La lettrice, in data 18.10.2016, aveva rivolto un dubium alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei chiedendo se un sacerdote idoneo e non giurdicamente impedito possa celebrare la S. Messa privata nella Forma Straordinaria del Rito Romano secondo il motu proprio Summorum Pontificum (artt. 2 e 5 § 4) in una cappella privata validamente costruita e senza concorso di fedeli.
Il 3 novembre la Commissione le ha inviato il responsum affermativo, precisando inoltre che alla Messa privata del sacerdote potrebbero certamente assistere anche i fedeli che lo chiedano di loro spontanea volontà, ai sensi dell'art. 4 del Summorum Pontificum.
Bene!
Ringraziamo sia la signora per averci voluto dare la possibilità di diffondere questa informazione ad utilità di quanto potrebbero avvantaggiarsene, sia la Commissione per la disponibilità, la coerenza e il lavoro che, tra mille difficoltà, continua a svogere in sostegno e a difesa della litrugia antica e soprattutto dei fedeli che le si rivolgono.
…….. troppi scrupoli cara Signora !!!!!
RispondiEliminaDomande ... ma soprattutto risposte che "danno fastidio"?
Eliminasi troppi scrupoli !! …… si ha paura di far dire o assistere ad una povera messa in latino ?
Eliminama fatemi ridere , di questi tempi poi dove non c' è più' niente di cattolico !
Sinceramente credo non ci fossero dubbi.
RispondiEliminaOttimo! Quindi sarà possibile finalmente celebrare in una cappella privata senza passare per le forche caudine del dover chiedere il permesso al parroco di zona competente?
RispondiEliminaNon capisco cosa debba intendersi per "cappella privata validamente costruita". Una cappella, privata o pubblica che sia, può venir costruita invalidamente? Credo che l'espressione sia da spiegare meglio.
RispondiEliminaUna celebrazione Eucaristica senza fedeli non è concepibile, secondo me.
RispondiEliminaE per quale motivo? Lo illustri prego...
EliminaPer Lutero senz'altro visto che e' la rappresentazione teatrale di una cena, per i cattolici invece ogni messa celebrata anche dal solo sacerdote serve per le anime del Purgatorio e per santificare il popolo di Dio con il Sacrificio Eucaristico
EliminaTutti i sacerdoti che conosco celebrano anche privatamente, se i fedeli non sono presenti, ciò che conta non è il pubblico ma il Sacrificio Eucaristico!
EliminaAlla Santa Messa non è mai solo il sacerdote! Ci saranno sempre e comunque gli angeli e i santi! Anche fosse..." Sine populo".
EliminaJoseph1903
La domanda era opportuna, e la risposta fa piacere. Quel che dispiace un po', però, è la sciatteria della forma (per esempio: "Si risponde affermativo"). Ormai, nei documenti della Santa Sede, non solo il latino non è più latino, ma neanche l'italiano è più italiano.
RispondiEliminaMaso
Infatti la Messa "sine populo" è un'invenzione tutta montiniana. L'uso tradizionale imponeva di avere almeno una persona che fosse in grado di servire e rispondere ( o solo servire o, almeno, che sapesse rispondere). Per la celebrazione col solo sacerdote serviva il permesso dell'Ordinario, cosa che non accade nel rito riformato dove la Messa sine populo è alternativaa quella cum populo. Che poi nel Motu prorpio Summorum Pontificum ci si riferisca alla Messa antica con categorie (sine populo) che non le sono proprie, è sintomo di gran casino mentale.
RispondiEliminaEffettivamente Gesù disse che dove sono due o tre riuniti nel Suo Nome ,Egli sarà con loro(Matteo 18/20).
EliminaIl Cardinale József Mindszenty ,quando era recluso nelle carceri, pare abbia potuto celebrare Messa grazie ad un frate cappuccino(un certo Forgione)che procurò tutto l'occorrente.
Infatti il canone 813 del codice di diritto canonico del 1917 stabiliva la proibizione di celebrare senza almeno un ministro che servisse e rispondesse.
EliminaOgnuno faccia un po' come gli pare...buon anno nuovo!
RispondiElimina@ Anonimo31 dicembre 2016 09:30
RispondiElimina"Non capisco cosa debba intendersi per "cappella privata validamente costruita". Una cappella, privata o pubblica che sia, può venir costruita invalidamente?"
Non costruita, ma costituita.
Concordo però che anche il termine "costituita" andrebbe spiegato da parte della signora interrogante.
Can. 1226 - Con il nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche
RispondiEliminaCan. 1228 - Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo
Ergo...per costruire una cappella privata ho bisogno del permesso del Vescovo, idem per farvi celebrare la Messa, indipendentemente dal rito...
L'importante è l'usus antiquior
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