In merito alla "inopportunità" di certe affermazioni sentite nei giorni scorsi (si veda QUI), ci limitiamo a ricordare cosa insegnano la Chiesa e i Romani Pontefici circa l'abito ecclesiastico.
Res ipsa loquitur.
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"I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali."
Codice di Diritto Canonico, Can. 284
Codice di Diritto Canonico, Can. 284
"Salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l’abito talare o il cleryman."
Conferenza Episcopale Italiana, Delibera num. 12 del 23 dicembre 1983
Conferenza Episcopale Italiana, Delibera num. 12 del 23 dicembre 1983
"Urgente appare anche il recupero di quella consapevolezza che spinge i sacerdoti ad essere presenti, identificabili e riconoscibili sia per il giudizio di fede, sia per le virtù personali sia anche per l’abito, negli ambiti della cultura e della carità, da sempre al cuore della missione della Chiesa."
Benedetto XVI, Allocuzione alla Plenaria della Congregazione per il Clero, 16 marzo 2009
"La cura dell’amata diocesi di Roma pone al mio animo numerosi problemi, tra i quali appare meritevole di considerazione, per le conseguenze pastorali da esso derivanti, quello relativo alla disciplina dell’abito ecclesiastico.
Più volte negli incontri con i sacerdoti ho espresso il mio pensiero al riguardo, rilevando il valore ed il significato di tale segno distintivo, non solo perché esso contribuisce al decoro del sacerdote nel suo comportamento esterno o nell’esercizio del suo ministero, ma soprattutto perché evidenzia in seno alla Comunità ecclesiastica la pubblica testimonianza che ogni sacerdote è tenuto a dare della propria identità e speciale appartenenza a Dio. E poiché questo segno esprime concretamente il nostro “non essere del mondo” (cf. Gv 17,14), nella preghiera composta per il Giovedì Santo di quest’anno, alludendo all’abito ecclesiastico, mi rivolgevo al Signore con questa invocazione: “Fa’ che non rattristiamo il tuo Spirito... con ciò che si manifesta come una volontà di nascondere il proprio sacerdozio davanti agli uomini e di evitarne ogni segno esterno”".
Giovanni Paolo II, Lettera al card. Vicario Ugo Poletti, 8 settembre 1982
– che anche se la legge ammette il clergyman, esso non rappresenta in mezzo al nostro popolo la soluzione ideale;
– che chi intende avere l’integro spirito ecclesiastico deve amare la sua talare;
– che soltanto una ragione di fungibilità, direi a malincuore, potrà autorizzare a servirsi dell’abito corto ammesso;
– che la difesa della talare è la difesa della vocazione e delle vocazioni.
Il mio dovere di Pastore mi obbliga a guardare assai lontano. Ho dovuto constatare che la introduzione del clergyman oltre la legge e le depravazioni dell’abito ecclesiastico sono una causa, probabilmente la prima, del grave decadimento della disciplina ecclesiastica in Italia.
Card. Giuseppe Siri, Nota disciplinare, 20 agosto 1972
"L'abito ecclesiastico, per i religiosi è stabilito dalle propri e costituzioni; per i secolari – secondo l'uso Romano – consta della veste talare, del collare, del soprabito o del ferraiolo, e del cappello. Durante il periodo estivo si possono sostituire il soprabito o il ferraiolo con una fascia nera, che cinga i fianchi."
Giovanni XXIII, Primo Sinodo Romano (capo III, art. 37, par. 2), 31 gennaio 1960