Riproponiamo una vecchia clausola segnalata da un nostro amico. E' uscito tempo fa il Motu Proprio "Imparare a congedarsi" che riproponiamo in fondo al post: in estrema sintesi i rappresentanti di curia e pontifici non scadono più al compimento dell'età canonica ma DEVONO presentare rinuncia al S. Padre che deciderà motu proprio in merito (artt. 2, 3, 4 del MP).
Nel MP in questione, ad un certo punto c'è un singolare paragrafo dedicato alle motivazioni per la proroga delle dimissioni: "Questa decisione pontificia non è un atto automatico ma un atto di governo; di conseguenza implica la virtù della prudenza che aiuterà, attraverso un adeguato discernimento, a prendere la decisione appropriata. Cito solo come esempio alcune delle possibili ragioni: l’importanza di completare adeguatamente un progetto molto proficuo per la Chiesa; la convenienza di assicurare la continuità di opere importanti; alcune difficoltà legate alla composizione del Dicastero in un periodo di transizione; l’importanza del contributo che tale persona può apportare all’applicazione di direttive recentemente emesse dalla Santa Sede oppure alla recezione di nuovi orientamenti magisteriali."
Non vorremmo essere maliziosi nel collegare quanto sopra sia interessante e solo apparentemente bizzarro: "l’importanza del contributo che tale persona può apportare all’applicazione di direttive recentemente emesse dalla Santa Sede oppure alla recezione di nuovi orientamenti magisteriali".
Possiamo chiederci, come dicono i rumores, se una delle condizioni per rimanere in carica e al potere abbia una qualche relazione con Amoris laetitia e una forte moral suasion per dare una spinta sempre maggiore all'interpretazione new wave ed estensiva di parti perlomeno ambigue di documenti degli organi della S. Sede in genere (soprattutto del S. Padre)? In particolar modo il capitolo 8 dell'Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, alcune tesi controverse contenute nell'Enciclica Laudato si' e di tutto il mondo che gravita intorno ai temi di cui si occupa il Pontificio Consiglio per la famiglia (QUI, QUI e QUI per esempio), oltre che una politica molto aperta al problema dei migranti; delle recenti normative che disciplinano le SS. Messe capitolari in San Pietro; del ridicolo limite sui piccoli omaggi al personale vaticano (compreso i Cardinali) di euro 40,00?
Possiamo - pur maliziosamente - pensare che il NON seguire ATTIVAMENTE le direttive dei nuovi orientamenti abbrevierà certamente la carriera di alcuni? E, viceversa, un'attiva collaborazione "alla recezione di nuovi orientamenti magisteriali" potrà portare molto in là le carriere di certun altri?
Fuori dalla Curia (e con la legislazione "vecchia") i casi del Primate del Belgio Leonard (dimissionato a ridosso del 75° anno di età e sostituito con l'ultraprogressista De Kesel, QUI) e dell'Arcivescovo di Ferrara Negri (idem, sostituito dall'altrettanto progressista Perego, QUI) sono emblematici: non ritenuti in linea con la new wave ecclesiale sono stati tolti dalle loro Diocesi pochi giorni dopo il compimento del 75° anno.
A differenza di altri (p.e. Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per Testi Legislativi) che hanno tranquillamente navigato - malgrado scandali et similia - verso l'ottantesimo anno di età.
Ora, per la Curia Romana e per i rappresentanti pontifici, non occorrerà più una proroga esplicita (che liberamente poteva concedere il S. Padre), ma la carica sarà automaticamente prorogata e sarà il Papa direttamente, secondo le motivazioni menzionate, a decidere in merito.
Ovviamente qualcuno è stato libero di pensare che certe cooperazioni attive alle nuove "politiche" ecclesiali saranno utili per procastinare ad libitum la permanenza in carica.
Fuori dalla Curia (e con la legislazione "vecchia") i casi del Primate del Belgio Leonard (dimissionato a ridosso del 75° anno di età e sostituito con l'ultraprogressista De Kesel, QUI) e dell'Arcivescovo di Ferrara Negri (idem, sostituito dall'altrettanto progressista Perego, QUI) sono emblematici: non ritenuti in linea con la new wave ecclesiale sono stati tolti dalle loro Diocesi pochi giorni dopo il compimento del 75° anno.
A differenza di altri (p.e. Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per Testi Legislativi) che hanno tranquillamente navigato - malgrado scandali et similia - verso l'ottantesimo anno di età.
Ora, per la Curia Romana e per i rappresentanti pontifici, non occorrerà più una proroga esplicita (che liberamente poteva concedere il S. Padre), ma la carica sarà automaticamente prorogata e sarà il Papa direttamente, secondo le motivazioni menzionate, a decidere in merito.
Ovviamente qualcuno è stato libero di pensare che certe cooperazioni attive alle nuove "politiche" ecclesiali saranno utili per procastinare ad libitum la permanenza in carica.
Speriamo veramente di sbagliare.
Luigi
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
“IMPARARE A CONGEDARSI”
CON CUI SI REGOLA LA RINUNCIA, A MOTIVO DELL’ETÀ,
DEI TITOLARI DI ALCUNI UFFICI DI NOMINA PONTIFICIA
“Imparare a congedarsi”, è quello che ho chiesto, commentando una lettura degli Atti degli Apostoli (cfr 20,17-27), in una preghiera per i Pastori (cfr Omelia nella Messa a S. Marta, 30 maggio 2017). La conclusione di un ufficio ecclesiale deve essere considerata parte integrante del servizio stesso, in quanto richiede una nuova forma di disponibilità.
Questo atteggiamento interiore è necessario sia quando, per ragioni di età, ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico, sia quando venga chiesto di continuare quel servizio per un periodo più lungo, pur essendo stata raggiunta l’età di settantacinque anni (cfr Discorso ai Rettori e agli Alunni dei Pontifici Collegi e Convitti di Roma, 12 maggio 2014).
Chi si prepara a presentare la rinuncia ha bisogno di prepararsi adeguatamente davanti a Dio, spogliandosi dei desideri di potere e della pretesa di essere indispensabile. Questo permetterà di attraversare con pace e fiducia tale momento, che altrimenti potrebbe essere doloroso e conflittuale. Allo stesso tempo, chi assume nella verità questa necessità di congedarsi, deve discernere nella preghiera come vivere la tappa che sta per iniziare, elaborando un nuovo progetto di vita, segnato per quanto è possibile da austerità, umiltà, preghiera di intercessione, tempo dedicato alla lettura e disponibilità a fornire semplici servizi pastorali.
D’altra parte, se eccezionalmente viene chiesto di continuare il servizio per un periodo più lungo, ciò implica abbandonare, con generosità, il proprio nuovo progetto personale. Questa situazione, però, non dev’essere considerata un privilegio, o un trionfo personale, o un favore dovuto a presunti obblighi derivati dall’amicizia o dalla vicinanza, né come gratitudine per l’efficacia dei servizi forniti. Ogni eventuale proroga si può comprendere solo per taluni motivi sempre legati al bene comune ecclesiale. Questa decisione pontificia non è un atto automatico ma un atto di governo; di conseguenza implica la virtù della prudenza che aiuterà, attraverso un adeguato discernimento, a prendere la decisione appropriata.
Cito solo come esempio alcune delle possibili ragioni: l’importanza di completare adeguatamente un progetto molto proficuo per la Chiesa; la convenienza di assicurare la continuità di opere importanti; alcune difficoltà legate alla composizione del Dicastero in un periodo di transizione; l’importanza del contributo che tale persona può apportare all’applicazione di direttive recentemente emesse dalla Santa Sede oppure alla recezione di nuovi orientamenti magisteriali.
Con le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari degli uffici di nomina pontificia, contenute nel Rescriptum ex audientia del 3 novembre 2014, concesso al Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, ho voluto integrare la legislazione canonica e predisporre alcune modifiche, che confermo integralmente, ad eccezione delle parti che sono esplicitamente riformate dalle seguenti disposizioni.
Dato il generoso impegno dimostrato e la preziosa esperienza accumulata da coloro che hanno esercitato per diversi anni alcuni incarichi di particolare responsabilità, sia nelle Chiese particolari che nella Curia Romana o nelle Rappresentanze Pontificie, mi sono reso conto della necessità di un’attualizzazione delle norme circa i tempi e le modalità di rinuncia all’ufficio per raggiunti limiti d’età. Dopo aver effettuato le necessarie consultazioni, ritengo necessario procedere in questo senso:
a. stabilire qualche chiarificazione dell’art. 2 del citato Rescriptum, relativo ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Coadiutori e Ausiliari (cfr c. 401-402 e 411 CIC e 210-211, 218, 213 CCEO);
b. modificare le norme canoniche riguardanti la rinuncia all’ufficio per motivi di età, da parte dei Capi Dicastero non Cardinali e dei Prelati Superiori della Curia Romana (cfr Cost. ap. Pastor Bonus, 28 giugno 1980, art. 5 § 2: AAS 80 [1988], 860; Regolamento Generale della Curia Romana, 1999, art. 3; Rescriptum ex audientia, 3 novembre 2014, art. 7), dei Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia (cfr Rescriptum ex audientia, 3 novembre 2014, art. 7) e dei Rappresentanti Pontifici (cfr c. 367 CIC; Regolamento Generale della Curia Romana, 1999, art. 8, § 2.; Regolamento per le Rappresentanze Pontificie, 2003, art 20, § 1).
Con il presente Motu Proprio stabilisco:
Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale.
Art. 2. Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.
Art. 3. Allo stesso modo, i Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.
Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che deciderà valutando le circostanze concrete.
Art. 5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO.
Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia pubblicata nel Commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 12 febbraio 2018, quinto del mio Pontificato.
Francesco
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