
Grazie a Il Timone per la ripresa di questo importante discorso di Papa Leone XIV sulla nullita matrimoniale: "Il Papa richiama tribunali e pastori alla verità del vincolo: niente scorciatoie, niente falsa misericordia, ma giustizia, realismo e riconciliazione".
QUI Il Timone su Leone XIV: «Il matrimonio non è un ideale ma il canone del vero amore»
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Luigi C.
Lorenzo Bertocchi, Il Timone, 22 Novembre 2025
Nel discorso rivolto ai partecipanti al Corso giuridico-pastorale della Rota Romana, Papa Leone XIV ha tracciato una linea chiara sulla riforma dei processi di nullità matrimoniale. Il suo intervento, pronunciato nel decimo anniversario del Motu proprio di papa Francesco Mitis Iudex, che appunto sanciva la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, le parole di papa Leone risultano chiare nel richiamare la centralità della verità, l’esigenza di rigore giuridico e il realismo teologico del matrimonio cristiano.
Un discorso, quello del Papa ai partecipanti del Corso della Rota Romana, che rilegge la riforma non in chiave di facilitazione procedurale, ma di approfondimento dell’essenza ecclesiale del giudizio sul vincolo.
1. Verità contro falsa misericordia: il Papa corregge le derive interpretative
Leone XIV non concede nulla alla retorica di una “pastorale della scorciatoia”. La prima affermazione di tono programmatico è inequivocabile: «Il giudizio umano sulla nullità matrimoniale non dovrebbe essere, però, manipolato da una falsa misericordia».
E chiarisce subito la direzione corretta della misericordia autentica: «Va certamente ritenuta ingiusta qualsiasi attività contrastante con il servizio del processo alla verità. Tuttavia, proprio nell’esercizio retto della potestà giudiziaria dev’essere esercitata la vera misericordia».
È un passaggio che suona come ammonimento contro ogni uso strumentale della riforma, contro ogni visione riduttiva del processo come mezzo per ottenere rapidamente lo “stato libero”.
2. Il processo non è tecnica, ma partecipazione alla potestà pastorale
Il Papa ricorda che l’attività giudiziaria è parte integrante della missione ecclesiale: «La funzione giudiziaria […] rientra a pieno titolo nella realtà globale della sacra potestà dei pastori nella Chiesa».
E aggiunge una chiave interpretativa essenziale: «La verità giuridica dichiarata nei processi ecclesiastici è un aspetto della verità esistenziale nell’ambito della Chiesa».
Con queste parole, Leone XIV richiama tutti gli operatori del diritto canonico a esercitare una competenza rigorosa: non è materia da specialisti chiusi in un tecnicismo isolato, ma servizio pastorale che esige formazione, responsabilità e rispetto delle forme.
3. Il matrimonio non è disponibile alle parti: il processo resta necessario
Uno dei passaggi più significativi corregge le interpretazioni troppo “consensualistiche” del processus brevior, dove alcuni hanno visto una possibile automatizzazione del giudizio quando entrambi i coniugi concordano.
Il Papa è chiarissimo: «Vi sono casi in cui è necessario ricorrere al processo, perché la materia non è disponibile per le parti. È ciò che avviene nella dichiarazione della nullità matrimoniale, in cui è coinvolto un bene ecclesiale pubblico».
Questa frase è forse il punto giuridicamente più forte dell’intero discorso: sancisce che il matrimonio, proprio perché fondato da Dio e assunto dalla Chiesa come bene pubblico, non può essere trattato come un contratto privato dissolvibile per accordo reciproco.
Coerentemente, difende la serietà della procedura giudiziaria: «L’istituzione del processo giudiziario […] non [va vista] come un farraginoso accumulo di requisiti procedurali, bensì come uno strumento di giustizia».
4. Il matrimonio naturale fondato dal Creatore: non un ideale, ma una realtà
Sul piano teologico, il Papa riafferma senza esitazioni il carattere naturale e divino del matrimonio: «Il matrimonio, in quanto fondato dal Creatore».
E recupera un’espressione forte, già usata in precedenza al Giubileo delle famiglie: «Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l’uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo».
Questa prospettiva “realista” sposta l’accento da una pastorale dell’ideale a una pastorale della realtà: se il matrimonio è un dono di Dio con una consistenza oggettiva, allora il compito della Chiesa non è adattarlo alle fragilità, ma custodirlo e proporlo con fedeltà.
5. Nessuna canonizzazione del fallimento: il vincolo resta anche nella crisi
A differenza del Motu proprio Mitis Iudex, che citava più volte il “fallimento matrimoniale”, Leone XIV ne parla solo per ribadire che esso non incide sulla natura del vincolo:
«Discernendo […] se in essa sia presente il mistero dell’una caro, che sussiste per sempre nella vita terrena dei coniugi, nonostante qualsiasi fallimento relazionale».
La categoria del fallimento viene ricondotta al suo peso reale: un evento doloroso, non un principio teologico o giuridico. Non è la crisi a determinare la natura del matrimonio, ma il vincolo oggettivo che permane.
6. Riconciliazione e convalidazione: ciò che la riforma ha trascurato
Di particolare rilievo è il richiamo alla riconciliazione, elemento spesso marginalizzato negli ultimi dieci anni di dibattito sulla nullità: «Molto importante […] è lo sforzo per favorire la riconciliazione tra i coniugi, anche ricorrendo, quando è possibile, alla convalidazione del matrimonio».
Il Papa riporta così nell’alveo della pastorale matrimoniale due strumenti chiave: la ricomposizione coniugale e la convalidazione. L’accento non è più posto sullo scioglimento delle situazioni difficili, ma sulla loro guarigione.
7. «Salus animarum»: il criterio finale
Il discorso si conclude con una sintesi che rilegge insieme teologia, diritto e pastorale: «Le tre dimensioni […] portano a riaffermare la salus animarum come suprema legge e finalità dei processi matrimoniali nella Chiesa».
È una chiusura che riequilibra il dibattito: non è la rapidità, non è l’accessibilità, non è l’accomodamento pastorale il fine della riforma dei processi di nullità matrimoniale, ma la salvezza delle anime attraverso la dichiarazione della verità sul vincolo.