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martedì 21 febbraio 2023

Il caso Rupnik ad usum Delphini #rupnik

Qui gli altri nostri post sul caso Rupnik. 

Carissimi,

pubblichiamo qui in calce il testo integrale del comunicato emesso oggi dalla Compagnia di Gesù circa il caso Rupnik (ved. qui), uscito questa mattina, come avevamo anticipato.

Trovate di seguito alcuni stralci che ci paiono significativi, ed alcuni nostri primi commenti.

Adesso, occorre non mollare la presa. Ciò che i Gesuiti, bontà loro, ci hanno comunicato oggi è irrilevante, perché la vera questione è: chi, come, quando e perché ha rimesso la scomunica a p. Rupnik? Se la remissione è avvenuta all’insaputa del Papa, perché il Papa, venutone a conoscenza, ha preso e prende la cosa così alla leggera? I vescovi vengono rimossi solo per aver tardato a denunciare i casi di pedofilia, e a coloro che rimettono una scomunica così grave non si dice nemmeno “non farlo più”?

1) Alcuni passi rilevanti:

«La natura delle denunce pervenute tende a escludere la rilevanza penale, di fronte alla autorità giudiziaria italiana, dei comportamenti di padre Rupnik. Tuttavia ben diversa è la rilevanza di questi da un punto di vista canonico e concernente la sua vita e la sua responsabilità religiosa e sacerdotale».

«Lo studio fatto del Team Referente equivale alla raccolta delle primissime informazioni che di solito un Superiore Maggiore intraprende, per determinare se si tratta di reclami ragionevoli con un possibile fondo di veridicità. Se l’esito di questo primo giro di informazioni mostra l’attendibilità delle persone denuncianti e la effettiva possibilità del crimine, possono seguire queste possibili fasi successive: 0. Il denunciato è formalmente informato della denuncia (…). 1. Se in una denuncia c’è il sospetto che sia stato commesso un delitto più grave contro il sacramento della penitenza (…), la denuncia deve essere presentata al Dicastero per la Dottrina della Fede della Santa Sede (DDF). 2. Se dalla raccolta delle prime informazioni non si riscontra l’obbligo di consegnare il dossier al DDF, il Superiore Maggiore del gesuita accusato può verificare se nelle denunce e nelle testimonianze vi siano elementi che riguardano direttamente la vita religiosa e i voti religiosi, o se la buona reputazione dell’ordine religioso e della Chiesa sia stata compromessa (…). Dopo di questo, il Superiore Maggiore può fare tre scelte. 2.a. Egli può (…) imporre al gesuita ogni tipo di restrizione ministeriale (limitata o totale) (…). 2b. (…) decidere di avviare un procedimento di dimissione dalla Compagnia di Gesù (…). 2c. (…) decidere, sulla base del CIC Can. 1720 ecc., di avviare un procedimento penale amministrativo».

«Il Superiore Maggiore di p. Marko Rupnik, p. Johan Verschueren (…) dichiara che è sua ferma intenzione procedere con delle misure che assicurino che situazioni analoghe a quelle riferite non abbiano a verificarsi».

«[Il Superiore Maggiore] intende quindi promuovere un procedimento interno alla Compagnia ove lo stesso p. Rupnik possa fornire la propria versione dei fatti (cosa che non ha fatto nei confronti del Team Referente, sebbene invitato). In vista di questo procedimento interno, e in forma cautelare, ha reso più rigide le norme restrittive nei suoi confronti».

2) I nostri primi commenti.

- La dichiarazione non è stata presentata in conferenza stampa, come avviene in genere in questi casi. Un ottimo modo – anche se un po’ troppo gesuitico… - per evitare le richieste di chiarimenti che, ci pare, le osservazioni che seguono avrebbero reso impellenti.

- Dalla dichiarazione sembrerebbe che, sul caso Rupnik, i Gesuiti siano ancora all’anno zero. Addirittura si limitano ad ipotizzare che «se in una denuncia c’è il sospetto che sia stato commesso un delitto più grave contro il sacramento della penitenza (assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, sollecitazione a un peccato contro il sesto comandamento nell’atto o in occasione dalla confessione, violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale…), la denuncia deve essere presentata al Dicastero per la Dottrina della Fede della Santa Sede (DDF). È competenza esclusiva del DDF stabilire cosa fare della denuncia. Per esempio, il DDF può chiedere all’autorità religiosa (in questo caso la Compagnia di Gesù) di condurre un processo amministrativo penale per arrivare, se possibile, a una certezza morale rispetto alla colpevolezza o all’innocenza dell’accusato».

- Se così è, i Gesuiti dovrebbero chiarirci perché a Rupnik siano state imposte nuove restrizioni: «in vista di questo procedimento interno, e in forma cautelare, (il Superiore Maggiore) ha reso più rigide le norme restrittive nei suoi confronti vietandogli per obbedienza qualunque esercizio artistico pubblico, in modo particolare nei confronti di strutture religiose (come ad es. chiese, istituzioni, oratori e cappelle, case di esercizi o spiritualità). Quindi, tali restrizioni si aggiungono a quelle già attualmente in vigore (divieto di qualunque attività ministeriale e sacramentale pubblica, divieto di comunicazione pubblica, divieto di uscire dalla Regione Lazio)». Quelle precedenti erano state disposte ante praevisa demerita?

- Non solo – e non tanto: il Superiore Maggiore dovrebbe far pace con il Preposito Generale della Compagnia di Gesù, p. Arturo Marcelino Sosa Abascal, il quale ebbe a confermare pubblicamente l’intervenuta scomunica – e successiva pronta remissione previo istantaneo pentimento – per il reato di assoluzione del complice (ved. qui); reato del quale la Compagnia sembrerebbe avvedersi oggi per la prima volta, e in termini ampiamente dubitativi e prudenziali…

- Insomma, sembra che i Gesuiti – sempre molto attenti alla possibilità di registrare gli eventi storici – stiano tentando di attivare la funzione rewind: fare marcia indietro, ripartire da capo, come se tutte le misericordiose coperture di cui Rupnik, con ogni evidenza, ha goduto, non ci fossero mai state: cosicché la Compagnia, riacquistata chirurgicamente la sua verginità, possa ora mostrare al confratello in difetto tutto il suo giusto e inflessibile rigore – nel pieno rispetto delle norme e con ogni garanzia difensiva per l’incolpato, ça va sans dire

- A fronte di tanto, ci pare ineludibile domandarsi: la Compagnia di Gesù ha in così radicale disistima l’intelligenza – nonché, più banalmente, la memoria, anche quella breve – dei suoi interlocutori? Forse dobbiamo riconoscere che – come a suo tempo disse Berlinguer della rivoluzione d’ottobre – anche l’astuzia gesuitica ha finito per perdere la sua forza propulsiva.

La Redazione

Dichiarazione.

Negli ultimi mesi il Team Referente per casi di denunce nei confronti di gesuiti della Delegazione per le case e opere Interprovinciali Romane della Compagnia di Gesù (DIR) ha ricevuto diverse nuove testimonianze e denunce riguardanti p. Marko Rupnik. Tutte le persone coinvolte che hanno manifestato il desiderio di essere incontrate dal Team Referente sono state ascoltate. Il Padre Delegato, Johan Verschueren, S.J. è estremamente grato a tutte le persone che hanno avuto la forza di raccontare le proprie esperienze, a volte con la interiore sofferenza di dover far emergere di nuovo molti episodi dolorosi. Le persone sono davvero dei e delle “sopravvissuti/e” dato il male che hanno narrato di aver subito.

Molte di queste persone non hanno conoscenza le une delle altre e i fatti narrati riguardano periodi diversi (Comunità Loyola, persone singole che si dichiarano abusate in coscienza, spiritualmente, psicologicamente o molestate sessualmente durante personali esperienze di relazione con padre Rupnik, persone che hanno fatto parte del Centro Aletti). Perciò il grado di credibilità di quanto denunciato o testimoniato sembra essere molto alto.

I comportamenti di padre Rupnik denunciati hanno avuto luogo in diversi periodi tra la metà degli anni ’80 al 2018. coprono un arco temporale di più di trent’anni. Il Team ha proposto a P. Rupnik di poterlo incontrare al riguardo senza successo. Il Team ha redatto un dossier esaustivo del proprio lavoro e lo ha consegnato al p. Delegato della DIR. Tale dossier è corredato dalle conclusioni del Team sulle diverse possibilità relative a ulteriori procedimenti legali civili e canonici e dalle proprie indicazioni e raccomandazioni alla Compagnia sui possibili passi da adottare.

Il padre Delegato, P. Johan Verschueren SJ, in qualità di Superiore Maggiore della DIR, ha studiato il dossier e il parere del Team. La natura delle denunce pervenute tende a escludere la rilevanza penale, di fronte alla autorità giudiziaria italiana, dei comportamenti di padre Rupnik. Tuttavia ben diversa è la rilevanza di questi da un punto di vista canonico e concernente la sua vita e la sua responsabilità religiosa e sacerdotale.

Forniamo qui una breve nota procedurale riguardo al panorama canonico possibile di fronte alle diverse casistiche di fronte a denunce di questa tipologia.

Lo studio fatto del Team Referente equivale alla raccolta delle primissime informazioni che di solito un Superiore Maggiore intraprende, per determinare se si tratta di reclami ragionevoli con un possibile fondo di veridicità. Se l’esito di questo primo giro di informazioni mostra l’attendibilità delle persone denuncianti e la effettiva possibilità del crimine, possono seguire queste possibili fasi successive:

0. Il denunciato è formalmente informato della denuncia (o delle denunce) e della procedura giuridica che sarà adottata. Nel caso, il Superiore Maggiore potrà formalmente imporre nuovi misure cautelari per la durata della procedura, o confermare misure eventualmente già in vigore.

1. Se in una denuncia c’è il sospetto che sia stato commesso un delitto più grave contro il sacramento della penitenza (assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, sollecitazione a un peccato contro il sesto comandamento nell’atto o in occasione dalla confessione, violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale…), la denuncia deve essere presentata al Dicastero per la Dottrina della Fede della Santa Sede (DDF). È competenza esclusiva del DDF stabilire cosa fare della denuncia. Per esempio, il DDF può chiedere all’autorità religiosa (in questo caso la Compagnia di Gesù) di condurre un processo amministrativo penale per arrivare, se possibile, a una certezza morale rispetto alla colpevolezza o all’innocenza dell’accusato.

Si noti che nella scelta di questa procedura, l’attenzione si concentra sul delitto relativo al sacramento e non su altri abusi che non sono di competenza del DDF, anche se possono essere intrecciati con esso.

2. Se dalla raccolta delle prime informazioni non si riscontra l’obbligo di consegnare il dossier al DDF, il Superiore Maggiore del gesuita accusato può verificare se nelle denunce e nelle testimonianze vi siano elementi che riguardano direttamente la vita religiosa e i voti religiosi, o se la buona reputazione dell’ordine religioso e della Chiesa sia stata compromessa dal comportamento del gesuita in questione, e se alcuni fedeli abbiano subito qualche forma di abuso e danno. In ogni modo il denunciato è invitato per un colloquio sulle accuse con il suo Superiore Maggiore (o con le persone delegate da lui per farlo in suo nome).

Dopo di questo, il Superiore Maggiore può fare tre scelte.

2.a. Egli può, sulla base della sua autorità religiosa (CIC Can. 129 e seguenti), imporre al gesuita ogni tipo di restrizione ministeriale (limitata o totale). Può anche obbligarlo a trasferirsi in un luogo specifico per un periodo di tempo determinato o indefinito.

2b. Se il dossier mette in evidenza degli atteggiamenti che sono motivo di dimissione necessaria (c. 695) o facoltativa (c. 696) dall’istituto religioso, il Superiore Maggiore può decidere di avviare un procedimento di dimissione dalla Compagnia di Gesù. Naturalmente, la persona interessata ha il diritto di essere assistita e di difendersi in questo procedimento. Se si tratta di un motivo di dimissione facoltativa, ha anche la possibilità di ravvedersi dopo aver ricevuto l’ammonizione stabilita dal c. 697. In questo caso, la procedura di dimissione non può andare avanti. Da notare che per questo tipo di procedure che non sono penali, la prescrizione non è contemplata.

2c. Se gli atteggiamenti denunciati corrispondo a un delitto che non è di competenza del DDF, il Superiore Maggiore può decidere, sulla base del CIC Can. 1720 ecc., di avviare un procedimento penale amministrativo. Anche questo procedimento può portare, tra l’altro, alla dimissione dell’accusato. Tuttavia, per certi delitti, il Superiore Maggiore alla fine del processo può anche decidere di non procedere alla dimissione dall’istituto, ma di adottare altre misure.
Decisione del Delegato DIR

Il Superiore Maggiore di p. Marko Rupnik, p. Johan Verschueren, dopo aver letto il rapporto e l’intero dossier fornito dal Team Referente – che si vuole qui ringraziare di cuore per l’enorme e delicato lavoro compiuto – conferma che la varietà delle testimonianze ricevute, unite, a quanto già conosciuto, dimostra come le stesse debbano essere prese in seria e piena considerazione.

Dopo aver quindi preso in esame l’intero dossier consegnato dal Team Referente, dopo aver ben considerato le conclusioni e le raccomandazioni di questo, dopo aver consultato i documenti presenti nei diversi archivi della Compagnia egli dichiara che è sua ferma intenzione procedere con delle misure che assicurino che situazioni analoghe a quelle riferite non abbiano a verificarsi.

Intende quindi promuovere un procedimento interno alla Compagnia ove lo stesso p. Rupnik possa fornire la propria versione dei fatti (cosa che non ha fatto nei confronti del Team Referente, sebbene invitato). Questo procedimento potrà sfociare in un provvedimento disciplinare.

In vista di questo procedimento interno, e in forma cautelare, ha reso più rigide le norme restrittive nei suoi confronti vietandogli per obbedienza qualunque esercizio artistico pubblico, in modo particolare nei confronti di strutture religiose (come ad es. chiese, istituzioni, oratori e cappelle, case di esercizi o spiritualità). Quindi, tali restrizioni si aggiungono a quelle già attualmente in vigore (divieto di qualunque attività ministeriale e sacramentale pubblica, divieto di comunicazione pubblica, divieto di uscire dalla Regione Lazio).

Sottolinea che, come Compagnia di Gesù, abbiamo il dovere di affrontare seriamente questi casi ed altri simili che si sono presentati e si presentano, a rispetto e tutela della verità e della giustizia per tutte le parti in causa. Voglio una volta di più insistere, come ho fatto e farò in diverse circostanze, che come membro della Compagnia di Gesù, sento il dovere di affrontare seriamente questo caso e altri simili che si sono presentati e si presentano, per rispetto e tutela della verità e della giustizia per tutte le parti in causa. In ogni caso vogliamo avere davanti a noi la chiara possibilità di un cammino che persegua il pieno riconoscimento della verità dei fatti da parte dei responsabili e un percorso di giustizia per il male fatto.

Il p. Marko Rupnik, è stato informato della natura e del contenuto delle accuse, e pure, è stato informato della decisione presa. Il Team Referente ha così anche inviato alle persone denuncianti e ai testimoni notizia di questa decisione da parte di padre Verschueren.

Ogni nuovo sviluppo d’importanza nella vicenda sarà reso noto attraverso comunicazione su questo website.

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