Postato sul blog di da p. John Zuhlsdorf sul proprio blog il 25 agosto 2012, e tradotto da Mic di su Chiesa e post-concilio.
La Pontificia Commissione Ecclesia Dei emette una risposta favorevole ai tradizionalisti.
Un vescovo che vuole rimanere anonimo ha recentemente presentato due dubia alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, per quanto riguarda l'interpretazione di "legittimità" nell'istruzione Universae Ecclesiae del 2011, n. 19. La risposta della Commissione è conciliante con i gruppi tradizionalisti di linea dura come la Fraternità San Pio X, perché Roma richiede ai devoti della Messa nella forma straordinaria solo di riconoscere che la forma ordinaria è "legittima" dal punto di vista umano secondo la legge(ecclesiastica), non necessariamente dal punto di vista della legge divina. [il che appare ragionevole, dal momento che Summorum Pontificum è un documento giuridico]. Significa anche che Roma non richiede che i cattolici che vogliono accedere alla Messa nella forma straordinaria ammettano che le innovazioni come le chierichette e la Comunione nella mano sono accettabili agli occhi di Dio. Riportiamo di seguito la lettera presentata dal vescovo e la risposta della Pontificia Commissione.L'autore della lettera del vescovo è un professore di teologia in pensione. Ha passato la lettera e la risposta romana a The Wanderer dopo che la risposta gli è stata trasmessa dal vescovo in questione.______________________
Ecco i due Dubia presentati alla Pontificia Commissione [Non risulta la data, ma presumibilmente è recente]
"Nell'articolo 19 della istruzione della commissione del 30 aprile 2011, Universae Ecclesiae (UE), si stabilisce che quei cattolici che desiderano celebrazioni dell'Eucaristia nella forma straordinaria del Rito Romano (con il Messale del 1962) non possono sostenere, o essere membri di nessun gruppo che "metta in discussione la validità o legittimità" (validitatem vel impugnent legitimitatem) della forma ordinaria.
Mentre sono davvero pochi coloro che ancora mettono in discussione la validità della Messa con il Messale Romano riformato, alcuni importanti gruppi "tradizionalisti", individui, e pubblicazioni hanno apertamente e provocatoriamente sfidato la sua legittimità. [In poche parole, mentre la maggior parte ammette che Paolo VI aveva l'autorità giuridica e legislativa di imporre il Novus Ordo, non aveva - mettiamola così - l'autorità morale o religiosa. Aveva il diritto / potere, ma non ne aveva davvero il diritto, n. di p. Zuhlsdorf]. Tuttavia, ci sembra che in questi ambienti ci sia spesso confusione e posizioni contrastanti su come, appunto, quest'ultima parola deve essere intesa. Di conseguenza, a quei sacerdoti che desiderano servire cattolici legati alla liturgia tradizionale, non è sempre chiaro se alcune di queste persone sono, infatti, in conformità col requisito della Sede Apostolica, enunciato in UE , n. 19.
Al fine, quindi, di chiarire la questione e facilitare una coerente applicazione pastorale dell'articolo 19, la Commissione potrebbe gentilmente prendere in considerazione e rispondere ai seguenti due dubia ?
Se legitimitas in UE , articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico (ius ecclesiasticum); o
(B) in accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino (divinum ius), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio.
Se (b) di cui sopra rappresenta la mens della Commissione per quanto riguarda il significato di legitimitas, UE , n. 19 è quindi da intendersi nel senso di consentire l'accesso alla Messa nella forma straordinaria:
(A) solo a quei cattolici che non mettono in discussione la legittimità di qualsiasi testo specifico o la pratica di qualsiasi tipo che sia stata debitamente approvata da una legge universale o ecclesiastica locale sull'uso della celebrazione della forma ordinaria; o
(B) a quei fedeli di cui al (a) e anche a coloro che riconoscono in linea di principio la legittimità delle Messe celebrate secondo il riformato Messale Romano e la sua istruzione generale, ma non la legittimità di talune pratiche che, pur non previste in esso, sono consentite come opzioni con adattamenti da leggi liturgiche universali o locali.
Il secondo dubium riguarda quei molti cattolici orientati tradizionalmente che accettano la legittimità (nel senso 1 sulla) forma ordinaria della Messa in cui le opzioni più tradizionali vengono utilizzate, ma che considerano sbagliate e non gradite a Dio certe pratiche che sono state per molti secoli universalmente disapprovate e proibite dalla Chiesa, ma che ora sono consentite dalla legge locale liturgica di molte o della maggior parte delle diocesi o conferenze episcopali (per esempio, la Comunione sulla mano, il servizio femminile all'altare, e la distribuzione della Comunione da parte dei sacerdoti)."
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Risposta di Roma
Pontificia Commissio Ecclesia Dei
PROT. 156/2009
Città del Vaticano, 23 Maggio 2012
Eccellenza,
questa Pontificia Commissione ha ricevuto, tramite i buoni uffici di Vostra Eccellenza, la copia di una corrispondenza da [nome oscurato] ponendo alla Commissione due dubia circa l'interpretazione dell'articolo 19 della Istruzione di questa Commissione Universae Ecclesiae.
Il primo [dubium] chiede se il termine legitimas nella UE, articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico (ius ecclesiasticum), oppure
(B) In accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino (divinum ius), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio.
Questa Pontificia Commissione si limiterebbe a dire che legitimas è da intendersi nel senso di 1 (a). Al secondo [dubium] è risolto da questa risposta. [ius ecclesiasticum e non anche divinum ius]
Con la speranza che Vostra Eccellenza comunicherà il contenuto di questa lettera alla persona interessata, questa Pontificia Commissione coglie l'occasione per rinnovare i suoi sentimenti di stima.
Sinceramente suo in Cristo
Mons. Guido Pozzo
Segretario
La Pontificia Commissione Ecclesia Dei emette una risposta favorevole ai tradizionalisti.
Un vescovo che vuole rimanere anonimo ha recentemente presentato due dubia alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, per quanto riguarda l'interpretazione di "legittimità" nell'istruzione Universae Ecclesiae del 2011, n. 19. La risposta della Commissione è conciliante con i gruppi tradizionalisti di linea dura come la Fraternità San Pio X, perché Roma richiede ai devoti della Messa nella forma straordinaria solo di riconoscere che la forma ordinaria è "legittima" dal punto di vista umano secondo la legge(ecclesiastica), non necessariamente dal punto di vista della legge divina. [il che appare ragionevole, dal momento che Summorum Pontificum è un documento giuridico]. Significa anche che Roma non richiede che i cattolici che vogliono accedere alla Messa nella forma straordinaria ammettano che le innovazioni come le chierichette e la Comunione nella mano sono accettabili agli occhi di Dio. Riportiamo di seguito la lettera presentata dal vescovo e la risposta della Pontificia Commissione.L'autore della lettera del vescovo è un professore di teologia in pensione. Ha passato la lettera e la risposta romana a The Wanderer dopo che la risposta gli è stata trasmessa dal vescovo in questione.______________________
Ecco i due Dubia presentati alla Pontificia Commissione [Non risulta la data, ma presumibilmente è recente]
"Nell'articolo 19 della istruzione della commissione del 30 aprile 2011, Universae Ecclesiae (UE), si stabilisce che quei cattolici che desiderano celebrazioni dell'Eucaristia nella forma straordinaria del Rito Romano (con il Messale del 1962) non possono sostenere, o essere membri di nessun gruppo che "metta in discussione la validità o legittimità" (validitatem vel impugnent legitimitatem) della forma ordinaria.
Mentre sono davvero pochi coloro che ancora mettono in discussione la validità della Messa con il Messale Romano riformato, alcuni importanti gruppi "tradizionalisti", individui, e pubblicazioni hanno apertamente e provocatoriamente sfidato la sua legittimità. [In poche parole, mentre la maggior parte ammette che Paolo VI aveva l'autorità giuridica e legislativa di imporre il Novus Ordo, non aveva - mettiamola così - l'autorità morale o religiosa. Aveva il diritto / potere, ma non ne aveva davvero il diritto, n. di p. Zuhlsdorf]. Tuttavia, ci sembra che in questi ambienti ci sia spesso confusione e posizioni contrastanti su come, appunto, quest'ultima parola deve essere intesa. Di conseguenza, a quei sacerdoti che desiderano servire cattolici legati alla liturgia tradizionale, non è sempre chiaro se alcune di queste persone sono, infatti, in conformità col requisito della Sede Apostolica, enunciato in UE , n. 19.
Al fine, quindi, di chiarire la questione e facilitare una coerente applicazione pastorale dell'articolo 19, la Commissione potrebbe gentilmente prendere in considerazione e rispondere ai seguenti due dubia ?
Se legitimitas in UE , articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico (ius ecclesiasticum); o
(B) in accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino (divinum ius), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio.
Se (b) di cui sopra rappresenta la mens della Commissione per quanto riguarda il significato di legitimitas, UE , n. 19 è quindi da intendersi nel senso di consentire l'accesso alla Messa nella forma straordinaria:
(A) solo a quei cattolici che non mettono in discussione la legittimità di qualsiasi testo specifico o la pratica di qualsiasi tipo che sia stata debitamente approvata da una legge universale o ecclesiastica locale sull'uso della celebrazione della forma ordinaria; o
(B) a quei fedeli di cui al (a) e anche a coloro che riconoscono in linea di principio la legittimità delle Messe celebrate secondo il riformato Messale Romano e la sua istruzione generale, ma non la legittimità di talune pratiche che, pur non previste in esso, sono consentite come opzioni con adattamenti da leggi liturgiche universali o locali.
Il secondo dubium riguarda quei molti cattolici orientati tradizionalmente che accettano la legittimità (nel senso 1 sulla) forma ordinaria della Messa in cui le opzioni più tradizionali vengono utilizzate, ma che considerano sbagliate e non gradite a Dio certe pratiche che sono state per molti secoli universalmente disapprovate e proibite dalla Chiesa, ma che ora sono consentite dalla legge locale liturgica di molte o della maggior parte delle diocesi o conferenze episcopali (per esempio, la Comunione sulla mano, il servizio femminile all'altare, e la distribuzione della Comunione da parte dei sacerdoti)."
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Risposta di Roma
Pontificia Commissio Ecclesia Dei
PROT. 156/2009
Città del Vaticano, 23 Maggio 2012
Eccellenza,
questa Pontificia Commissione ha ricevuto, tramite i buoni uffici di Vostra Eccellenza, la copia di una corrispondenza da [nome oscurato] ponendo alla Commissione due dubia circa l'interpretazione dell'articolo 19 della Istruzione di questa Commissione Universae Ecclesiae.
Il primo [dubium] chiede se il termine legitimas nella UE, articolo 19, è da intendersi nel senso che:
(A) debitamente promulgata da opportune procedure di diritto ecclesiastico (ius ecclesiasticum), oppure
(B) In accordo sia con diritto ecclesiastico e diritto divino (divinum ius), cioè né dottrinalmente non ortodossa né altrimenti non gradita a Dio.
Questa Pontificia Commissione si limiterebbe a dire che legitimas è da intendersi nel senso di 1 (a). Al secondo [dubium] è risolto da questa risposta. [ius ecclesiasticum e non anche divinum ius]
Con la speranza che Vostra Eccellenza comunicherà il contenuto di questa lettera alla persona interessata, questa Pontificia Commissione coglie l'occasione per rinnovare i suoi sentimenti di stima.
Sinceramente suo in Cristo
Mons. Guido Pozzo
Segretario
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