Per completezza di informazione – dopo il decreto di citazione (QUI) ed il comunicato stampa del Dicastero per la Dottrina della fede (QUI) – pubblichiamo di seguito il decreto penale del 4 luglio 2024, prot. N. 194/2024, a carico di S.E.R. mons. Carlo Maria Viganò, Arcivescovo titolare di Ulpiana, nel processo penale extragiudiziale ex canone 1720 CIC coram Dicastero per la Dottrina della fede.
Nuovamente precisiamo che «vien detto […] scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti» (canone 751 c.d.c.).
Ricordiamo che, a norma del canone 1331 § 1 c.d.c., «allo scomunicato è proibito:
1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;
2º di ricevere i sacramenti;
3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;
4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;
5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;
6º di porre atti di governo».
Inoltre, a norma del canone 1331 § 2 c.d.c., «il reo:
1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;
3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;
4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;
5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici».