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| Camice di S. Ignazio |
Cari lettori,
come eravamo rimasti meravigliati che un nostro post su un argomento abbastanza marginale (quale l’abuso dei pizzi e dei merletti dei camici – albe – dei ministri in sacris parati) avesse suscitato un vivacissimo dibattito ed ispirato un numero elevatissimo di commenti (anche sui social) da parte dei più dotti in materia di sartoria ecclesiastica, siamo rimasti ancor più stupiti dal fatto che, pur avendo aperto un dibattito sul punto con relativa disponibilità alla pubblicazione di interventi documentati sull’argomento (pro o contro), UNO solo, in poco più di 20 giorni, ci abbia inviato un contributo sul tema.
Anche nell’ambito tradizionale del mondo virtuale è attuale l’adagio sui leoni da tastiera…
Peccato.
Peccato.
Pur continuando a preferire i camici senza pizzi (come fu fino al 1800, basti vedere i dipinti, affreschi e miniature) pubblichiamo di seguito, come promesso, (in più riprese), un lungo, arguto, a tratti faceto, ma corposo e documentato commento che potrebbe senz’altro definirsi un trattatello storico-dottrinale-giuridico in materia “pizzi e merletti” liturgici (che va in senso opposto a quanto da noi sostenuto) e ringraziamo il lettore Guido Ferro Canale, presidente emerito dell’Associazione “Beato Ottaviano Vescovo” per aver impiegato tempo e speso fatica per confezionare per MiL un bel testo sull’argomento. Grazie.
Qui oggi la I parte: Premessa; La liturgia come culto legale;
– II parte: Seguire, dopo l’avvento di Cristo, i precetti cerimoniali dell’AT è peccato mortale; le fonti del diritto ligurgico;
– III parte: Il rifiuto del Messale del 1962: sua inammissibilità giuridica e morale;
– IV parte: E veniamo ai merletti dei camici: tesi e confutazione.
Quando la passione per la Liturgia porta
a non capire più la Sua natura
I parte
di Guido Ferro Canale
“I would therefore plead that what was written without malice may be read without umbrage, and if any remain offended I would remind them that to take oneself too seriously is bad theology.”
(E.L. Mascall, Pi in the High)
Premessa
Generalmente non scrivo su questioni strettamente liturgiche e forse per questo ignoravo, fin qui, l’esistenza del blog “Traditio Marciana”, che invece vi dedica un’attenzione in sé benemerita.
Quando un amico me lo ha fatto scoprire girandomi, sbigottito, il link all’articolo, rilanciato anche da questo sito, che propugna la “antiliturgicità” del pizzo nel camice sacerdotale, ho
inarcato le sopracciglia, ma mi sono accinto a leggere con distaccata curiosità e, aggiungerei, con un interesse piuttosto limitato.
inarcato le sopracciglia, ma mi sono accinto a leggere con distaccata curiosità e, aggiungerei, con un interesse piuttosto limitato.
Chiarisco subito: a me dei pizzi, dei merletti e delle decorazioni in generale importa molto poco, le considerazioni estetiche sui tipi e sottotipi di pizzo mi sembrano puramente soggettive e comunque restano per me del tutto indifferenti… anzi, sono pure disposto a credere che, in più di una persona, l’estetica sia degenerata in estetismo, il mezzo in fine. Ho perfino visto un caso – uno solo, è bene precisarlo – in cui lo stereotipo “pizzi & merletti” era confermato in pieno, con tanto di peccato contro natura pubblico, notorio ed ostentato. Quindi, lo dico una volta per tutte, io non scrivo in difesa del pizzo in quanto pizzo, tantomeno poi di quello di Cantù contro il gigliuccio, piuttosto che di quello a mano contro quello a macchina: li lascio tutti al libero gioco della concorrenza e di tutti egualmente mi disinteresso.
Ma se dietro al pizzo si palesa una questione di principio, oserei perfino dire una questione di dottrina, la faccenda muta bruscamente aspetto.
Appunto questo è successo, per me, quando ho letto il successivo articolo di replica dell’anonimo autore “antipizzettaro”, ut ita dicam, alle obiezioni dei “pizzomerlettari criticoni” (ipse dixit). Cito testualmente il passaggio incriminando:
“Prima della considerazione finale, en passant rispondo a un tale che scrive: I responsabili veneziani del sito, vistosamente e orgogliosamente ribelli e disobbedienti alle norme liturgiche regolate dal Motu Proprio Summorum Pontificum…
La redazione di MiL non ha pubblicato ancora la mia semplice risposta a quel commento: ‘Le norme liturgiche sono stabilite dalla Quo primum tempore’. E sì, siamo orgogliosi di essere tra i pochi in Italia che difendono apertamente l’autentica tradizione liturgica romana, non intaccata dalle riforme del XX secolo, e non si accodano a ‘libri liturgici del 1962’, ‘forma straordinaria’ e quant’altro.”.
Molto più di tutto il resto della sua costruzione polemica, questo passaggio rivela il problema di fondo dell’autore: una concezione della Liturgia e della tradizione che come minimo è tutta di suo conio, oggettivamente ha il sapore, se non la sostanza, dello scisma e, almeno secondo me, sa pure di eresia.
Dichiarazioni pubbliche di una simile gravità debbono mobilitare chiunque sia in grado di sviscerarne le molteplici aberrazioni.
Mi spiace non conoscere l’autore, che altrimenti avrei anzitutto cercato di contattare in privato, perché mi rendo conto che queste mie affermazioni, nei tempi tristi in cui viviamo, rischiano di essere prese per attacchi personali; posso solo assicurargli che, appunto perché ignoro la sua stessa identità, esse non si riferiscono che al suo scritto. Mi farò carico nel prosieguo di dimostrare che sono esatte e del tutto proporzionate a ciò che la coppia di articoli in commento dice e implica. Magari non lo fossero!
Va peraltro notato, in via del tutto preliminare, che – pur volendo sostenere il carattere antiliturgico di un uso che egli stesso sa generale, quello del pizzo, rifacendosi nientemeno che all’Esodo – l’autore non definisce mai il termine principale del discorso: che cosa significa “liturgico”?
E subito dopo: chi stabilisce cosa sia liturgico, conforme al senso o allo spirito della Liturgia, e secondo quali criteri?
Sembra dunque necessario apportare chiarezza su questi punti fondamentali; la questione del pizzo, del resto secondaria già in sé, si chiarirà a valle quasi in automatico.
La Liturgia come culto legale
Il mio interlocutore – anonimo, ma a me carissimo in Cristo – si mostra assai legato alle prescrizioni cerimoniali dell’Antico Testamento; apprezzerà dunque come esse, nella loro precisione e minuziosità, rivelino la natura essenzialmente eteronoma dell’azione liturgica.
Il culto ebraico prima, il culto cristiano poi, ben lungi dall’essere mere espressioni della religiosità naturale, adorano il Dio personale che Si è rivelato. E che, in pari tempo, ha anche rivelato il modo in cui vuole che Gli si renda culto. Da ciò il principio comune a entrambi, secondo cui è gradito a Dio soltanto il culto reso in modi conformi alla Sua Volontà. Certo, le forme non sono sufficienti e il richiamo alla santità della persona di chi compie i riti è una costante anche nell’AT; però esse sono tanto necessarie che la loro inosservanza può provocare addirittura la punizione diretta da parte di Dio (come ad es. per Nadab e Abiu, Lv 10).
Cambia, tra l’Antico e il Nuovo Testamento, l’autorità abilitata a prescrivere: sotto la Legge, Dio in Persona si era fatto carico di disciplinare questo, come e più di ogni altro aspetto della vita del Popolo eletto; dopo la Pentecoste, quando la chiamata a divenire figli di Dio si estende al mondo intero, la disciplina si fa più flessibile, perché il Divino Legislatore sa che il grado di dettaglio che andava bene per un popolo collocato in un contesto socio-culturale e ambientale ben definito sarebbe stato inappropriato per una congregatio fidelium destinata ad accogliere nel suo seno tutti i popoli di tutti i tempi a venire. Sicché, nell’economia neotestamentaria, il diritto divino si è ristretto alle norme valide semper et pro semper, come i precetti morali o, ad esempio, i requisiti essenziali dei Sacramenti; su tutto il resto, l’autorità dotata di competenza esclusiva a stabilire quale sia il culto legittimo è la Chiesa.
Resta fermo, però, il principio per cui il culto deve essere pubblico e sociale; occorre, dunque, pur sempre che sia prescritto o regolato da leggi e, in questo senso, sia sotto l’Antico sia sotto il Nuovo Testamento si può parlare della Liturgia come di culto legale per essenza. Ferma l’ignoranza invincibile dei pagani, uno solo è il culto gradito a Dio: quello che Gli viene reso dalla Chiesa, nella Chiesa e secondo la legge stabilita dalla Chiesa.
In effetti, l’Aquinate bolla come superstizione di culto indebito del vero Dio tutto ciò che oggi chiameremmo “abuso liturgico”, cioè tutte le azioni che, per quanto possano esser dirette, nelle intenzioni, a render gloria al Signore, sono però contrarie alle norme stabilite dalla Chiesa; neanche una volontà di “fare di più” basta a giustificare la trasgressione, almeno non sul piano oggettivo (cfr. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, qu. 93, a. 1 e a. 2).
Insomma, resta fermo oggi e sempre quanto ha detto, in un tempo migliore, il Card. Siri: “Il 3 settembre 1958 è uscito un altro Decreto della Congregazione dei Riti, personalmente approvato da Pio XII, in cui si dà la definizione di ciò che è liturgico. È liturgico ciò che la Chiesa stabilisce; non è liturgico ciò che la Chiesa non ammette” (G. Siri, Esercizi spirituali, Bologna 1962, pag. 283, sottolineatura aggiunta; il riferimento è all’Instructio de musica sacra et de sacra Liturgia, n. 1, in AAS 50 [1958] 633).
(fine prima parte)
