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lunedì 9 gennaio 2012

Spettacolo blasfemo a Milano: depositata presso la Procura di Bergamo denuncia per offesa alla religione mediante vilipendio di persone e cose.

Avendo ricevuto espresso consenso


SI DA' NOTIZIA

che stamane 9 gennaio 2012, alle ore 08.45, l'avv. Pietro Guerini, a titolo personale e come Portavoce nazionale dell'Associazione "no194", ha depositato presso la Procura della Repubblica di Bergamo


DENUNCIA

contro

- Romeo Castellucci,
- i componenti della sua compagnia e
- i responsabili del teatro Franco Parenti di Milano

in concorso tra di loro (ex art. 110 c.p.)

per i reati (ex art. 81 c.p.) di cui agli artt. 403 e 404 c.p. e per altre violazioni, quanto meno sotto forma di tentativo, con richieste di sequestro dirette ad impedire lo svolgimento della rappresentazione.
Denuncia che sarà presentata domani anche presso la Procura di Milano.

All'avv. Pietro Guerini desideriamo rivolgere sinceri ringraziamenti per la sua lodevole inziativa, che molto opportunamente e autorevolmente si affianca con serietà e gravità, alle altre inziative di protesta e di preghiera, Ciò dimostra come ognuno, secondo le proprie competenze e i propri talenti, può operare per il Bene e la Verità.

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Articoli del Codice Penale
Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – «Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

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