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martedì 23 settembre 2025

ESCLUSIVA. L'istanza di ricusazione per il processo Becciu. Cosa sta succedendo?

Abbiamo ricevuto da nostre fonti il testo integrale dell'Istanza di Ricusazione, da parte del Card. Becciu e dei suoi avvocati, del Promotore di Giustizia Alessandro Diddi.
Con messaggi su WhatsApp veramente sorprendenti (ed imbarazzanti) che mettono in luce un processo dove, apparentemente, la condanna sembrava essere già decisa.
Non entriamo nel merito del processo stesso, ma certamente, chiunque ha diritto ad un "giusto processo", compreso Becciu. Ci può stare antipatico o simpatico Becciu, ma qui si tratta del principio di come è stata amministrata la giustizia in Vaticano sotto Francesco. il tema del giusto processo è fondamentale da difendere, sempre.
Questa istanza è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale vaticano l'altro ieri (QUI e foto Osservatore Romano): "Monsignor Arellano, dopo breve Camera di Consiglio, citando gli articoli del Codice di Procedura penale, ha dichiarato «ammissibile» l’istanza e ha ordinato alla Cancelleria che, decorso il termine dei tre giorni previsto dallo stesso Codice, trasmetta l’ordinanza di ammissibilità come pure le eventuali risposte del promotore di Giustizia alla Corte di Cassazione".
QUI la Pagina Facebook de La Verità.
Luigi Casalini

ALLA ECC. MA CORTE DI APPELLO

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 

 

Proc. pen. n. 26/23 R.G.P.

 

 

ISTANZA DI RICUSAZIONE

 

I sottoscritti S.E.R. Giovanni Angelo Becciu, dott. Enrico Crasso, dott. Raffaele Mincione, dott. Fabrizio Tirabassi, imputati nel processo in epigrafe, ricusano il Promotore di Giustizia, prof. Alessandro Diddi, ai sensi degli artt. 52, 45 e 43, c. 1, n. 1 c.p.p., in quanto soggetto che ha un interesse nel presente procedimento, per i motivi e le prove di seguito indicati, che comunque delineano il dovere del Promotore di astensione per ragioni quantomeno di convenienza.

 

 

1.   PREMESSA.

 

1.1. Successivamente alla conclusione del processo di primo grado dinanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, gli scriventi hanno avuto conoscenza e copia del contenuto delle seguenti tre chat whatsapp e dei relativi allegati:

- chat whatsapp intercorsa tra la signora Genoveffa Ciferri e il Promotore Alessandro Diddi,

sull’utenza cellulare privata di quest’ultimo (chat Ciferri-Diddi, dal 26 novembre 2022 al 22 marzo 2023, con ultimi messaggi scambiati il 30.11.2022) [all. 1];

- chat whatsapp intercorsa tra la signora Genoveffa Ciferri e la signora Francesca Immacolata Chaouqui (chat Ciferri-Chaouqui, dal 9 agosto 2020 al 4 giugno 2024) [all. 2];

- chat whatsapp intercorsa tra la signora Ciferri e S.E. Mons. Peña Parra (chat Ciferri-Peña Parra, dal 18 settembre 2020 al 26 maggio 2024) [all. 3].

Tutte le tre chat sopra menzionate e allegate alla presente istanza sono state spontaneamente consegnate dalla signora Genoveffa Ciferri a Londra, al dott. Raffaele Mincione e ai suoi legali italiani e inglesi e la relativa copia è stata estrapolata da tecnici mediante l’applicazione informatica Cellebrite [all. 4].

Dalla lettura complessiva e dall’ascolto dei messaggi ivi contenuti si evince che, durante la fase delle indagini relative al presente procedimento, dopo il primo interrogatorio di Mons. Alberto Perlasca del 29 aprile 2020 e durante il processo dinanzi al Tribunale, è stata compiuta un’attività volta a dirigere e influenzare Mons. Perlasca, dapprima quale indagato e successivamente quale teste dell’Accusa, affinché rendesse dichiarazioni contro S.E.R. Cardinale Angelo Becciu e gli altri odierni indagati, con la promessa/prospettazione che solo in tal modo non avrebbe subito il processo e la sua posizione sarebbe stata archiviata (come poi effettivamente è avvenuto).

Il contenuto delle chat, dunque, conferma un evidente condizionamento della genuinità del contributo dichiarativo ed una violazione delle regole più elementari di legalità nella raccolta di elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini, posti a fondamento dell'impianto accusatorio e sostenuti finanche nel corso del giudizio di primo grado attraverso una serie di irrituali contatti, mentre le prove narrative si stavano raccogliendo in contraddittorio.

1.2. L’attività di genetico condizionamento delle prove dichiarative, che emerge in modo evidente dalle chat sembra inoltre confermata da un audio diffuso dagli organi di stampa il 28 aprile 2025[1], ed attribuito al Commissario Stefano De Santis, che si allega con la relativa trascrizione [all. 5], laddove con un vocale verrebbero date chiare indicazioni alla signora Chaouqui, già condannata in via definitiva presso lo Stato della Città del Vaticano e protagonista delle citate chat, di suggerimenti da riferire a Mons. Perlasca in vista dell’interrogatorio del 31 agosto 2020:

 

«Francesca [verosimilmente Chaouqui, n.d.r.], visto e considerato che lui [verosimilmente Mons. Perlasca, n.d.r.] è in possesso del verbale dell’interrogatorio, perché lui ne ha avuto copia, si leggesse quello. Sottolineasse tutti i punti in cui alla luce degli ultimi eventi, alla luce… degli ultimi fatti, alla luce di un lavoro introspettivo che avrà fatto dentro di sé, ha in… in essere di chiarire, tanto per qualificare fatti e atti che non lo riguardano ma che riguardano altri, tanto per dire una volta per tutte come il sistema di Crasso e Tirabassi, negli anni in cui lui era capoufficio… ha avuto… quel… quello sviluppo che sicuramente lui ha trovato, essendo arrivato dopo Crasso e dopo Tirabassi, ma che lui non può non sapere. Cioè lui prendesse spunto da quell’interrogatorio, da quelle domande, e chiarisse tutti quei punti e tutti quei non so che lui ha detto in quella sede».

 

Proprio il riferimento al «lavoro introspettivo» è stato riproposto da Monsignor Perlasca nel “memoriale[2] dallo stesso consegnato al Promotore durante l’interrogatorio del 31 agosto 2020, in cui espressamente scrive «lavoro di ricostruzione e introspezione che sto portando avant[all. 6].

1.3. La conoscenza e la pubblicazione di tali clamorosi documenti ha determinato, su impulso degli scriventi, l’apertura di indagini per varie ipotesi di reato sia presso la Procura della Repubblica di Roma, sia presso l’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano. Quest’ultimo, in realtà, aveva reso noto già nel corso del processo di primo grado, quando la signora Ciferri inoltrò messaggi sulla sua utenza cellulare privata, di aver aperto un’indagine (procedimento 50/2022), il cui contenuto rimase allora, e rimane tutt’ora, del tutto indeterminato, ma che consentì al Promotore un deposito in udienza ridotto a soli 8 messaggi su 126. La gran parte dei messaggi contenuti nella chat Ciferri-Diddi vennero oscurati a cagione della segretezza funzionale ad esigenze investigative connesse alle indagini relative al “nuovo” procedimento. 

Non sappiamo ancora se quanto emerge dalle chat e dall’audio sia vero, ma è certo che da essi sembra risultare – salvo possibili millanterie che, appunto, devono essere accertate – un inquietante coinvolgimento, diretto o indiretto, degli inquirenti, appartenenti sia alla Gendarmeria, e segnatamente del Commissario Stefano De Santis, anche in ragione dell’audio di cui sopra, che all’Ufficio del Promotore di Giustizia, e segnatamente del Promotore prof. Alessandro Diddi, per le ragioni che saranno meglio precisate nel prosieguo.

1.4. Pertanto, proprio nei messaggi, scritti e vocali, contenuti nelle chat allegate si rinvengono i fatti e le prove a sostegno della presente istanza, che dimostrano la sussistenza di un interesse personale del Promotore di Giustizia prof. Alessandro Diddi nel presente giudizio di appello. Invero, qualora il contenuto dei documenti de quibus non rispondesse a verità, anche solo in relazione alla persona del Promotore Diddi, quest’ultimo risulterebbe persona offesa in relazione alle condotte narrate nei procedimenti a lui riferite; qualora, al contrario, il contenuto delle chat fosse vero, altra sarebbe verosimilmente la veste che il Promotore potrebbe assumere.

Entrambi gli scenari, comunque, dimostrano un evidente ed ineliminabile interesse personale del Promotore in relazione ai fatti posti a fondamento della presente istanza di ricusazione e, dunque, anche in relazione all’oggetto del presente processo su cui si sono realizzati gli effetti delle condotte in questione. Un interesse che ne mina totalmente la terzietà, requisito indefettibile affinché il Promotore possa svolgere correttamente la sua funzione, che deve essere finalizzata al solo scopo di ricercare la verità dei fatti, senza il sospetto che possa essere rivolta, anche solo in parte, a realizzare altri obiettivi, a tutela di interessi personali o dell’Ufficio da lui diretto.

Tale considerazione, con la conseguente doverosità di astensione, sembra essere condivisa anche dal Promotore Diddi, che, intervistato dall’inviato del programma televisivo “Le Iene”[3] (di cui si allega la trascrizione della parte di interesse [all. 7]), con riguardo al procedimento che avrebbe aperto dopo l’invio dei messaggi whatsapp da parte della signora Ciferri, ha affermato:

 

«mi sono dovuto astenere tenuto conto del fatto che, in un modo nell’altro, potrei avere un duplice ruolo» (min. 00:11:15)

 

Lo stesso Promotore, dunque, ha riconosciuto, alla luce dei soli 126 messaggi da lui ricevuti e omissati per le difese e il Tribunale, di non essere in una posizione di terzietà. Ora di messaggi ne sono emersi oltre diecimila, in gran parte riferiti proprio al presente procedimento e tale terzietà, che lo stesso Promotore, comprensibilmente e condivisibilmente, ha ritenuto di non avere nel citato procedimento, non può che materializzarsi anche nel presente procedimento, essendo emerse attività illecite che proprio su questo procedimento erano destinate a dispiegare e hanno dispiegato i loro nefasti effetti.

 

 

2.   CHAT WHATSAPP CIFERRI-DIDDI.

 

2.1. Il contenuto di tale chat, la modalità di deposito attuata dal Promotore Diddi, e quanto da quest’ultimo dichiarato in un’intervista televisiva a proposito della stessa, evocano un’attività di contaminazione del quadro probatorio, in particolare dell’imputato/testimone Perlasca, sia in relazione a quanto da quest’ultimo dichiarato sia, e forse ancor di più, per quanto egli ha taciuto. Anche alla luce della centralità del suo ruolo, riconosciuta ed individuata dagli stessi inquirenti prima delle ormai provate attività di inquinamento sulla fonte di prova. 

I fatti che documentano la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 43 n. 1 c.p.p. per la ricusazione del Promotore risultanti da tale chat sono così pregnanti che non occorrerebbe aggiungerne altri.

Tale chat inizia con un messaggio inviato il 26 novembre 2022 alle ore 02:21:43, in piena notte, al Promotore Diddi dalla signora Ciferri, preoccupata perché Perlasca aveva fatto una pessima figura in aula durante il controesame della difesa e fosse sembrato reticente per non aver risposto alle domande circa l’autore dei suggerimenti per la stesura del “memoriale” in cui accusava il Cardinale Becciu. La signora Ciferri, oltre ai propri messaggi, scritti e vocali, ha inoltrato, nella citata chat, numerosi messaggi della signora Chaouqui e audio registrati da Mons. Perlasca.

2.2. Si evidenzia, in primis, la circostanza che il Promotore non abbia bloccato immediatamente la chat in questione, quantomeno la mattina al risveglio, ma l’abbia tenuta certamente aperta per ben quattro giorni (fino al 30 novembre ore 09:56:38), senza mai prendere le distanze dai fatti narrati in quei messaggi, nei quali si rappresentava una consapevolezza del Promotore in una serie di attività quanto meno incompatibili con la correttezza e la terzietà dell’Ufficio.

Vi è poi un’ulteriore circostanza che merita di essere portata ad emersione sempre ai fini della presente istanza. Una circostanza che conferma come nella situazione venutasi a determinare il Promotore non possa più offrire garanzie di terzietà e distanza dai fatti per i quali è chiamato a svolgere, nel processo, una così alta e delicata funzione. Invero, il prof. Diddi intervistato dall’inviato del programma televisivo “Le Iene”, ha taciuto di aver tenuto aperta la chat con la signora Ciferri per giorni affermando, al contrario, che i messaggi erano arrivati in una sola notte e che al suo risveglio, la stessa mattina, avrebbe immediatamente bloccato la chat (cfr. all. 6):

 

«l’ho bloccata quando me so’ svejato» (min. 00:10:16)

 

Anche in aula, quando ha provveduto al deposito della chat, come detto, quasi interamente omissata, il Promotore ha affermato di aver ricevuto solo messaggi durante la notte (pag. 71 trascrizione udienza del 30/11/2022, [all. 8]).

Così non è. 

2.3. Altra circostanza che deve essere esaminata ai fini della presente iniziativa è rappresentata dal deposito incompleto della chat da parte del Promotore. Da un mero confronto con la chat ora disponibile, si riscontra che i messaggi depositati dal Promotore (sia pure quasi tutti omissati) sono 126, mentre quelli della chat consegnata dalla signora Ciferri sono 132.

Quello, non depositato, con il quale il Prof. Diddi — con garbo e compostezza, anche a fronte delle inquietanti rivelazioni della Ciferri[4] — anticipa all’amica di Perlasca il blocco della chat è il n. 130, inviato il 30/11/2022 alle ore 09:56:38:

 

(omissis)

 

Dunque, anche ipotizzando che il Promotore abbia effettivamente bloccato la chat un istante dopo l’invio del garbato messaggio con cui ne annunciava il blocco, mancano certamente 4 messaggi che sarebbero stati inviati dalla signora Ciferri.

Approfondendo il dato, inoltre, sembra che la chat (con i noti omissis) depositata dal Promotore, si fermi al messaggio inviato dalla signora Ciferri alle ore 10:03:08 del 29/11/22.

Detta circostanza appare ancora più significativa alla luce di una diversa e nuova “scoperta”, contenuta nel messaggio successivo, particolarmente rilevante.

Detto messaggio, infatti, viene inviato dalla signora Ciferri al Promotore e contiene un esplicito ringraziamento per una condotta.

 

 (omissis)

 

 

Il messaggio reca il ringraziamento per aver «rinfrancato» Perlasca.

Non sappiamo naturalmente, allo stato, come sarebbe avvenuta la condotta attribuita dalla Ciferri al Promotore. Se si sia trattato di un contatto telefonico, di un incontro, di uno o più messaggi.

Certo è che questo ringraziamento per aver «rinfrancato» il testimone (già imputato) si colloca “nel bel mezzo” di una fase delicatissima dell’istruttoria dibattimentale. Siamo in piena fase di controesame del teste (iniziato il 25 novembre 2022) che sarebbe dovuto tornare in aula il 30 novembre – come poi avvenuto – per colmare le lacune della propria memoria soprattutto relative ai suggeritori del famoso “memoriale”.

Dunque, in questo breve lasso di tempo, si sarebbe collocato, come si rileva dal messaggio, un contatto tra Promotore e testimone per il quale la Ciferri sente di ringraziare il prof. Diddi.

Aggiunge poi, nei ringraziamenti, anche «per tutto il resto», senza ulteriormente dettagliare. 

Dopo un messaggio di così sconcertante tenore non segue nessuna presa di distanza da parte del Promotore.

Il messaggio, tuttavia, non sarà depositato dal Promotore.

2.4. Non si può, inoltre, non citare un ulteriore messaggio inviato al Promotore Diddi dalla signora Ciferri.

Nel messaggio si fa riferimento a un possibile incontro tra il Promotore e l’avvocato difensore di Perlasca, avv. Sammarco, e di “una specie di strategia” per evitare di fare il nome della Chaouqui e di tirare “in ballo” la chat tra la Ciferri e la Chaouqui, di cui si tratterà nel prosieguo.

 

(omissis)

 

La Ciferri parla anche di rapporti e contatti dell’avvocato di Mons. Perlasca con il Promotore, in relazione al presente procedimento, proprio con riguardo alle risposte che il Monsignore avrebbe dovuto dare ad alcune domande all’udienza successiva, anche in un messaggio vocale, inviato al Promotore il 28.12.2022 alle ore 14.33, di cui si allega la relativa trascrizione [all. 9]:

 

 

TRASCRIZIONE VERBATIM DEL FILE IN FORMATO OPUS DENOMINATO:

ae75f045aa454b81a0c2df501f5849b4 copia - Durata h. 00:22:25

 

« […] Perlasca mi racconta, perché io chiaramente mi rapporto con Perlasca, lei lo consente, mi racconta che… l’altra sera… il… l’Avvocato Sammarco gli ha detto che si sarebbe rapportato con lei – mh? - per decidere quale potevano essere le plausibili risposte, Birra Pollicina, suggerimenti, Zulema, che Monsignor Perlasca avrebbe potuto dare in quella circostanza, cioè nella circostanza del 30, della prossima udienza.

[] Allora: perché Monsignor Perlasca si affidò ai Sammarco? Eh? E perché la Chaoqui, ho anche i messaggi su questo, che li posso anche produrre, no?, li ricerco e li produ… e produco questo passaggio perché la Chaoqui gli disse che lei – lei, Professore Diddi – aveva chiesto consiglio a lei e lei aveva indicato i Sammarco […]».

 

 

Anche dopo tali sconcertanti messaggi, non segue alcuna formale presa di distanza da parte del Promotore.

Poi, la signora Ciferri, in un ulteriore scritto, chiede addirittura al Promotore di farsi latore di un messaggio per la Chaouqui. 

(omissis)

 

 

2.5. È doveroso segnalare che dalla chat in questione emerge un ulteriore dato allarmante: la signora Chaoqui avrebbe ricevuto dalla signora Ciferri la somma di 15 mila euro quale ricompensa per l’attività svolta in favore di Perlasca, grazie all’ascendente che dichiarava di possedere sul Promotore Diddi.

Nel primo messaggio inviato dalla Ciferri al Promotore il 21/11/2022 alle ore 02:21:43, infatti, quest’ultima scrive: «Lei (la Chaouqui, n.d.r.) mi teneva vincolata ad un debito di gratitudine, perché mi diceva di possedere un’ascendente su di Lei (il Promotore, n.d.r.), tanto da averLe dettata la linea delle indagini, che avevano portato alla salvezza di Perlasca da certa condanna. Per ricompensava dell’operato che vantava a favore di Perlasca alla vigilia del Natale 2020 gli fece recapitare per mano di un sindaco di un paese limitrofo al mio 15 mila euro in una busta. Ne aveva chiesti 30 ma non potevo». Questa frase era stata omissata dal Promotore, il quale non si è astenuto, ha proseguito la sua attività di accusatore per tutto il 2023, ha rassegnato le sue conclusioni al Tribunale, ha firmato la dichiarazione di appello e i “motivi aggiunti” nel presente procedimento. Di seguito l’intero messaggio in cui la frase è contenuta:


(omissis)

 

2.6. Pertanto, già sulla base del contenuto delle chat Ciferri-Diddi, letta unitamente agli altri elementi evidenziati, il prof. Diddi non si trova, ad avviso degli scriventi, nelle condizioni richieste per poter ricoprire nel presente procedimento il ruolo di Promotore, che postula una terzietà rispetto ai fatti da accertare ed ai soggetti interessati dalla indagine, incompatibile con la documentata situazione venutasi a determinare.    

Le interlocuzioni contenute nelle chat e le ricostruzioni dei rapporti così come descritti consegnano una situazione nella quale è evidente interesse del Promotore quello di dover tutelare la propria integrità e la propria correttezza nello svolgimento delle indagini del presente processo.

Anche qualora si accertasse si sia trattato solo di millanterie, di invenzioni radicali, di fantasiose ricostruzioni e narrazioni e finanche di mere coincidenze di avvenimenti o di sole stravaganze, non si modificherebbe in alcun modo la situazione venutasi a determinare, ai fini dell’esistenza, allo stato, di un interesse proprio, del Promotore nel presente processo, “in un modo o nell’altro” (per usare le stesse parole del Promotore).

 

 

3.   CHAT CIFERRI-CHAOUQUI.

3.1. Il contenuto della chat intercorsa tra la signora Ciferri e la signora Chaouqui delinea e dimostra un’inquietante attività di inquinamento probatorio.

Più in particolare, procedendo per sintesi, dimostra che all’imputato Mons. Perlasca venne subdolamente suggerito quanto era necessario che lo stesso affermasse ai magistrati in primis contro il Cardinale Becciu e poi contro gli altri odierni scriventi, per ottenere in cambio l’archiviazione della sua posizione.

Risulta dalla chat, altresì, che tale attività di sollecitazione (in chiave di sostanziale do ut des) è stata compiuta dalla signora Chaouqui, attraverso la signora Ciferri.

La citata Chaoqui ha sempre rappresentato alla Ciferri di aver svolto tale attività in collaborazione con i magistrati, quale consulente esterno delle indagini. Per fare in modo che Peralsca si convincesse ad assecondare le accuse e i suggerimenti, le due signore si accordano nel riferire al Monsignore che i suggerimenti provenienti dalla Chaouqui (e da questa attribuiti ai magistrati) giungessero da un magistrato in pensione che collaborava alle indagini. A dimostrazione di ciò, anche il seguente segmento della chat:

 

Immagine 1

(omissis)



3.2. Nei messaggi contenuti in tale chat, inoltre, sono numerosi i riferimenti delle signore ai magistrati (265 volte)[5], agli inquirenti (39 volte)[6], al Promotore (101 volte)[7], specificamente al prof. Alessandro Diddi (109 volte), con i quali, si ribadisce, la signora Chaouqui dichiarava di collaborare e, dunque, di svolgere un ruolo di intermediaria tra gli inquirenti e Mons. Perlasca, prima imputato e poi, si legge nella chat, archiviato in ragione della sua “collaborazione” con gli inquirenti.

Il riferimento puntuale al Promotore, Prof.  Diddi, si riscontra per ben 109 volte[8] e sempre nel senso sopra descritto, ossia per affermare che la Chaouqui operava per conto degli inquirenti.

A titolo esemplificativo, si ritiene di evidenziare nel presente atto i seguenti messaggi:

 

(omissis)

 

Da tali messaggi risulta chiaramente che la Chaouqui affermava di avere contatti diretti con il Promotore in relazione alle indagini da cui è scaturito il presente processo.

Dello stesso tenore il seguente passaggio della chat:


 (omissis)


In un ulteriore messaggio - che ci riporta proprio a quanto precisato nel paragrafo che precede in relazione alla scelta dell’avvocato difensore di Perlasca – la signora Chaouqui afferma addirittura che il prof. Diddi avrebbe consigliato a Perlasca l’avvocato da nominare:


(omissis)

 

 

Degno di nota, inoltre, appare il seguente messaggio:

 

(omissis)

 

Ancora più esplicito in merito all’interesse del Promotore Diddi il contenuto dei seguenti messaggi, risalenti al 2024:

 

 (omissis)

 

Questi ultimi messaggi si collocano dopo la sentenza di primo grado e nell’ottica di acconciare risposte salvifiche o presuntamente liberatorie nel procedimento “collegato” (quello degli omissis), ma non solo.

È evidente come tali ricostruzioni di comodo servano per confermare una versione utile a nuocere alla ricerca della verità nel presente processo.   

3.3. Numerosi, inoltre, sono i messaggi della signora Chaouqui che dimostrano come quest’ultima fosse a conoscenza di dettagli delle indagini e dell’attività del Promotore:

 

(omissis)


Si noti che tale messaggio viene inviato il 31/8/2020, alle ore 12.13, mentre era ancora in corso la “presentazione spontanea” senza difensore di Mons. Perlasca al Promotore, nella quale egli aveva depositato il c.d. “memoriale”. La deposizione si conclude infatti alle ore 12.35 e la registrazione alle ore 12.30, come risulta dal relativo verbale in atti [all. 10].


(omissis)

 

 

E ancora:

 

(omissis)

 


 

Si continua a dar conto (siamo a maggio 2024) di contatti della signora Chaouqui con l’Ufficio del Promotore.

La signora, che si dice ben informata, è chiara sul punto e a proposito del procedimento nato a seguito dei messaggi inviati sul cellulare del Promotore (il 26 novembre 2022) afferma:

·        che «non è Diddi titolare del procedimento in quanto parte in causa»;

·        e che «lo scopo (di questa nuova indagone) è evitare che Becciu sia assolto in appello».

Sono messaggi che non necessitano di particolari commenti.

 Significativi poi, sempre ai fini della presente richiesta, con riferimento all’interesse del Promotore nel procedimento in oggetto, i seguenti messaggi:

 

 (omissis)




3.4. Per un inquadramento più completo di tale incredibile vicenda e del ruolo che avrebbe avuto la signora Chaouqui, al netto, come detto, di possibili millanterie che andranno accertate, si evidenziamo tre ulteriori circostanze.

 

I.            In data 4/10/21, S.E.R. il Cardinale Becciu aveva presentato una denuncia nei confronti della signora Chaouqui presso l'Ufficio del Promotore, in relazione a quanto dalla stessa dichiarato a sommarie informazioni agli inquirenti, in data 28/10/2019, dopo essersi presentata spontaneamente (così è scritto nel relativo verbale) con il difensore di fiducia. Ad oggi, a distanza di quattro anni, non ci sono notizie del procedimento a carico della Chaouqui.

 

II.          In data 1/3/2022, durante il processo di primo grado, Mons. Perlasca faceva pervenire al Promotore Diddi una lettera nella quale il Monsignore riferiva che la signora Chaouqui gli aveva inviato messaggi minatori e che la stessa affermava, nei più svariati ambienti, che Perlasca aveva ottenuto la sua «salvezza processuale» grazie all’«ascendente personale» che la signora Chaouqui aveva sui Promotori Diddi e Milano.

Tale lettera è stata depositata dal Promotore Diddi (senza tuttavia chiarire le modalità con cui il Monsignore aveva provveduto a fargliela recapitare) soltanto all’udienza del 30/11/2022, dopo l’invio dei messaggi a partire dalla notte del 26/11/2022 da parte della Chaouqui. Prima di allora non aveva in alcun modo comunicato agli odierni imputati che il principale teste dell’accusa aveva narrato fatti così gravi, che avrebbero dovuto far dubitare della genuinità del teste.

Nessun procedimento risulta essere stato aperto a quella data, né successivamente, per i fatti narrati da Perlasca.

 

III.        All’udienza del 30/11/2022, inoltre, per la prima volta il Promotore depositava una Relazione di servizio con cui riferiva che in data 4/2/2021, durante le indagini, era stato contattato all’utenza del suo studio di avvocato dalla signora Ciferri. La stessa gli aveva riferito che la signora Chaouqui la informava circa le indagini su Mons. Perlasca e sui movimenti dello stesso Promotore, affermando di agire a nome di quest’ultimo.

Anche tale circostanza è stata portata a conoscenza degli imputati con oltre un anno e mezzo di ritardo. Agli scriventi, poi, non risulta che a seguito di quanto appreso telefonicamente dal Prof. Diddi, sia stato aperto un procedimento volto a fare chiarezza sull’operato della Chaouqui, anche a tutela della genuinità del narrato dal testimone Perlasca e della correttezza del procedimento, finalizzato alla ricerca della verità «senza aggettivi»[9].

 

IV.         Mons. Perlasca è stato interrogato a lungo dal Promotore prof. Diddi nell’udienza del 24/11/2022, ma senza alcun cenno alla Chaouqui, alle minacce denunciate dal prelato il 1° marzo, né a quanto il Promotore aveva appreso direttamente dalla Ciferri il 4/2/2021.

 

*

 

Sempre attingendo alla Relazione di servizio del 4/2/2021, depositata (solo) in data 30/11/2022, si apprende che il Promotore ha affermato di non conoscere né la signora Ciferri né la signora Chaouqui.

 

 

4.   CHAT CIFERRI-S.E. PEÑA PARRA.

4.1. In tale ultima chat, il Promotore Diddi è citato sette volte.

Nei messaggi che lo menzionano, la signora Ciferri informa il Sostituto della Segreteria di Stato in ordine al fatto che la signora Chaouqui forniva informazioni dettagliate e riservate relative alle indagini e che tali informazioni provenivano dal Promotore Diddi (dalla stessa definito “gola profonda”). Oltre alla circostanza relativa alla collaborazione nel corso delle indagini da parte della Chaouqui con il Promotore:

 

Immagine 1

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5. CONCLUSIONI.

5.1. Il contenuto delle chat allegate e tutte le ulteriori documentate circostanze, indicate ed allegate nella presente istanza, dimostrano la inevitabile esistenza di un interesse personale nel procedimento de quo da parte del Promotore prof. Alessandro Diddi.

Attraverso quanto emerso nelle fitte corrispondenze di cui gli scriventi sono venuti a conoscenza dopo l’emissione della sentenza di primo grado ed alla luce degli altri elementi documentali evidenziati, non si può non rilevare come il prof. Diddi non si trovi nelle condizioni richieste per poter assolvere alla peculiare e delicata funzione di Promotore di Giustizia nel presente processo.

Il ruolo del Promotore postula una terzietà rispetto ai fatti da accertare che si rivela incompatibile con quanto emerso, al netto di ogni ulteriore sviluppo che le indagini avranno sulle inquietanti vicende rappresentate.

La terzietà, come è evidente, deve essere piena ed assoluta e deve riferirsi ai fatti da accertare, alla valutazione delle prove così come sono venute a formarsi, ai soggetti interessati dalla indagine, alla ricostruzione complessiva. 

Nel caso che ci occupa, quanto emerso e documentato, dimostra in maniera solare che in questa particolare quanto indefettibile condizione il prof. Diddi non può trovarsi. Ciò, si ribadisce, anche laddove si volesse sostenere, senza attendere l’esito delle indagini in corso, che le numerose affermazioni contenute nelle chat che coinvolgono il Promotore siano interamente frutto di possibili millanterie.

Per il documentato quadro venutosi a determinare, il prof. Diddi è infatti certamente portatore di un interesse personale, diverso rispetto a quello che il Promotore è chiamato a perseguire senza alcun condizionamento.  

Quello del magistrato persona fisica che con la presente iniziativa si ricusa è l’interesse di chi è chiamato a difendere nel presente processo anche la propria integrità, nell’ambito dell’indagine e del processo stesso.

Ed è corretto che tanto avvenga in altre e diverse sedi, deputate all’accertamento del quadro di sconcertante inquinamento emerso nel corso delle indagini del presente processo e del dibattimento nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Come detto, peraltro, lo stesso prof. Diddi ha riconosciuto di poter rivestire un «duplice ruolo» — e per tanto si è astenuto — nel procedimento relativo all’accertamento dei fatti indicati dalla signora Ciferri nei noti messaggi whatsapp inviati nella notte del 26 novembre 2022 al Promotore.

A maggior ragione avrebbe dovuto astenersi e deve essere ricusato nel presente processo, in cui la formazione di quelle prove, la loro genesi, la loro consistenza, la loro rilevanza andranno valutate.

In questo processo, il Promotore non può essere e non può nemmeno apparire condizionato sul piano personale dall’accertamento dei fatti nel loro complesso.

Risulta pertanto all’evidenza un interesse personale nel procedimento ai sensi dell’art. 43, n. 1, c.p.p. e difetta totalmente la necessaria posizione di terzietà e di distanza dall’accertamento dei fatti da parte del rappresentante dell’Organo di giustizia chiamato a rappresentare l’Accusa nel processo.

Una terzietà indispensabile per il corretto svolgimento dell’attività di ricerca della verità a cui deve tendere il processo.

 

Per quanto precede

 

gli istanti chiedono che Codesta Ecc. ma Corte di Appello voglia accogliere la ricusazione del Prof. Alessandro Diddi, quale Promotore di Giustizia per il presente procedimento, ai sensi degli artt. 43, co. 1, n. 1 c.p.p. e 52 c.p.p..

Con richiesta alla Eccellentissima Corte d’Appello di disporre la temporanea sospensione del procedimento in attesa della decisione sulla presente istanza di ricusazione.

Con ossequi.

Roma, 22 settembre 2025

 

S.E.R. Cardinale Giovanni Angelo Becciu

 

Dott. Enrico Crasso

 

Dott. Raffaele Mincione

 

Dott. Fabrizio Tirabassi

 

 

 

ALLEGATI (su supporto informatico pen-drive):

 

1.   chat whatsapp intercorsa tra Genoveffa Ciferri e il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi;

2.   chat whatsapp intercorsa tra Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata Chaouqui;

3.   chat whatsapp intercorsa tra Genoveffa Ciferri e S.E. Mons. Peña Parra;

4.   verbali di acquisizione forense redatti dalla società FTI Consulting, in cui si attesta che è stata effettuata l’estrazione forense dal telefono della Sig. ra Genoveffa Ciferri delle chats WhatsApp di quest’ultima con Francesca Immacolata Chaouqui, nonché con il Promotore di Giustizia Prof. Alessandro Diddi e con Mons. Sostituto Peña Parra;

5.   trascrizione dell’audio diffuso dagli organi di stampa riconducibile al Commissario Stefano De Santis;

6.   cd. “memoriale” depositato da Mons. Perlasca il 31 agosto 2020;

7.   trascrizione del servizio televisivo in onda nella trasmissione Le Iene, il 29 aprile 2025, dal titolo «Giallo Vaticano: chi ha fatto fuori il Cardinale?», limitatamente al brano compreso tra il minutaggio 00:09:50 al minutaggio 00:11:20;

8.   pag. 71 della trascrizione dell’udienza del 30/11/2022 dinanzi al Tribunale;

9.   trascrizione del file in formato opus denominato ae75f045aa454b81a0c2df501f5849b4 copia - Durata h. 00:22:25, relativo al messaggio vocale inviato dalla signora Genoveffa Ciferri al Promotore Alessandro Diddi il 28.12.2022, alle ore 14:33.

10.Verbale di “spontanee dichiarazioni” di Mons. Alberto Perlasca al Promotore di Giustizia del 31.8.2020.



[1] Reperibile tuttora da fonti aperte, tramite il seguente link:   https://www.editorialedomani.it/inchieste/becciu-processo-ombre-audio-inedito-dopo-chat-gendarme-chaoqui-perlasca-inchiesta-h7mzilvt

[2] Le virgolette sono obbligatorie, considerato che è ormai certo che non si trattava di un memoriale, per definizione frutto di una libera determinazione, nella forma e nel contenuto, del suo autore, ma di un questionario, ossia di domande che venivano poste al Monsignore, per il tramite della signora Ciferri, dalla signora Chaouqui, la quale, a sua volta, dichiarava (e spesso dimostrava) che i quesiti provenivano dagli inquirenti. La circostanza che non si trattasse di un memoriale era già emersa in dibattimento e fu la causa scatenante dell’invio dei messaggi whatsapp, in piena notte, dalla Ciferri al Promotore Alessandro Diddi. Tale circostanza, inoltre, è ulteriormente confermata e meglio circostanziata dalle chat sopra indicate.

[3] Reperibile da fonti aperte mediante il seguente link: https://www.iene.mediaset.it/video/sortino-giallo-vaticano-chi-ha-fatto-fuori-il-cardinale-_1395438.shtml

[4] La signora Chaouqui avrebbe istruito Perlasca dicendo sempre di operare per conto del Promotore.

[5] In particolare, i magistrati sono menzionati alle pagg. 18, 20, 53, 807,903, 135, 163, 174, 181, 182, 185, 188, 189,190, 213, 225, 226, 229, 236, 261, 275, 287, 301, 329, 380, 408, 418, 442,444, 449, 450, 453, 466, 469, 473, 483, 491, 492, 507, 523, 532, 536, 543, 548, 565, 584, 591, 610, 611,670, 679, 686, 853, 874, 893, 921,931, 1000, 1001, 1012, 1034, 1105, 1134, 1154, 1177– 1179, 1212, 1235, 1237, 1246, 1248,1278, 1310, 1311, 1312, 1314, 1324, 132 -1330, 1342, 1345 - 1346, 1378, 1422,1437- 1438, 1447, 14701471, 1474-1478, 1482, 1502, 1503,1508,1515, 1529,1530, 1552, 1621, 1624-1625, 1671, 1795, 1797, 1804, 1823, 1824, 1850, 1851, 1882, 1886, 1887, 1895- 1898, 1900-1904, 1907, 1923, 1924, 1928, 1959, 1973, 1987, 2005, 2015, 2021, 2038, 2049, 2075, 2127-2128, 2162, 2163, 2167, 2186, 2188-2190, 2220, 2223, 2229,2247, 2248, 2276, 2277, 2285, 2298, 2299, 2312, 2317, 2326, 2340, 2342, 2346, 2363, 2367, 2380, 2391, 2397, 2399, 2405- 2406, 2409, 2411, 2412, 2415, 2427, 2474, 2477, 2479,2487,2490, 2552,  2523,2529,  2559, 2562, 2597, 2601, 2621, 2625, 2638, 2640, 2645, 2647, 2703, 2727, 2728, 2765, 2766, 2768, 2793, 2834, 2931, 2961.

[6] Gli inquirenti, in particolare, sono menzionati alle pagg. 10, 129, 174, 182, 229, 247, 248, 298, 299, 313, 473, 990, 1155, 1178, 1312, 1923, 1924, 1973, 2214, 2219, 2220, 3072, 3080, 3208, 3209, 3211, 3220.

[7] Il Promotore, in generale, è menzionato alle pagg. 14, 20, 26, 40, 45, 46, 103, 110, 126, 221, 281, 301, 411, 450, 521, 523, 524, 575, 676, 678, 693, 698, 699, 878, 913, 940, 941, 950, 976, 980, 1006, 1137,  1463, 1472, 1849, 1850, 1892, 2021, 2135, 2136, 2138, 2214, 2219, 2220, 2226, 2233, 2259, 2816, 2856, 2976, 2977, 3072, 3080, 3104, 3125, 3137, 3138, 3181, 3183, 3186, 3188, 3201, 3206, 3210, 3211, 3212.

[8] In particolare, il Promotore Diddi è menzionato alle pagg. 951, 1308, 1665-1671, 1724, 1727, 1925-1926, 1993, 2007,2020, 2146, 2306, 2468, 2607, 2655, 2705-2706, 2709, 2951, 2962, 3186, 3190, 3197-3201.

[9] Citazione, espressione utilizzata dalla sentenza di primo grado.