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mercoledì 17 dicembre 2008

Tre persone fanno un gruppo stabile!

Il sito New Liturgical Movement contiene, a firma del suo collaboratore Gregor Kollmorgen, il riassunto in inglese di un interessantissimo e, perdonate l’enfasi, capitale articolo del canonista Prof. Norbert Lüdecke dell’Università di Bonn, apparso sul Liturgisches Jahrbuch, 2008, I, p. 3 ss., a commento del motu proprio Summorum Pontificum. Il dato preliminare da mettere in risalto è che si tratta di una pubblicazione molto ufficiale, poiché edita dal Deutsches Liturgisches Institut che dipende dalla Conferenza Episcopale tedesca.
Ecco i punti chiariti dal dotto canonista
  1. I vescovi possono sì emanare "note e istruzioni per l’applicazione" del motu proprio Summorum Pontificum, ma non possono aggiungervi "nuovo contenuto vincolante".
  2. Le istruzioni della conf. episcopale tedesca 27.9.07 non sono perciò vincolanti per il singolo vescovo.
  3. La celebrazione della Messa sine populo deve essere concessa, salvo in caso di ostacoli insormontabili, "in ogni luogo legittimo". Pertanto "restrizioni dell’usus antiquior a certi luoghi o orari per leggi particolari sono [..] inammissibili".
  4. Nella Messa sine populo i fedeli possono partecipare spontaneamente, cioè senza obbligo. E’ quindi lecito avvertire altri fedeli di questa celebrazione
  5. Per costituire il gruppo che, secondo il motu proprio, è prerequisito per celebrare la Messa in forma straordinaria cum populo, il numero di tre persone è sufficiente. Non è lecito al vescovo diocesano fissare un numero minimo più alto.
  6. Il parroco non deve discriminare le Messe in forma straordinaria "tenendole segrete o fissandole ad orari difficilmente accessibili"
  7. "Il Papa non ha legiferato che il parroco possa accogliere la richiesta dei fedeli interessati. Egli ha ordinato che il parroco debba farlo".
  8. I fedeli il cui diritto alla S. Messa nella forma antica è negato dal parroco non hanno soltanto la possibilità, ma anzi il dovere di informare di ciò il vescovo diocesano.
  9. Le richieste per la liturgia tradizionale non sono "petizioni di grazia o favore". "Il parroco al pari del vescovo diocesano sono legalmente vincolati ad accogliere tale richiesta".
  10. Il consenso del vescovo per una S. Messa conforme all’antico uso, istituita da un parroco in adesione al desiderio di fedeli, non è richiesta.
  11. Ministri straordinari dell’eucarestia laici nonché donne nel ruolo di chierichette e ministranti non sono consentiti nella liturgia tradizionale.
La "regola del tre" per formare il gruppo stabile non è altro se non l'applicazione del tradizionale brocardo giuridico Tres faciunt collegium (per i giuristi: il riferimento alle Pandette è D. 50.16.85), da sempre recepito dal diritto canonico.
Ricordiamo infine che la differenza tra Messa senza popolo che, come abbiamo visto e come dice l’art. 4 del motu proprio (clicca qui per il testo in latino, clicca qui per l’italiano) consente benissimo che "popolo" ci sia, e la Messa con popolo, è che quest’ultima è una "messa d’orario" regolare e come tale pubblicizzata, a differenza della prima.

1 commento:

  1. Spetta al parroco decidere se trattasi di gruppo stabile. I criteri non sono precisati. Il vescovo può sicuramente emanare degli orientamenti a questo riguardo.

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