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martedì 8 agosto 2023

La Chiesa ha il dovere di proteggere il proprio patrimonio culturale?

Vi proponiamo – in nostra traduzione – questo interessante articolo di Peter Kwasniewski, scrittore e conferenziere sul Cattolicesimo tradizionale, pubblicato sul sito OnePeterFive il 2 agosto.
L’articolo è tratto da un documento più ampio, scritto da Peter Kwasniewski, Izabella Parowicz, Joseph Shaw e Piotr Stec, in cui si sostiene che la Santa Messa tradizionale è un esempio supremo di patrimonio culturale immateriale che merita un riconoscimento internazionale e una protezione legale.
Chi volesse leggere il documento completo lo troverà QUI, con tutte le citazioni interne.
La parte che condividiamo riguarda il ripetuto riconoscimento da parte del Magistero dell’importanza di proteggere il patrimonio della Chiesa, che può essere letto in modo ironico, alla luce di ciò che è effettivamente accaduto negli ultimi sessant’anni, ma che rimane comunque perfettamente vero in sé.

L.V.


Quale quadro giuridico e istituzionale ha dato la Chiesa cattolica, se ne ha dato, alla protezione di ciò che riconosce come proprio patrimonio? Si tratta di una questione di interesse non solo accademico, poiché riguarda sia le responsabilità etiche che i requisiti legali.

Il dovere di proteggere il patrimonio artistico e architettonico

Nel Codice di diritto canonico, la menzione dei beni culturali (o, come talvolta vengono chiamati, del patrimonio culturale) compare nel contesto più ampio dell’amministrazione dei beni ecclesiastici, il cui supremo amministratore ed economo è il Romano Pontefice (canone 1273). Il canone 1284 stabilisce che tutti gli amministratori (dei beni ecclesiastici) sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia, avendo particolare cura di quanto segue:
  1. vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
  2. curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
  3. osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall’inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa.

Al contrario, è difficile trovare nel Codice di diritto canonico riferimenti al patrimonio culturale immateriale della Chiesa e alla necessità di proteggerlo. Uno di questi rari riferimenti, piuttosto generico, è il canone 214, che stabilisce che «i fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa». Si può logicamente concludere che i riti approvati, intesi come patrimonio, devono essere protetti affinché i fedeli ad essi legati possano beneficiarne.

Per quanto riguarda il patrimonio tangibile della Chiesa, alla 21ª sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, tenutasi a Belgrado nel 1980, il Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale ha ritenuto «auspicabile che la Città del Vaticano sia protetta dalla Convenzione sul Patrimonio Mondiale e ha pertanto raccomandato che, in conformità con l’articolo 31 della stessa, la Conferenza Generale dell’UNESCO rivolga alla Santa Sede un invito ad aderire alla Convenzione». L’iscrizione della Città del Vaticano, in riconoscimento del suo ruolo di testimone di una storia di due millenni e di una formidabile impresa spirituale, nella Lista del Patrimonio Mondiale è avvenuta durante l’ottava sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale a Buenos Aires, dal 29 ottobre al 2 novembre 1984. Nel 1990, la Santa Sede e l’Italia hanno richiesto congiuntamente e con successo l’estensione del sito del Centro storico di Roma nella Lista del Patrimonio Mondiale. In seguito alla raccomandazione del Comitato del Patrimonio Mondiale, espressa già nel 1980, di iscrivere il Centro Storico di Roma nella Lista, l’elenco dei beni ha iniziato a includere le proprietà della Santa Sede in quella Città che godono di diritti extraterritoriali e l’Arcibasilica di San Paolo fuori le mura.

Dopo l’iscrizione della Città del Vaticano nella Lista del Patrimonio Mondiale, la Chiesa ha iniziato a dedicare maggiore spazio nei suoi documenti alla necessità di proteggere questo patrimonio, riconoscendo il grande potenziale pastorale dell’arte e dell’architettura cristiane,¹ nonché il loro ruolo nello svolgimento dell’opera di evangelizzazione.² I documenti della Chiesa relativi al patrimonio culturale e alla sua protezione si concentrano soprattutto sul patrimonio materiale, cioè tangibile. La Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico è stata istituita con la costituzione apostolica Pastor Bonus all'interno della Congregazione per il Clero nel 1988. La Commissione ha assorbito e assunto i compiti di altri organismi precedentemente esistenti, come la Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia, istituita da Papa Pio XI nel 1924, e la Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici in Italia, istituita dal venerabile Pio XII nel 1954. Essa aveva il compito di fungere da curatore del patrimonio artistico e storico di tutta la Chiesa, che comprendeva « in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza» (articolo 100). In particolare, i documenti e gli strumenti giuridici (articolo 101) e i beni mobili (articolo 175) devono essere conservati, se necessario, in musei, archivi e biblioteche (articolo 102). La costituzione apostolica Pastor Bonus ha incaricato la Commissione di lavorare in stretta collaborazione con la Congregazione dei Seminari ed Istituti di Studi e la Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti, al fine «di impegnarsi perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa» (articolo 103).

Documenti successivi hanno sottolineato la necessità che vescovi e sacerdoti compiano «un rinnovato impegno […] a riguardo della conservazione di tali beni, della loro valorizzazione culturale e pastorale e della sensibilizzazione circa il loro ruolo nell’evangelizzazione, nella liturgia, nell’approfondimento della fede».³ Quando, nella lettera apostolica in forma di motu proprio Inde a pontificatus del 25 marzo 1993, San Giovanni Paolo II ha rinominato la suddetta commissione in Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico della Chiesa, ha incluso tra questo patrimonio anche gli oggetti materiali: «opere d’arte, documenti storici, libri e tutto ciò che è conservato nei musei, nelle biblioteche e negli archivi». Nella sua lettera del 1994 alle famiglie religiose, la Commissione ha definito l’ambito del patrimonio da proteggere come segue:

dalle maestose cattedrali agli oggetti più piccoli; dalle meravigliose opere d’arte dei grandi maestri alle più piccole espressioni delle arti più povere; dalle opere letterarie più penetranti ai registri finanziari apparentemente aridi che seguono passo passo la vita del popolo di Dio.

I «libri e le pergamene» e il ruolo delle biblioteche sono stati specificamente menzionati in un’altra lettera della Commissione del 1994, relativa alle biblioteche ecclesiastiche, che si rifà alla costituzione pastorale sulla Chiesa e sul mondo contemporaneo Gaudium et spes del Concilio Vaticano II del 7 dicembre 1965, n. 58. Nel suo discorso ai partecipanti alla Prima Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa nel 1995, San Giovanni Paolo II ha definito i beni culturali come

innanzitutto, i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della musica, posti al servizio della missione della Chiesa […] i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali […] le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa.

Nel 2000, il Papa ha richiamato l’attenzione sull’importanza e sulla necessità che le Chiese locali facciano un uso appropriato del proprio patrimonio culturale.

La Lettera circolare sulla funzione pastorale del musei ecclesiastici della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa del 2001 menzionava «i tesori culturali della Chiesa» e «i beni culturali, […] in quanto espressione della memoria storica, permettono di riscoprire il cammino di fede attraverso le opere delle varie generazioni. Per il loro pregio artistico, rivelano la capacità creativa di artisti, artigiani e maestranze locali che hanno saputo imprimere nel sensibile il proprio senso religioso e la devozione della comunità cristiana». Si sottolinea l’importanza di tramandare il patrimonio di beni culturali della Chiesa (1.1):

Tra i beni culturali della Chiesa si annovera l’ingente patrimonio storico e artistico disseminato, in misura diversa, in tutte le parti del mondo. Esso deve la sua identità all’uso ecclesiale per cui non deve essere avulso da tale contesto. Pertanto vanno elaborate strategie di valorizzazione globale e contestuale del patrimonio storico e artistico, così da fruirlo nella sua complessità. Anche quanto è caduto in disuso, a causa, ad esempio, di riforme liturgiche, o non è più utilizzabile a cagione della sua antichità, va collegato con i beni in uso, al fine di evidenziare l’interesse della Chiesa ad esprimere, con molteplici forme culturali e diversi stili, la catechesi, il culto, la cultura e la carità.

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II ha sottolineato la necessità di «collaborare fattivamente con le amministrazioni e le istituzioni civili al fine di creare insieme, ciascuno per quanto di propria competenza, efficaci sinergie operative a difesa e salvaguardia dell’universale patrimonio artistico».

Il pontificato di Papa Benedetto XVI e quello di papa Francesco (fino ad oggi) non sono stati ricchi di documenti sul patrimonio culturale della Chiesa. Nel 2012, con la lettera apostolica motu proprio data Pulchritudinis fidei, Papa Benedetto XVI ha chiuso la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, trasferendone i compiti e le attività alla Pontificia Commissione per la Cultura, a causa della convergenza dei ruoli dei due organismi. Tuttavia, va citata una dichiarazione di papa Francesco in occasione di una conferenza sulla triste questione della dismissione dei luoghi di culto. Papa Francesco ha osservato che i beni culturali

hanno parte nella sacra liturgia, nell’evangelizzazione e nell’esercizio della carità. Essi, infatti, in primo luogo rientrano fra quelle «cose» (res) che sono (o sono state) strumenti del culto, «santi segni» secondo l’espressione del teologo Romano Guardini (Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 1930, 113-204), «res ad sacrum cultum pertinentes», secondo la definizione della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium (n. 122).

Osservando inoltre che «i beni culturali ecclesiastici sono testimoni della fede della comunità che li ha prodotti nei secoli e per questo sono a loro modo strumenti di evangelizzazione che si affiancano agli strumenti ordinari dell’annuncio, della predicazione e della catechesi», papa Francesco ha quindi incoraggiato la formulazione di un discorso teologico sul patrimonio culturale.

Il dovere di proteggere i beni immateriali come i riti liturgici

Per quanto riguarda la tutela dei beni culturali immateriali e, in particolare, del rito della Santa Messa tradizionale, i riferimenti pertinenti sono molto meno espliciti nei documenti della Chiesa. L’ultima regolamentazione certa si trova nella costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, promulgata da San Paolo VI il 4 dicembre 1963. L’articolo 4 della Costituzione recita:

Infine il sacro Concilio, obbedendo fedelmente alla tradizione, dichiara che la santa madre Chiesa considera come uguali in diritto e in dignità tutti i riti legittimamente riconosciuti; vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati.

L’articolo 36, numero 1, della Costituzione stabiliva che «l’uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini». Inoltre, l’articolo 114 della Costituzione prevedeva che «si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra» ed esortava i vescovi e gli altri pastori d’anime a curare diligentemente l’educazione musicale dei fedeli, affinché potessero partecipare attivamente al canto liturgico. Infine, la Costituzione (articolo 129) chiedeva di curare l’educazione dei chierici «sulla storia e sullo sviluppo dell’arte sacra, […] in modo che siano in grado di stimare e conservare i venerabili monumenti della Chiesa e di offrire consigli appropriati agli artisti nella realizzazione delle loro opere». Come appaiono ironiche queste parole alla luce del numero di altari insostituibili che sono stati distrutti dopo il 1963, per ordine dei chierici e nonostante le esplicite istruzioni del card. Giacomo Lercaro in senso contrario!

La lettera circolare riguardante la formazione dei futuri presbiteri all’attenzione verso i beni culturali della Chiesa ha sottolineato che «la Chiesa ha tradizionalmente avvertito come parte integrante del suo ministero la promozione, la custodia e la valorizzazione delle più alte espressioni dello spirito umano in campo artistico e storico», aggiungendo che «questa attenzione costante della Chiesa ha arricchito l’umanità di un immenso tesoro di testimonianze dell’ingegno umano e della sua adesione alla fede. Esso costituisce parte cospicua del patrimonio culturale dell’umanità».

Nel 1997, in occasione della Seconda Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, San Giovanni Paolo II sottolineò che «il lavoro affidato alla […] Commissione consiste nell’animazione culturale e pastorale delle comunità ecclesiali, valorizzando le molteplici forme espressive che la Chiesa ha prodotto e continua a produrre al servizio della nuova evangelizzazione dei popoli». San Giovanni Paolo II ha sottolineato che «si tratta di conservare la memoria del passato e di tutelare i monumenti visibili dello spirito con un lavoro capillare e continuo di catalogazione, di manutenzione, di restauro, di custodia e di difesa». La lettera circolare del 1997 sulla funzione pastorale degli archivi ecclesiastici, pur concentrandosi sul patrimonio documentario, contiene importanti formulazioni sull’importanza della trasmissione pastorale della «memoria storica [che] fa parte integrante della vita di ogni comunità» (n. 1.3). La trasmissione di questa memoria e la sua conservazione appartengono principalmente alla sfera del patrimonio culturale immateriale.

Nel 1999 è stata emanata una lettera circolare sulla necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa. Includendo nel patrimonio opere di architettura, pittura, scultura, ma anche mobili, arredi, paramenti liturgici, strumenti musicali, ecc. il documento affermava (forse senza piena consapevolezza delle implicazioni logiche?) che

L’ininterrotta funzione culturale ed ecclesiale che caratterizza tali beni rappresenta il miglior sostegno alla loro conservazione. È sufficiente pensare quanto difficile e oneroso per la collettività diventi il mantenimento di strutture che abbiano perso la propria destinazione originaria e quanto complesse siano le scelte per identificarne delle nuove.

La lettera chiedeva inoltre una «conservazione contestuale» che può essere intesa solo come la possibilità di vivere il patrimonio culturale tangibile nel suo contesto intangibile originario. Le parole del discorso di San Giovanni Paolo II ai membri dell’Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa possono essere lette in modo simile. San Giovanni Paolo II ha osservato che

il culto ha trovato da sempre nell’arte una naturale alleata, sicché i monumenti di arte sacra associano al loro intrinseco valore estetico, anche quello catechetico e cultuale. Occorre perciò valorizzarli tenendo conto del loro habitat liturgico, coniugando il rispetto della storia con l’attenzione alle esigenze attuali della comunità cristiana, e facendo in modo che il patrimonio storico-artistico a servizio della liturgia non perda nulla della propria eloquenza.

Ha inoltre sottolineato la necessità che si «continui a promuovere la cultura della tutela giuridica di tale patrimonio presso le diverse realtà ecclesiali e gli organismi civili, operando in spirito di collaborazione con i diversi Enti statali», apprezzando «il dialogo con le Associazioni per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, come pure con i Gruppi di volontariato».

Nel 2002, San Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, ha citato anche la musica sacra e il teatro tra i «beni storico-artistici». San Giovanni Paolo II ha sottolineato la necessità di assicurare la protezione legale di questo patrimonio «attraverso linee guida appropriate che tengano conto delle esigenze religiose, sociali e culturali delle popolazioni locali».

La più alta manifestazione di preoccupazione per la protezione della Santa Messa tradizionale nei documenti della Chiesa degli ultimi decenni è stata la lettera apostolica motu proprio data Summorum Pontificum del 2007 di Papa Benedetto XVI. Sebbene la nozione di «patrimonio» o «beni culturali» non sia menzionata, il Santo Padre, citando l’Istruzione Generale del Messale Romano (3ª ed., 2002), ha sottolineato l’importanza di una tradizione ininterrotta nel trasmettere l’integrità della fede, in conformità con la regola ecclesiastica che afferma che la legge della preghiera  della Chiesa (lex orandi) corrisponde alla sua legge della fede (lex credendi). Osservando che «arricchì […] la cultura di molte popolazioni» e invocando l’autorità di San Gregorio Magno, che ha ordinato la definizione e la conservazione della liturgia della Santa Messa, Papa Benedetto XVI ha stabilito le condizioni per coltivare questo «tesoro del culto» e per renderlo più ampiamente disponibile ai sacerdoti e ai fedeli.

Due anni dopo, Papa Benedetto XVI ha applicato la stessa logica al patrimonio liturgico degli Anglicani che desideravano riconciliarsi con la Santa Sede. Nella costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus circa l’istituzione di Ordinariati personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica (2009), ha disposto di «mantenere vive all’interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere». Questo ha portato all’autorizzazione di una forma liturgica speciale che incorporava elementi del Book of Common Prayer anglicano.

La costituzione apostolica sulla Curia romana e il duo servizio alla Chiesa e al mondo Praedicate evangelium promulgata da papa Francesco il 19 marzo 2022 ha posto fine all’esistenza della Pontificia Commissione della Cultura. Le sue funzioni e quelle della Congregazione per l’Educazione Cattolica sono state invece riunite in un nuovo Dicastero per la Cultura e l’Educazione. La Sezione per la Cultura all’interno del nuovo Dicastero ha, tra l’altro, il compito di «valorizzazione del patrimonio culturale» (articolo 153 § 2). Essa

offre il suo aiuto e la sua collaborazione affinché i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali tutelino e conservino il patrimonio storico, particolarmente i documenti e strumenti giuridici che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale delle realtà ecclesiali, come anche il patrimonio artistico e culturale, da custodirsi con la massima diligenza in archivi, biblioteche e musei, chiese ed altri edifici per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse. (articolo 155)

Essa «si adopera affinché i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali valorizzino e proteggano le culture locali con il loro patrimonio di saggezza e di spiritualità come ricchezza per l’intera umanità». (articolo 156 § 2).

Il caso speciale della musica sacra

I riferimenti al patrimonio musicale della Chiesa nei documenti sopra citati illustrano un problema particolare del programma proposto per la conservazione del patrimonio culturale. Si potrebbe pensare alla conservazione della musica in termini di spartiti stampati, da conservare in archivi, fisici o elettronici, ma tale conservazione non rispetta il posto che la musica ha nella vita culturale. Per essere conservata, la musica deve essere realmente eseguita, ed eseguita per il suo scopo. La conservazione della musica della Chiesa in questo senso, come parte integrante delle celebrazioni liturgiche, è stata sottolineata nella costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II (cfr. numeri 54, 112-14 e 126).

Nonostante ciò, la liturgia riformata è accompagnata solo raramente dal canto gregoriano, la forma più caratteristica della musica liturgica tradizionale, e ancor meno dalla polifonia sacra che è stata composta nel corso di molti secoli fino ad oggi e che ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Magistero come adatta ai riti. Questa realtà si è manifestata molto presto. San Paolo VI sollecitò la conservazione delle forme musicali tradizionali nel loro contesto liturgico in una serie di documenti: l’epistola apostolica Sacrificium Laudis sulla lingua latina da usare nell’Ufficio Liturgico corale da parte dei religiosi tenuti all’obbligo del coro del 1966, l’istruzione Musicam Sacram del 1967, un discorso all’Associazione Italiana Santa Cecilia del 1968 e una lettera indirizzata ai vescovi, Voluntati Obsequens, pubblicata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 1974.

Questi documenti, tuttavia, furono apparentemente vani. Si riteneva che la liturgia riformata richiedesse un tipo di musica diverso, abbastanza semplice da poter essere eseguita senza preparazione da chi non è esperto di Messe, e dal sapore moderno. Echi di questo punto di vista si possono trovare nei documenti ufficiali, dando l’impressione di una sorta di dialettica insolubile. Lo stesso San Paolo VI aveva ammesso che gli obiettivi della riforma avrebbero precipitato la perdita del canto gregoriano (almeno in larga misura) in un discorso di udienza generale del 1969, in cui ammetteva: «Perderemo grande parte di quello stupendo e incomparabile fatto artistico e spirituale, ch’è il canto gregoriano». In seguito, la Congregazione per il Culto Divino emanò un’istruzione che, ammettendo apparentemente che il grande patrimonio musicale della Chiesa non era adatto all'uso liturgico, ne prevedeva l’esecuzione in concerto.

La musica liturgica cattolica tradizionale – non l’ultimo dei tesori artistici creati dalla Chiesa cattolica nel corso dei secoli! In primo luogo, la sua conservazione implica un elemento «immateriale»: non è sufficiente che ne esista una registrazione, ma deve far parte di una pratica culturale di esecuzione. In secondo luogo, a causa della specificità del contesto culturale per il quale è stata creata, l’esecuzione in un ambiente secolarizzato è un modo tutt’altro che ideale di conservarla: in questo modo si preserva solo una parte della pratica culturale intangibile che rappresenta, si potrebbe addirittura dire un’ombra di essa.

La conservazione della musica sacra cattolica può quindi essere pienamente raggiunta solo nel contesto della continua celebrazione dell’antica liturgia per la quale è stata composta e alla quale è perfettamente adatta. Lo stesso, infatti, si può dire non solo per gli oggetti liturgici non più in uso (di cui si è detto sopra), ma anche per i grandi luoghi di culto che, come la musica liturgica, sono stati progettati e costruiti pensando alla liturgia antica. Questo punto è stato sottolineato da un commentatore culturale come Marcel Proust che, scrivendo nel 1904, sosteneva che le cattedrali francesi sarebbero «morte» se la liturgia per la quale erano state progettate non fosse più celebrata in esse: sarebbero «semplici pezzi da museo e gelidi musei essi stessi». La conservazione degli elementi immateriali della cultura cattolica è, in questo modo, necessaria alla conservazione anche di ciò che sembra più tangibile di tutti: i grandi monumenti architettonici.

Conclusione

La precedente rassegna dei documenti della Chiesa degli ultimi sessant’anni sulla conservazione del patrimonio ecclesiale ha dimostrato che – con le poche eccezioni appena notate – non si fa quasi menzione del concetto di tradizione (!) o di altre espressioni di beni culturali immateriali. Il concetto di Sacra Tradizione come qualcosa che esige rispetto di per sé, senza bisogno di ulteriori argomentazioni o scuse, è in gran parte caduto nell’oblio e ha smesso di fornire un ombrello di protezione per tutta la ricchezza del patrimonio immateriale della Chiesa cattolica.

In pratica, è facile constatare che la Santa Sede sta agendo in palese contraddizione con i principi di tutela del patrimonio: non solo non lo promuove come qualcosa di prezioso per l’identità culturale della Chiesa cattolica, ma sta deliberatamente reprimendo i tentativi dei fedeli e del clero ad essa legati di viverlo proprio come un patrimonio vivo. L’ironia è struggente: molti funzionari parlano incessantemente della necessità di una «fede viva», di una «Chiesa viva», di una «tradizione viva» ecc., ma bloccano gli sforzi reali, continui, vigorosi e vivificanti dei laici e del clero per vivere – e quindi mantenere vive e vegete – le tradizioni che hanno segnato il Cattolicesimo in tutta la sua storia, fino ai giorni nostri, mentre danno il loro appoggio a correnti morenti e morte di progressismo che svuotano non solo l’eredità culturale della Chiesa, ma anche il suo patrimonio teologico e agiografico.

Dal momento che le massime autorità ecclesiastiche scelgono di non proteggere adeguatamente il patrimonio consumato che è la Santa Messa tradizionale, e sembrano addirittura intenzionate a sopprimerlo, le alternative che si presentano ai fedeli sono chiare. Devono lavorare per conoscere, amare, praticare e trasmettere alle generazioni future tutto ciò che possono, nonostante il disinteresse ufficiale, l’abuso spirituale e il genocidio culturale. Troveranno molti amici e alleati in tutto il mondo che hanno la stessa motivazione e che stanno accumulando beni e aspettando il momento in cui il peggio della generazione dell’immediato Concilio Vaticano II avrà lasciato i suoi posti.

Infine, si avvarranno del sostegno di qualsiasi istituzione laica che condivida anche solo in parte la loro visione dell’importanza dei beni culturali immateriali, non per riporre la loro fiducia nei principi (per così dire), ma per fare causa comune con persone di intelligenza, cultura artistica e buona volontà. Chissà: forse questa associazione sarà in grado di riportare alcuni ammiratori laici delle cose belle all'origine e al fine di ogni bellezza, il Signore della gloria?

¹ Cfr. Ralf von Bühren, Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils (Paderborn: Schöningh, 2008).
² Cfr. Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Storico e Artistico della Chiesa, "Lettera Circolare sulla formazione culturale e pastorale dei futuri sacerdoti per le loro prossime responsabilità nei confronti del patrimonio artistico e storico della Chiesa", 15 ottobre 1992.
³ Ibidem.

1 commento:

  1. A naso no. La Chiesa ha sempre distrutto, manipolato, adattato, sostituito. Un esempio su tutti: la Basilica di San Pietro in Vaticano.

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