Una riflessione dell'amico Giovanni Formicola tratta dall'Osservatorio Cadinale Van Thuan,
Luigi
16 settembre 2020
I diritti si fondano sul diritto
di Giovanni Formicola
Con un articolo introduttivo di Don Samuele Cecotti [leggi qui] abbiamo lanciato la proposta di una riflessione a partire dalle conclusioni della Commissione Glendon sui veri diritti umani.
Il diritto, secondo la lezione di Paolo Grossi, preesiste alla legge positiva – che tutt’al più lo riflette, lo recepisce, lo esplicita, lo «mette in chiaro», lo munisce di sanzione in caso di trasgressione –, allo stesso modo in cui la società precede quello che i moderni chiamano Stato. Prima, infatti, vi sono gli uomini, le famiglie, i gruppi, e la loro fitta trama di relazioni – tra loro e con la realtà materiale (anzitutto il suolo sul quale vivono, che ne costituisce patria e territorio), ma anche con la Divinità –, che istituiscono appunto una società. Poi, le forme organizzative e la sovranità che essa si dà, e con le quali s’instaura un’altra specie di relazione, i cui soggetti sono la società (non solo nel suo insieme, ma anche nelle sue componenti particolari, fino agl’individui) e tale struttura organizzativa e sovrana, che culmina in quello che oggi si chiama stato, che è dotato di un articolato apparato di funzionamento, detto anche burocratico, dalle proporzioni ormai mostruose.
Ognuna di queste relazioni ha una sua misura, una sua fisionomia, naturale, e storicamente determinata, che costituisce l’ordine giuridico fondamentale.
La legge, il diritto positivo, trova in tale misura ed in tale ordine un prius, un diritto vivente – ch’è anzitutto res, una realtà –, che ordinariamente deve riconoscere e tutelare, e che ne è condizione di legittimità. Solo straordinariamente i decreti dei sovrani, per quanto attiene alla dimensione storica di tale fisionomia e mai a quella naturale, e solo nei casi di assoluta necessità, possono intervenire su di essa, e comunque sempre e solo in vista del bene comune.
Prima del diritto positivo, dunque, vi sono un diritto naturale (la misura conforme alla natura umana e del reale), e un diritto storico o consuetudinario – che il legislatore deve rispettare e talvolta esplicitare recependoli in norme ed istituti giuridici –, e che costituiscono il criterio di «giustizia» della legge (cfr. l’eterna invettiva di Antigone nei confronti di Creonte). La norma positiva non crea il diritto, altrimenti non potrebbe mai dirsi la legge giusta o ingiusta, ma tutt’al più valida o invalida.
Dell’ordine giuridico fondamentale fanno parte, fra gli altri, il diritto alla vita dell’innocente – il cui riconoscimento è dovuto ad ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, senza che il legislatore possa stabilire se, quando e come si sia pienamente uomini –; i diritti di libertà – da quella economica a quella all’educazione dei propri figli, a quella religiosa –; il diritto della famiglia ad essere riconosciuta e tutelata in quanto tale se fondata sul matrimonio come legame tra un maschio ed una femmina, senza avere la pretesa di riscriverne la natura volontaristicamente. «Si esprimono, in questi valori, norme inderogabili e cogenti che non dipendono dalla volontà del legislatore e neppure dal consenso che gli Stati possono ad esse prestare. Sono infatti norme che precedono qualsiasi legge umana: come tali, non ammettono interventi in deroga da parte di nessuno.
La legge naturale è la sorgente da cui scaturiscono, […] [i] diritti fondamentali […] che è doveroso onorare. Nell’attuale etica e filosofia del Diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo giuridico. La conseguenza è che la legislazione diventa spesso solo un compromesso tra diversi interessi: si cerca di trasformare in diritti interessi privati o desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale. In questa situazione è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico iscritto nello stesso essere umano. […]
La legge naturale è, in definitiva, il solo valido baluardo contro l’arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica» (Benedetto XVI).
Si tratta precisamente di questo: proteggere la società e l’uomo dagli arbitri del potere – anche quello di un’assemblea legislativa democraticamente e legalmente eletta – che non voglia o non sappia rispettarne i diritti e la natura propri, che non voglia o non sappia riconoscere quel suum che loro spetta e senza la cui attribuzione non v’è giustizia, e quindi non v’è tutela del bene comune. Solo il riconoscimento del diritto naturale e quindi di un superiore criterio di legittimità universalmente valido, che vada oltre la mera legalità della legge, può aiutare a proteggersi da simili rischi.
Né si dica che il criterio è vago. Esso fu invocato ed applicato a Norimberga per condannare crimini che erano tali per la coscienza umana rettamente formata, ma non per la legge vigente dove e quando venivano commessi. La grande tradizione umanistica occidentale e cristiana assicura la conoscibilità dei principi fondamentali della legge naturale, ancorché sempre in agguato rimanga l’errore nella loro decifrazione ed applicazione al caso concreto. Infatti, «La conoscenza della norma […] naturale non è preclusa all’uomo che rientra in se stesso e, ponendosi di fronte al proprio destino, si interroga circa la logica interna delle più profonde inclinazioni presenti nel suo essere. Pur con perplessità e incertezze, egli può giungere a scoprire, almeno nelle sue linee essenziali, questa legge […] comune che, al di là delle differenze culturali, permette agli esseri umani di capirsi tra loro circa gli aspetti più importanti del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. È indispensabile risalire a questa legge fondamentale impegnando in questa ricerca le nostre migliori energie intellettuali, senza lasciarci scoraggiare da equivoci e fraintendimenti» (Benedetto XVI).
L’alternativa è, per i diritti umani autentici, il «rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro interpretazione solo positivistica» (Benedetto XVI), che li renderebbe fragili com’è fragile tutto ciò che dipende dal consenso di qualcuno e non stia di suo. «[…] se fosse così, la maggioranza di un momento diventerebbe l’ultima fonte del diritto. La storia dimostra con grande chiarezza che le maggioranze possono sbagliare. La vera razionalità non è garantita dal consenso di un gran numero, ma solo dalla trasparenza della ragione umana alla Ragione creatrice e dall’ascolto comune di questa Fonte della nostra razionalità» (Benedetto XVI). È perciò indispensabile che i diritti umani siano considerati «come aventi fondamento non semplicemente nella decisione dell’assemblea che li ha approvati, ma nella natura stessa dell’uomo e nella sua inalienabile dignità di persona creata da Dio» (Benedetto XVI). Ed in quanto fondati sulla natura umana, essi sono una «grammatica universale» e perciò pacificatrice.
La natura della persona umana, fondamento della sua dignità e dei suoi diritti, è poi decifrabile e conoscibile nella sua realtà propria ed oggettiva. L’approccio soggettivistico e relativistico al concetto di persona, infatti, la renderebbe esposta ad ogni manipolazione e riduzione. Se nel novecento non furono considerati persone, a seconda dei sistemi totalitari in cui vivevano, gli ebrei o i borghesi, i credenti o gli zingari, sembra proprio che a partire dalla sua seconda metà questa negazione stia colpendo i concepiti non ancora nati, i deformi, i geneticamente imperfetti, i malati gravi, e tutti coloro cui venga diagnosticata una pessima qualità della vita. E come non persone si ritiene legale la loro soppressione o manipolazione.
Né potrebbe andare diversamente: «Se […] [i] diritti si fondano su una concezione debole della persona, come non ne risulteranno anch’essi indeboliti? Si rende qui evidente la profonda insufficienza di una concezione relativistica della persona, quando si tratta di giustificarne e difenderne i diritti. L’aporia in tal caso è palese: i diritti vengono proposti come assoluti, ma il fondamento che per essi si adduce è solo relativo. […] Solo se radicati in oggettive istanze della natura donata all’uomo dal Creatore, i diritti a lui attribuiti possono essere affermati senza timore di smentita. […] È solo facendo chiarezza su questi presupposti di fondo che i diritti umani, oggi sottoposti a continui attacchi, possono essere adeguatamente difesi. Senza tale chiarezza, si finisce per utilizzare la stessa espressione, “diritti umani” appunto, sottintendendo soggetti assai diversi fra loro: per alcuni, la persona umana contraddistinta da dignità permanente e da diritti validi sempre, dovunque e per chiunque; per altri, una persona dalla dignità cangiante e dai diritti sempre negoziabili: nei contenuti, nel tempo e nello spazio» (Benedetto XVI).
Senza il Creatore svanisce la creatura e, con la creatura, cioè con la sua natura immutabile metafisicamente intesa, non può che sparire anche il diritto. Rimane solo l’arbitrio del legislatore onnipotente e dell’esecutore dei suoi comandi. Infatti, secondo il positivismo giuridico, «l’umanità, o la società, o di fatto la maggioranza dei cittadini, diventa la fonte ultima della legge civile. Il problema che si pone non è quindi la ricerca del bene, ma quella del potere, o piuttosto dell’equilibrio dei poteri. Alla radice di questa tendenza vi è il relativismo etico, in cui alcuni vedono addirittura una delle condizioni principali della democrazia» (Benedetto XVI).
Giovanni Formicola
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