Nelle congregazioni
pre-Conclave potranno essere affrontate vicende come quelle del card. Becciu,
dell’ex gesuita Rupnik o i contenuti completi degli Accordi segreti con la
Cina? Dipende: Sede vacante o Sede impedita.
▀ Un eventuale Conclave con più di 120 elettori
è di fatto una riforma delle norme della Sede vacante
Nel
momento in cui il 7 dicembre 2024 il Papa creò 21 nuovi cardinali, di cui 20
elettori, era più che consapevole che stava modificando una norma della Sede
vacante, del Conclave.
Il diritto nella Chiesa, le sue leggi e più in generale i suoi testi legislativi sono notoriamente e storicamente, in molte circostanze, elastici per la comprensione comune poiché le persone non sono in grado di distinguere e separare ciò che è legge divina da ciò che è legge ecclesiastica. Non solo. Da più parti c'è la tendenza a mantenere un velo di ambiguità quasi a voler far passare l'idea che tutto, anche
una banalità amministrativa o un titolo qualsiasi, ha a che fare con il sacro e con Dio.Nel caso dei cardinali elettori abbiamo a che fare con un
tipico esempio di legge ecclesiastica, quindi di una norma del Papa regnante
che non obbliga il Papa successivo. Ciascuno è sovrano assoluto anche rispetto
ai predecessori. L'analfabetismo religioso, al posto di essere contrastato con
metodo, viene ignorato o sottovalutato.
(1) Il testo sui
120 cardinali elettori è perentorio - "Il numero massimo di Cardinali
elettori non deve superare i centoventi" - ma quanto voluto e deciso da
Paolo VI non era un obbligo per il nuovo Vescovo di Roma, il quale poteva
cambiare le cose in qualsiasi momento. Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI non modificarono questa disposizione di Papa Montini. In molti
pensarono che il volere di Paolo VI, in realtà una sorta di suggerimento o
consiglio, stava entrando a far parte di un'architettura permanente nell'ambito
della Sede vacante e del Conclave.
(2) Oltre alle
considerazioni precedenti si deve sottolineare che i cardinali creati
legittimamente dal Papa hanno pieno diritto ad essere elettori. Se il Vescovo
di Roma crea un numero di porporati che un eventuale Conclave potrebbe
superare, anche di gran lunga la raccomandazione dei 120, non viola nessuna
disposizione. Così facendo il Papa stabilisce la sua volontà come nuova legge,
la quale avrà valore solo nel corso del suo pontificato.
Perciò tra 120 elettori conclavisti e
137 elettori in un eventuale nuovo Conclave c'è contradizione ma è inefficace e
irrilevante. In questo caso la "legge" è il volere di Papa Francesco,
altrimenti - dicono gli esperti - un Papa potrebbe limitare o condizionare la
volontà del suo successore.
Conclave: una riforma già introdotta di fatto
Questa situazione odierna è una
riforma di fatto di una regola del Conclave, solo che nessuno l'ha annunciata
direttamente. Nel momento in cui il 7 dicembre 2024 il Papa creò 21 nuovi
cardinali, di cui 20 elettori, era più che consapevole che stava modificando
una norma della Sede vacante ereditata” da Paolo VI
Nessuno vuole contestare i poteri del Vescovo di Roma, ma un fedele mediamente intelligente e informato ha diritto a porre domande e palesare i suoi dubbi sull’applicazione delle leggi e della loro vigenza reali e certa?
Poche
settimane fa abbiamo visto una simile seppure si trattava di una legge
ecclesiastica e non divina: due importantissimi testi legislativi, la Legge
Fondamentale e quella sul Governatorato (SCV) dicono che "La Pontificia
Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri,
nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio."
Ebbene, nonostante quanto dice la
legge, il Santo Padre ha nominato Presidente, dal 1° marzo scorso, la religiosa
Raffaella Petrini.
Ci sono
decine di casi identici anche in situazioni meno delicate. Una delle
caratteristiche del pontificato di Francesco è la moltiplicazione a dismisura
di queste condotte opache - dove non si distingue quando agisce nell’ambito
della legge divina o della legge ecclesiastica, cose diverse - che evidenziano chiaramente un notevole
aumento di un arbitrarietà che disorienta.
In una assemblea
ordinata e gerarchica come è la Chiesa Cattolica, guidata da un corpo
legislativo, non è ammissibile – nel XXI secolo - l’esistenza di codificazioni
giuridiche contraddittorie e incerte e tantomeno di applicazioni ugualmente
incerte e non trasparenti.
Il Popolo di Dio ha diritto di sapere
quali leggi, e perché, si stanno applicando; con quali criteri e motivazioni.
Questa è vera trasparenza.
Va ribadito ancora: nessun dubbio e
nessuna contestazione sulle potestà del Vescovo di Roma e Successore di Pietro.
I fedeli cattolici sono per primo e anzitutto discepoli di Cristo del quale il
Papa è suo Vicario e non sostituto.
NdR. La precedente Costituzione sulla
materia è la "Romano Pontifici Eligendo" promulgata da Papa s. Paolo
VI il 1 ottobre 1975 e con la quale furono introdotte, mezzo secolo fa,
importanti riforme del processo di elezione dei Papi.
Collegio cardinalizio – 14 MARZO 2025 |
|||
Papi |
Elettori |
Non elettori |
Totali |
Giovanni
Paolo II |
5 |
36 |
41 |
Benedetto
XVI |
23 |
39 |
62 |
Francesco |
109 |
40 |
149 |
Totali |
137 |
115 |
252 |
Card.
Becciu. Queste cifre, ufficiali, del sito della Santa Sede includono
l’attuale situazione del cardinale Angelo Becciu che in questa tabella è
nella componente dei non-elettori perché questa sua prerogativa è stata
sospesa dal Papa il 24 settembre 2020. Il porporato sardo ha 76 anni (è nato
il 2 giugno 1948). |
▀ Il cardinale
Becciu può partecipare in Conclave?
La Costituzione
Apostolica "Universi Dominici Gregis"
di Giovanni Paolo II (in avanti citata UDG) stabilisce che nel periodo
di Sede vacante entreranno in vigore due tipi di Congregazioni cardinalizie.
Congregazioni
particolari. Sono formate dal “Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa
e tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, detti "Assistenti", estratti
a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre
Cardinali cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre
mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza
anche dopo iniziata l'elezione.” (UDG)
Congregazioni
generali. Sono quelle in cui possono entrare tutti i cardinali a
prescindere dalla loro età (“l’intero Collegio fino all’inizio dell’elezione” –
UDG). A queste Congregazioni generali (che la stampa chiama Congregazioni
pre-Conclave) "devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente
impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica.
Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono
del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo
preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali." (UDG)
NdR. Testo dell’articolo 33. “Il diritto
di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana
Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo
Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già
compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve
superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da
parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica
di qualsivoglia grado o ordine.” (UDG).
▀ Principali
norme del Capitolo I della Parte Seconda
riguardo gli elettori del Romano Pontefice (Art. 33 al Art. 40)
Testi della UDG
▪ Il diritto di
eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana
Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo
Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già
compiuto l'80 anno di età.
▪ È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da
parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica
di qualsivoglia grado o ordine.
▪ Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso
dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo
restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione. [Questo articolo fa
riferimento a possibili situazioni molto particolari ove occorre che il
Conclave decida che "si può procedere all'elezione anche senza chiedere il
suo voto” [dell’assente legittimo] o "deve esservi riammesso".
▪ Non hanno, invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col
consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia.
▪ Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei
Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.
▪Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede
Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano
attendere per quindici giorni interi gli assenti;
▪ Lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di
protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri
giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede
Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere
all'elezione.
Il card.
Becciu è un cardinale “canonicamente deposto”? No! Perché non risulta che
Becciu abbia presentato le dimissioni o rinuncia al titolo cardinalizio e il
Papa non ha ordinato la sua deposizione. Anzi.
Quindi, tenendo conto di tutte
queste norme, l’unica che si potrebbe invocare per contestare il fatto che il
cardinale Angelo Becciu non possa entrare in un eventuale Conclave è quella sui
cardinali “canonicamente deposti” (UDG).
Quello che è certo, e va ribadito per
diradare confusione e opacità, fuori ogni ragionevole dubbio, è che il
cardinale Giovanni Angelo Becciu non è un porporato “canonicamente deposto”.
Non esiste nessun documento firmato da Papa Francesco che sancisca questo tipo
di decisione. E poi, se ci fosse (in modo clandestino, cosa demenziale) il Papa
non avrebbe detto - come invece disse al cardinale il 24 settembre 2020 – puoi
conservare il titolo e puoi continuare a vivere intra Mura.
Papa Francesco, allora, lo fece
rinunciare "dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi e dai diritti connessi al Cardinalato", e sempre il Papa, quindi, lo
fece annoverare nell'elenco dei cardinali non-elettori. (Vatican.va) Tutto ciò
però non ha nulla a che vedere con essere stato "canonicamente
deposto". Infatti, Giovanni Angelo Becciu è cardinale e dal 2020 ha fatto
cose riservate solo ai porporati,
Questa questione sarà
fondamentale in un eventuale Conclave. Tutto dipenderà però della situazione
specifica: Sede vacante o Sede impedita.
La questione cinese. L’Accordo e la
Sinicizzazione del cattolicesimo
Da
quanto si raccoglie da qualche anno tra numerosi cardinali, la questione
dell’Accordo (segreto) del Vaticano con il Governo di Pechino, quasi certamente
sarà posta nel corso delle Congregazioni generali (pre-Conclave) dove, seppure
si stila una scaletta, non è possibile impedire interventi di ogni tipo da
parte dei porporati presenti. Su questo Accordo, il Collegio cardinalizio non
ha mai ricevuto informazioni ufficiali e complete e tanto meno una copia del
testo. I problemi, o domande, sono molti e non banali o secondari. Dalla Cina,
periodicamente, arrivano notizie su eventi che certificano comportamenti
irregolari delle autorità cinesi nel rispetto dell’Accordo.
Questi eventi, numerosi, dal
giorno in cui cominciò nel 2018 l’applicazione provvisoria dell’intesa, poi
rinnovata ogni due anni, per ultimo altri quattro anni, ormai sono stati
pesanti, ma il Vaticano, in particolare il cardinale Pietro Parolin, uno degli
artefici dell’Accordo, ha sdrammatizzato in ogni modo. Nel recente Sinodo, due
vescovi hanno parlato in difesa della cosiddetta Chiesa Patriottica. Il vescovo
Yang Yongqiang, dopo aver ricordato queste partecipazioni in comunione con la
Chiesa universale, ha spiegato: «Noi seguiamo lo spirito evangelico del ‘Farsi
tutto a tutti’, ci adattiamo fattivamente alla società, la serviamo, aderiamo
alla direzione della sinicizzazione del cattolicesimo e predichiamo la Buona
Novella. (Vatican News, 17 ottobre 2024).
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