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domenica 31 agosto 2025

Lex Orandi e rottura ecclesiale: breve critica teologica e canonica dell’Articolo 1 di Traditionis Custodes

Riceviamo e pubblichiamo.
Benedetto XVI – Summorum Pontificum (2007): “Ciò che per le generazioni precedenti era sacro, anche per noi rimane sacro e grande, e non può essere improvvisamente proibito o giudicato dannoso”.
Luigi C.


Riassunto: l presente articoletto analizza criticamente l’articolo 1 del motu proprio Traditionis Custodes (2021), il quale afferma che i libri liturgici riformati da Paolo VI e Giovanni Paolo II costituiscono “l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano”. Tale dichiarazione, se interpretata come esclusiva e vincolante, implica una rottura oggettiva con la Tradizione liturgica organica della Chiesa, contraddice il magistero precedente e introduce un principio teologicamente instabile: l’obsolescenza di forme liturgiche precedenti che per secoli hanno espresso la fede cattolica. Il saggio mostra come questa posizione possa generare una forma di scisma latente, non da parte di chi conserva la liturgia tradizionale, ma da parte di chi nega la sua legittimità ecclesiale e teologica.

1. Introduzione: una dichiarazione inedita e destabilizzante

L’articolo 1 del motu proprio Traditionis Custodes, promulgato da papa Francesco il 16 luglio 2021, introduce un principio mai espresso in forma così assoluta nella storia recente del magistero:

“I libri liturgici promulgati dai Santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II […] sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano.”

L’affermazione non si limita a regolare l’uso del Messale di san Pio V (edizione 1962), ma lo esclude implicitamente dalla definizione stessa della preghiera ufficiale della Chiesa latina. Si pone quindi un’interrogazione essenziale: può una nuova riforma liturgica, per quanto autorevole, dichiararsi unica portatrice della lex orandi, relegando la precedente a espressione superata, tollerata, o teologicamente sorpassata? E se sì, quali sono le implicazioni dottrinali, canoniche, e comunionali di tale esclusione?

2. La lex orandi come principio teologico vincolante

Già nei secoli patristici, la lex orandi è stata riconosciuta come espressione normativa della lex credendi. Prospero d’Aquitania sintetizzava: ut legem credendi lex statuat supplicandi — la legge della preghiera istituisce la legge della fede. Non siamo di fronte a una formula devozionale, ma a un principio dogmatico: la liturgia non è un ornamento della fede, bensì sua manifestazione e veicolo.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1124 afferma:

“La fede della Chiesa precede la fede del credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa la fede ricevuta dagli Apostoli.”

La liturgia dunque è parte della Tradizione apostolica: ogni sua forma approvata, trasmessa e vissuta nella Chiesa costituisce non solo una modalità rituale, ma un locus teologico. Eliminare una forma venerabile come il rito tridentino, negandole la dignità di lex orandi attuale, significa intaccare l’organicità della Tradizione.

3. Il magistero precedente: sviluppo organico, non sostituzione

Il principio del “progresso organico” della liturgia è stato più volte ribadito dal magistero recente.

3.1 Pio XII – Mediator Dei (1947):

“La liturgia non può essere considerata né come museo da conservare né come laboratorio di sperimentazione. Essa cresce come un albero, dalla radice della fede apostolica.”

3.2 Giovanni XXIII – Rubricarum Instructum (1960):

“Confermiamo e ordiniamo che venga mantenuto intatto ciò che la Tradizione ha ricevuto e trasmesso con venerazione.”

3.3 Benedetto XVI – Summorum Pontificum (2007):

“Ciò che per le generazioni precedenti era sacro, anche per noi rimane sacro e grande, e non può essere improvvisamente proibito o giudicato dannoso.”

Tutte le riforme precedenti, fino a quella di Giovanni XXIII, si giustificano non con una rottura ma con una continuità: ciò che viene adattato, semplificato o restituito, resta sempre interno allo sviluppo della Tradizione. Nessun Papa ha mai affermato che la riforma aboliva la validità teologica della forma precedente.

4. Contraddizione sistemica: se oggi non è più lex orandi, ieri non lo era mai stata

Se si afferma che la Messa tridentina oggi non è più espressione della lex orandi, si è obbligati a concludere:o che la Chiesa ha per secoli espresso una fede liturgicamente carente o inadatta;
o che la fede può essere espressa in forme reciprocamente escludenti;
oppure che il criterio attuale prevale su quello tramandato, trasformando la Traditio in decisione contingente.

Come ha scritto Joseph Ratzinger:

“Nella liturgia, ciò che era vero prima non può diventare falso dopo.” (Rapporto sulla fede, 1985)

Il rischio, allora, è quello di introdurre una ermeneutica della cesura, in cui la fede della Chiesa non è più custodia organica del deposito ricevuto, ma riformulazione autoritativa secondo criteri pastorali del momento.

5. Rischio di scisma liturgico: diacronico, non sincronico

Il canone 751 del Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come “rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti”. Tuttavia, si può ipotizzare anche una forma di scisma liturgico diacronico, ovvero una rottura tra la Chiesa di oggi e la Chiesa di ieri, qualora si neghi che ciò che fu per secoli lex orandi possa ancora esserlo.

In tal caso, non chi celebra secondo la Tradizione si pone fuori dalla comunione, ma chi nega che quella Tradizione sia ancora viva e legittima. Come ha scritto Alcuin Reid:


“Una Chiesa che si contraddice nel culto si contraddice nella sua identità.” (The Organic Development of the Liturgy, 2004)

E Benedetto XVI:

“Le divisioni liturgiche precedono spesso quelle dottrinali, perché la lex orandi precede la lex credendi.”

Negare la legittimità liturgica del Messale del 1962, senza dichiararlo formalmente eretico o invalido, produce una frattura silenziosa ma profonda.

6. Conseguenze canoniche e teologiche dell’articolo 1

6.1 La potestà papale e i suoi limiti

Il Papa gode di piena potestà in materia liturgica (cf. Sacrosanctum Concilium, 22), ma non in modo arbitrario. Il Concilio Vaticano I (Pastor Aeternus) afferma:


“Lo Spirito Santo non è stato promesso ai successori di Pietro perché manifestino una nuova dottrina, ma perché custodiscano santamente e spieghino fedelmente la Rivelazione trasmessa.”

6.2 Validità, liceità e marginalizzazione del rito antico

Il Messale del 1962 è valido, ortodosso e mai abrogato formalmente. L’articolo 1 di Traditionis Custodes non lo dichiara né invalido né eretico, ma lo priva di rilevanza normativa. Questo genera una forma di sospensione ecclesiale: ciò che è valido non è più espressione di comunione.

6.3 Unità visibile e pluralità rituale

L’unità della Chiesa non si realizza nell’uniformità liturgica, ma nella comunione nella verità. La coesistenza di riti diversi (es. riti orientali cattolici, ambrosiano, dominicano, ecc.) non ha mai intaccato l’unità ecclesiale. Perché allora negare questa pluralità all’interno del Rito Romano?

7. Precedenti storici e ammonimenti ecclesiali

I monofisiti si separarono anche per dispute liturgiche. Lo Scisma d’Oriente fu favorito da innovazioni nel simbolo e nel culto latino (es. Filioque). La storia insegna che modifiche liturgiche radicali, non ancorate alla Tradizione, possono generare fratture durature.

Nel caso attuale, la dichiarazione dell’articolo 1, se assolutizzata, istituisce una frattura tra la lex orandi preconciliare e quella postconciliare, creando uno iato nella continuità che nessuna autorità può legittimare senza contraddire la propria identità.

8. Conclusione: restaurare la comunione nella Tradizione vivente

L’articolo 1 di Traditionis Custodes, così com’è formulato, introduce una torsione ecclesiologica e liturgica che rischia di minare la fiducia nella stabilità della fede celebrata. La riforma liturgica non può diventare criterio esclusivo della cattolicità. La vera riforma non elimina, ma integra. Non dichiara obsolete le forme precedenti, ma le interpreta alla luce dell’unico Mistero.

La resistenza a tale logica di esclusione non è disobbedienza, ma esercizio del sensus fidei fidelium. Essa chiede di non rinnegare ciò che ha formato la santità, la dottrina e la cultura della Chiesa per secoli. È una fedeltà che non si oppone al Papa, ma lo richiama al vincolo sacro della Tradizione apostolica.

Obiezione 1: L’articolo 1 non nega il valore del rito antico, ma stabilisce una normativa unitaria per esigenze pastorali.

Risposta:
Anche se formulato come atto disciplinare, l’articolo 1 ha implicazioni teologiche perché dichiara che una sola forma (il Novus Ordo) è l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano. La lex orandi, essendo espressione della lex credendi, non è uno strumento funzionale della pastorale, ma un luogo teologico. Sostituirla implica inevitabilmente che la forma precedente non esprima più adeguatamente la fede della Chiesa. Questo supera la portata di una semplice norma disciplinare e scivola in una contraddizione dottrinale implicita.

Obiezione 2: L’affermazione dell’articolo 1 va letta nel contesto dell’unità postconciliare, non come rottura.

Risposta:
L’unità della Chiesa non si ottiene per uniformità, ma per comunione nella verità. Il rito romano ha conosciuto una pluralità interna per secoli (rito domenicano, ambrosiano, cartusiano, ecc.), senza che ciò minasse l’unità ecclesiale. Se l’articolo 1 impone un’esclusività liturgica assoluta, interrompe l’organicità della Tradizione, sostituendo un principio di fedeltà ricevuta con una visione di “unità per decreto”. L’ermeneutica della riforma non può prescindere dall’ermeneutica della continuità.

Obiezione 3: Il Papa ha l’autorità piena per determinare la forma rituale della Chiesa.

Risposta:
Sì, ma la sua autorità è vicariale e non creativa. Come insegnato dal Vaticano I (Pastor Aeternus), il Papa non riceve lo Spirito Santo per rivelare nuove dottrine, ma per custodire e spiegare fedelmente la Rivelazione. Anche l’autorità liturgica del Pontefice è subordinata alla Tradizione ricevuta: egli può regolare, ma non abolire arbitrariamente forme approvate e santificate dall’uso secolare e dalla vita dei santi.

Obiezione 4: L’articolo 1 è solo una misura disciplinare, senza valenza dottrinale.

Risposta:
Questa distinzione non regge nel caso della liturgia. Poiché la lex orandi è luogo teologico, ogni esclusione normativa ha ricadute dottrinali implicite. Se si dice che solo il nuovo rito esprime oggi la fede della Chiesa, si dichiara implicitamente che il rito precedente non la esprime più: ma questo implica un giudizio di contenuto, non solo di prassi. La teologia cattolica non può accettare che un rito ortodosso, approvato per secoli, sia oggi declassato in quanto teologicamente inadeguato, senza rompere la Tradizione.

Bibliografia essenziale

Benedetto XVI, Summorum Pontificum (2007)
Francesco, Traditionis Custodes (2021)
Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1066-1209, 1124
Pio XII, Mediator Dei (1947)
Giovanni XXIII, Rubricarum Instructum (1960)
Sacrosanctum Concilium, Vaticano II (1963)
Joseph Ratzinger, Rapporto sulla fede (1985)
Alcuin Reid, The Organic Development of the Liturgy (2004)
Dom Prosper Guéranger, L’Année Liturgique (1858)
John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine (1845)