Testo della comunicato vaticano. "Il
Santo Padre ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della
Pontificia Commissione per l’America Latina Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignore Filippo Iannone, O. Carm., finora Prefetto del Dicastero per i Testi
Legislativi. Prenderà possesso dell’incarico il prossimo 15 ottobre 2025. Il
Sommo Pontefice ha confermato ad aliud
quinquennium Segretario del Dicastero per i Vescovi Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignore Ilson de Jesus Montanari. Sua Santità Leone XIV ha
confermato ad quinquennium Monsignore
Ivan Kovač quale Sotto-Segretario del medesimo Dicastero."
Intervista - La voce e l’esperienza del canonista mons. Filippo Iannone, nuovo Prefetto della Congregazione per i Vescovi.
Nel mese d'ottobre del 2024, nelle vicinanze della chiusura del Seconda sessione del Snodo sulla sinodalità, sui media tornò insistente la questione della pedofilia e soprattutto dello "scandalo Rupnik" (ex gesuita sotto processo canonico dal 19 ottobre del 2023). Il caso Rupnik
ovviamente così come oggi, anche allora, richiamava subito l'attenzione sulla questione della deroga della scomunica al sacerdote sloveno per volere di Papa Francesco, faccenda mai chiarita. Il
19 ottobre del 2024, Vatican News apparentemente senza un motivi specifico,
pubblica una intervista molto accurata e puntuale all'arcivescovo mons. Filippo
Iannone, Prefetto Dicastero per i Testi Legislativi, con lo scopo di "per
approfondire alcuni aspetti riguardanti le procedure che vengono
applicate" in diversi situazioni della vita della Chiesa in cui deve
intervenire la giustizia canonica e vaticana.
Questa
importante e chiara intervista di mons. Iannone, fra qualche giorno nuovo
Prefetto del "Dicastero per i Vescovi, voluto da Papa Leone XIV,
non solo rivela la caratura del ecclesiastico nominato ma anche il fatto che
sia un solido canonista, uomo di legge. Inoltre le sue risposta rivelano non
pochi particolari giuridici applicabili a situazioni odierne in Vaticano non
ancore risolte.
Testo della
intervista.
La lotta agli abusi è una preoccupazione costante
nella Chiesa, in particolare negli ultimi anni. Il tema è emerso anche
nell’aula dov’è riunito il Sinodo e continua ad essere monitorato dai media. Ne
parliamo con l’arcivescovo Filippo Iannone, Prefetto Dicastero per i Testi
Legislativi, per approfondire alcuni aspetti riguardanti le procedure che
vengono applicate.
Può dire a
che punto siamo dal punto di vista delle leggi in vigore? Sono efficaci?
È certo questa una tematica al centro
dell’attenzione della Chiesa tutta, come ripete continuamente il Papa, e quindi
non poteva non entrare, in qualche modo, negli interventi dei membri del
Sinodo. La normativa canonica per la repressione e la punizione dei delitti di
abuso su minori e persone adulte vulnerabili è stata negli ultimi anni
modificata, tenendo conto dell’esperienza accumulata negli anni trascorsi, dei
vari suggerimenti venuti dalle Chiese locali e da persone impegnate a vari
livelli nella repressione del fenomeno, e soprattutto dell’incontro dei
Presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo con i responsabili
della Curia romana, voluto da Papa Francesco e tenutosi in Vaticano nel mese di
febbraio del 2019. È stato rivisto il diritto penale canonico, è stato
promulgato il nuovo motu proprio Vos estis lux mundi, che stabilisce “a livello
universale le procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che
tradiscono la fiducia dei fedeli”, sono state riviste le Norme seguite dal Dicastero
per la Dottrina della Fede nel giudicare i delitti ad essa riservati. In tutti
i testi normativi si mette maggiormente al centro della prospettiva il bene
delle persone la cui dignità viene violata e la volontà di celebrare un
“giusto” processo nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico. Tra l’altro è stato sancito l’obbligo di denuncia alle autorità
ecclesiastiche da parte di sacerdoti e consacrati qualora vengano a conoscenza
di possibili abusi. Riguardo all’efficacia delle Norme è difficile dare un
giudizio globale, perché bisognerebbe conoscere tutti i dati inerenti la
materia. In base alla mia personale esperienza direi di sì. In ogni caso vorrei
ricordare le parole di Papa Francesco: “Anche se tanto già è stato fatto,
dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare
con speranza verso il futuro”.
Un sacerdote
dimesso dallo stato clericale è scomunicato?
No! La tradizione canonica conosce due tipologie
di pene applicabili a tutti i fedeli, chierici e laici: le censure e le pene
espiatorie. Tra le pene espiatorie applicabili ad un chierico (diacono,
sacerdote e vescovo) la più grave e anche perpetua è la dimissione dallo stato
clericale. Si applica, come è facile dedurre, in presenza di reati di
particolare gravità. Per dirlo in termini più semplici il sacerdote dimesso
dallo stato clericale non è scomunicato, ma non potrà più esercitare il sacro
ministero, mentre alle condizioni di tutti gli altri fedeli potrà ricevere i
sacramenti.
Può spiegare
come avviene l’eventuale remissione di una scomunica? Ci sono procedimenti
rapidi per questo? Quali soggetti vengono coinvolti?
La scomunica, che la legge canonica annovera tra
le censure, è la pena con la quale si priva il battezzato - che ha commesso un
reato (tra questi: profanazione dell’eucarestia, eresia, scisma, aborto,
violazione del segreto della confessione da parte del sacerdote) ed è contumace
(cioè disobbediente) - di alcuni beni spirituali, fino a quando cessi il suo
permanere in questo stato e sia assolto. I beni spirituali, o a questi annessi,
dei quali la pena può privare, sono quelli necessari per la vita cristiana, e
cioè principalmente i sacramenti. La scomunica ha una finalità strettamente
“medicinale”, finalizzata cioè al recupero, alla cura spirituale della persona
colpita, perché pentito possa di nuovo ricevere i beni di cui è stato privato
(salus animarum suprema lex in Ecclesia - la salvezza delle anime è la legge
suprema nella Chiesa). Di conseguenza, per ottenere la remissione, deve provare
che tale finalità sia stata raggiunta. Non sono previsti termini di tempo
predeterminati. Il requisito necessario, pertanto, è che il soggetto si sia
veramente pentito del delitto e abbia dato adeguata riparazione allo scandalo e
al danno provocato o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale
riparazione. È ovvio che la valutazione di questa circostanza deve essere fatta
dall’autorità dalla quale dipende la remissione della pena, in spirito
pastorale, tenendo conto delle buone disposizioni del soggetto e dell’impatto
sociale che potrebbe avere tale decisione.
Potrebbe
spiegare la differenza tra la scomunica e quelle che vengono definite “pene
espiatore”?
Nelle ultime
settimane, diversi articoli di stampa hanno offerto varie interpretazioni
riguardo le procedure canoniche relative ai delitti riservati. Può spiegare
quali sono queste procedure e come vengono applicate?
Stiamo parlando di delitti che per la loro gravità
in materia di fede o di morale sono giudicati esclusivamente dal Dicastero per
la Dottrina della Fede. La procedura seguita dal Dicastero può essere di due
tipi: quella di natura cosiddetta “amministrativa” o quella giudiziale. Nel
caso del processo amministrativo, una volta concluso il procedimento con il
Decreto penale extragiudiziale, il condannato ha la possibilità di impugnare il
provvedimento ricorrendo al Collegio dei Ricorsi, appositamente costituito
presso lo stesso Dicastero. Il decreto di questo Collegio è definitivo. Nel
caso di un processo giudiziale penale invece, dopo aver concluso i diversi
gradi di giudizio, la sentenza passa in giudicato (res iudicata), quindi
diventa esecutiva. In entrambi i casi, la persona condannata può chiedere la
restitutio in integrum (cioè il ripristino della sua condizione originaria)
sempre al Dicastero per la Dottrina della Fede. È anche possibile chiedere una
revisione in forma di grazia; in questo caso, la procedura ordinariamente è
espletata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ma può essere anche
affidata ad altri Organismi. Dato il carattere riservato di questo tipo di
comunicazioni, è la Segreteria di Stato che provvede al coordinamento delle varie
istanze e all’invio delle eventuali decisioni per l’esecuzione delle
disposizioni adottate.
(Fonte)
