Post in evidenza

Elenchi dei Vescovi (e non solo) pro e contro Fiducia Supplicans #fiduciasupplicans #fernández

Pubblichiamo due importanti elenchi. QUI  un elenco coi vescovi contrari, quelli favorevoli e quelli con riserve. QUI  un elenco su  WIKIPED...

venerdì 16 novembre 2018

Il Summorum Pontificum è una legge ecclesiastica universale e speciale, valida, vigente ed efficace. E canonicamente fondata. Parola di canonista.

Codex Iuris Canonici
auctoritate
IOANNIS PAULI PP. II
promulgatus

Come tutti voi, siamo rimasti basiti dai mirati e studiati tentativi con cui tre vescovi e uno studioso in occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria della CEI (forse in qualche commissione, forse in seduta plenaria, ma poco importa, visto il malevolo impegno profuso) hanno cercato di delegittimare il  Motu Proprio Summorum Pontificum. 

Per quanto riguarda l'aspetto "pastorale", non spendiamo parole perché la teoria del Girardi è quanto mai scollegata con la realtà. Come si può ritenere "non pastorale" un Messale (o rectius, di una forma liturgia) che per (almeno) 500 anni ha sfamato generazioni di fedeli e che tutt'ora, pur nella versione modificata del 1962 soddisfa l'anelito ieratico e spirituale di moltissimi fedeli che ne fanno rischietsa di loro spontanea volontà?  E poi, se proprio vogliamo essere così fiscali, nemmeno la "messa" neocatecumenale è conforme alla volontà dei padri conciliari! Eppure nessuno - tranne noi - osa criticarla e dichiararla illegittima, ecc.. ecc.. come di recente è stato fatto nei confronti del Messale di San Giovanni XXIII. 

Sull'aspetto giuridico-canonistico, invece, pur avendo analizzato l'infondatezza e manifesta illogicità delle argomentazioni canonistiche svolte contro la validità del motu proprio, abbiamo preferito affidarci ad un iurisperitus che ne sa: l'Avv. Fabio Adernò, dottore in Diritto Canonico.  Egli, raccogliendo il nostro quaesitum, ci ha cortesemente inviato il suo responsum, che ci ha autorizzato a pubblicare. 
Non intendiamo apporre glossa alcuna perché per la chiarezza del contenuto e la limpidezza espositiva rendo il testo immediatamente comprensibilissimo e ogni sintesi ne depaupererebbe la portata.
Unica nota con cui possiamo indegnamente chiosare il commento dell'Avv. Adernò, è che mirabilmente alcune sue considerazioni squisitamente giuridiche sul M.P. mostrano riflessi anche pastorali: questo perché nella mente del supremo Legislatore il bonum  che egli aveva a cuore era il bene dei fedeli.  

Roberto
P.s. il sottolineato è nostro.  

  
Spett.le Redazione,

sento vivo il dovere di accogliere la Vostra richiesta e di intervenire sulla questione delle presunte discussioni avvenute nell’ultima assemblea plenaria dei Vescovi italiani – conclusasi, come sappiamo, con l’approvazione (sarebbe interessante leggere i verbali con le proporzioni dei voti pro e contra) del decreto di modifica della Prece Dominica e dell’Inno Angelico – che pare abbiano appalesato (sembra, comunque, in minima parte) una qual certa insofferenza nei confronti del fenomeno della diffusione della celebrazione della Santa Messa nella c.d. “forma straordinaria” e, addirittura, qualcuno dei Presuli sia giunto anche a ipotizzare sulla “mancanza di fondamento giuridico” del M.P. Summorum Pontificum.

Inutile, in questa più che edotta sede, fare premesse circa la più recente storia ecclesiastica, quantomeno a partire da quel 7 luglio 2007 in cui Benedetto XVI promulgò la Lett. Ap. motu proprio data “Summorum Pontificum”.

Tuttavia preciso che le seguenti considerazioni sono di ordine strettamente tecnico, e sono volte a dissipare i dubbi che possano esser sorti nei lettori in merito all’argomento trattato. Non è, dunque, una risposta diretta ad una posizione esplicitata – che peraltro, oggettivamente, non c’è – ma un tentativo di spegnere, sul nascere, una inutile polemica.

Non è mai bello essere autoreferenziali, ma questa volta non posso esimermi.

Invitato a parlare nel 2013 ad un convegno sull’applicazione del M.P. al Rito Ambrosiano (cf. http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2013/02/fabio-aderno-profili-giuridici-e.html) ebbi modo di soffermarmi sulla natura giuridica della disposizione di Benedetto XVI, ritenendo che trattavasi, insieme, di “Legge universale e speciale” a mente del can. 8 CIC, emanata dal Sommo Pontefice in forza del can. 838 §§ 1 e 2 CIC.

In quella stessa circostanza sollevavo io stesso la problematica connessa all’infelice espressione circa la “non abrogazione” del Messale c.d. di Giovanni XXIII (1962), sostenendo – senza che oggi abbia mutato opinione – che sarebbe stato più opportuno affermare che il Messale Romano (non solo quello del 1962) era piuttosto “inabrogabile” poiché conteneva delle consuetudini venerabili e un apparato normativo ab immemorabili, che nell’Ordinamento canonico gode da sempre di singolari privilegi di stabilitas


Se è vero quanto si riferisce sul  post del Vostro blog Messainlatino (http://blog.messainlatino.it/2018/11/cei-va-abrogata-la-messa-antica-papa.html), non si può dire che erri tecnicamente parlando l'Arcivescovo di Gorizia nell’affermare che non corrisponde al vero che il Messale del 1962 non fu mai abrogato (cf. SP, art. 1); ma da una mera
constatazione di un dato storico a sostenere che il Summorum Pontificum non abbia un fondamento giuridico e che, pertanto, debba essere revocato, il salto ci sembra davvero eccessivo.

Il fondamento giuridico di un atto – siccome la sua interpretazione – si evince sia dal testo sia dal contesto (cf. can. 17), e il contesto è l’intera premessa al Motu Proprio, ma anche la lettera d’accompagnamento ai Vescovi del Pontefice promulgante, il quale, come suo stile, ha sempre operato in una onesta comunione intraepiscopale.

Il testo, sebbene contenga – come dicevamo – qualche espressione infelice (come, ad esempio, l’uso dell’aggettivo “romana” riferito alla liturgia, quando invece sarebbe stato più corretto adoperare l’aggettivo “latina”), non è viziato né nella forma, né nella sua sostanza e né nel suo fine, che è – lo ribadiamo con forza – un fine di pacificazione intraecclesiale, e non già un gesto parenetico e sentimentalistico, come qualcuno potrebbe oziosamente ritenere.

Del resto, se l'Arcivescovo di Gorizia avesse avuto questa opinione all’epoca della promulgazione del M.P., essendo egli in quegli anni Ausiliare di Milano, ci chiediamo come mai non abbia rappresentato le sue perplessità al Santo Padre già a quel tempo e lo faccia solo oggi, a ben 11 anni dall’entrata in vigore del Summorum Pontificum, proprio mentre le statistiche indicano che le celebrazioni nella forma c.d. straordinaria si stanno moltiplicando in tutto il mondo.

È opportuno riconoscere il beneficio del dubbio a tali indiscrezioni, poiché non c’è un verbale a cui attingere per risalire ai contenuti effettivi dell’intervento di S.E. Mons. Radaelli, e vogliamo credere che siano state mosse magari solo delle perplessità sulla diffusione delle celebrazioni in Rito antico e non si sia arrivati a sostenere che il M.P. possa essere destituito di forza giuridica. Anche perché sarebbe paradossale teorizzare una cosa simile ad oggi, dopo decenni di diffusione e persistenza delle celebrazioni nella forma antica, e per dipiù con la presenza, nella Curia Romana, di una Commissione Pontificia – l’Ecclesia Dei – dotata di facoltà specialissime ad instar Dicastarii in materia rituale e da cui dipendono diversi istituti e congregazioni fioriti, con moltissime giovani vocazioni, in questi ultimi decenni.

Vieppiù, anche alla luce del c.d. “indulto” concesso da Giovanni Paolo II nel 1984, si rafforza la tesi della “resistenza” di un uso liturgico, anche se formalmente soppiantato da un altro (del resto, se non fossero diversi e si trattasse di un mero testo riformato, così come fu il Messale di Pio V nei secoli fino alle modifiche rubricali di Giovanni XXIII, non ci si agiterebbe tanto); una liturgia, appunto, che è rimasta comunque in uso in modo costante e giammai interrotto, alle volte in modo esplicito (e.g.: validamente il caso della Fraternità S. Pio X, che ad oggi gode dell’alta considerazione dal Santo Padre; e anche lecitamente: l’Amministrazione Apostolica di Campos e le altre realtà legate al “mondo della tradizione”) altre in modo para-catacombale (si ricordi, ad esempio, la Chiesa polacca, la Chiesa cinese fedele a Roma, le Chiese cattoliche dell’area balcanica, così come tutti i sacerdoti e vescovi prigionieri di guerra dei regimi comunisti, che celebravano la Messa “a memoria”).

Appellarsi ad una presunta mancata non-abrogazione del Messale precedente per sostenere che il M.P. non sia valido è giuridicamente funambolico, oltre ad essere un sofisma.

E ciò per il semplice motivo che il Summorum Pontificum non si basa sul presupposto della non-abrogazione o della abrogazione del Messale precedente – che poi, bisognerebbe ricordare che tra il Messale del 1962 e quello del 1970 c.d. di Paolo VI ce ne fu un altro, nel 1965, quasi del tutto obliato – perché la disposizione di Benedetto XVI non contrappone il Messale del 1970 (con le sue successive modifiche) a quello precedente (anche perché, nel nostro Ordinamento, esiste anche l’istituto della abrogazione implicita quando si riordina ex integro una materia).

La disposizione contenuta nel Summorum Pontificum, al contrario, si fonda sull’esigenza – ritenuta talmente significativa da diventare legge universale e speciale – di non abbandonare il tesoro della tradizione e di integrare, con la sua custodia, le lacune d’impoverimento che una frettolosa semplificazione degli anni dell’immediato post-concilio hanno creato. Del resto, se andiamo alla mens del Legislatore, ricordiamo che lo stesso card. Raztinger, nel 1985, confessava a Messori nel suo libro-intervista Rapporto sulla Fede: «L’esperienza ha mostrato come il ripiegamento sull’unica categoria del “comprensibile a tutti” non ha reso le liturgie davvero più comprensibili, più aperte, ma solo più povere.» (cap. IX).

Inoltre, il vero fondamento del Summorum Pontificum risiede nel considerare l’antica liturgia – in tutte le sue espressioni – come un qualcosa di persistente, duraturo, stabile… un qualcosa da cui gran parte del popolo cristiano, composto da chierici e laici, in fondo, non si è mai voluto del tutto allontanare, avvertendo come anelito essenziale quella tensione al ritorno alle radici, alla mistagogia liturgica che non ha bisogno di tante parole per essere interiorizzata e che, al contempo, avvolta nella sacralità dell’unica vera “lingua di Dio”,  non esige l’appalesamento del mistero, con un dissacrante e fatale disvelamento del Sacro.

Ritenere, al contrario, che il Summorum Pontificum si fondi soltanto sulla non-abrogazione del Messale del 1962 è considerare in modo miope l’operazione di liberalizzazione d’un qualcosa che non è solo un sentimento, ma è appunto un diritto, coerente con quanto stabilisce anche l’ultimo Concilio e il Codice di Diritto Canonico vigente (cf. cann. 213-214).
Mi piace a tal proposito, ricordare, tra gli altri, la Lett. Ap. Sacrificium laudis di Paolo VI del 15 agosto 1966, nella quale si rammenta l’esigenza di non perdere non solo il latino ma anche la bellezza del rito e degli uffici corali.

A sostegno di ciò è bene ricordare che l’argomento a contrario sul fondamento giuridico del MP perde quota e, di fatto, si nullifica già dal momento in cui si apprende che esistono due forme (una ordinaria e una straordinaria) della medesima Lex orandi (cf. SP, art. 1) a ragione dell’antichità e della venerabilità del Rito antecedente l’ultima riforma; per cui, il fatto che il Messale di Giovanni XXIII sia stato abrogato o non abrogato è del tutto ininfluente – da un punto di vista prima ancora sostanziale che formale – sull’efficacia e sulla validità del Summorum Pontificum, perché entrambi i Messali coesistono nell’attuale vigente ordinamento liturgico della Chiesa latina: «sunt enim duo usus unici ritus romani», perché «Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae» come leggiamo chiaramente nel MP, subito prima alla frase in cui si afferma la non abrogazione («Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet.»).

È evidente, dunque, facendo un’interpretazione coerente e fedele ai criteri di cui al citato can. 17 («Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento del legislatore.») che l’inciso «numquam abrogatum» sia da intendersi non già come la negazione di un fatto (ininfluente ai fini della disposizione), bensì come la presa di coscienza («ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore») da parte del Legislatore Supremo che quel Rito è “sopravvissuto” nella vita Ecclesiae e che, a ragione dell’affermazione contenuta nel paragrafo precedente nel quale si specifica che la Lex orandi ordinaria è il Messale edito nel 1970 («Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est.»), si contempla l’uso di questa forma, di questo usus antiquior, extra-ordinario modoMissale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae »).

Se così non fosse, l’inciso sul Messale del 1962 non sarebbe stato preceduto dall’avverbio «Proinde» tradotto in lingua italiana con «perciò», introducendo, dunque, un concetto consequenziale ad una specifica e ben definita premessa.

Invocare principi di formalità legalista risulta assai rischioso, sia per la natura stessa dell’Ordinamento canonico, sia perché avventurarsi su quei terreni – appellandosi magari a sofismi in punta di diritto, specie in questi tempi di crisi in cui il sistema giuridico si va a configurare sempre più come qualcosa a tratti archeologico a tratti sovrastrutturato, anziché esser coessenziale e necessario alla vita della Chiesa – rischia di essere un pericoloso boomerang.

Così come se è vero che qualcuno ha invocato una presunta incoerenza dei contenuti del MP con le intenzioni dei Padri Conciliari del Vaticano II (e qui, poi, bisognerebbe stabilire dove e quando il Concilio abbia imposto ciò che realmente contiene il Messale c.d. di Paolo VI) va ricordato, insieme al principio ermeneutico della continuità che costituisce l’indirizzo cardine del pontificato di Benedetto XVI, che, in alcune recenti disposizioni e atti della legislazione ecclesiastica centrale, quello stesso intangibile e iconizzato Concilio – nei suoi documenti e non solo nelle sue “intenzioni” – risulta spesso esser stato, ictu oculi, del tutto vaporizzato nel nulla.

Concludendo, la tesi per la quale la mancata non-abrogazione del Messale precedente la riforma del 1970 depotenzi o, peggio ancora, annulli la vis del MP Summorum Pontificum è tesi del tutto peregrina e priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico poiché, com’è stato dimostrato e ampiamente si può continuare a dimostrare, l’Ordinamento canonico non vive di comparti stagni, ma di armonia nella complessità, e anche di “canoni discordanti” che, tra loro, “concordano” a ragione dell’essenziale fondamento ontologico e del fine ultimo e suprema Lex del Diritto della Chiesa, che è la salus animarum (cf. can. 1752).

Non risulta pertanto ammissibile una simile teoria, neppure in via ipotetica, poiché le stesse premesse e le ragioni sulle quali si fonda non sono congruenti con l’atto che si intende criticare e minare.

Sperando di aver contribuito a dirimere una questione che, quantunque inconsistente, potrebbe apparire a molti come allarmante, ringrazio per l’attenzione.

Con grata stima,
                                                                  Avv. Fabio Adernò, JCD