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venerdì 9 marzo 2018

In memoriam di Mario Palmaro


Nel terzo anniversario della morte del caro amico Mario Palmaro pubblichiamo un saggio dello scorso anno di Andrea Sandri sul filosofo del diritto. 
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Vigiliae Alexandrinae 9-3-2016
Quando il 10 marzo dell’anno passato mi recai a visitare le spoglie mortali dell’amico Mario Palmaro e, dopo avere percorso parte di via Santa Maddalena che, attraversando verticalmente la Monza antica, conduce al fiume Lambro, mi trovai di fronte al portone del cortile dove si affaccia nel silenzio la sua casa, su quello stesso portone lessi l’annuncio funebre che mi parve tanto ovvio quanto rivelatore: “Mario Palmaro. Filosofo del Diritto”.
Sapevo che, di fronte all’ineluttabilità dell’esito prossimo dei suoi giorni terreni, Mario aveva predisposto personalmente il proprio funerale. In un’epoca in cui tutto è affidato alla convenzionalità e all’arbitrio non confidò negli uomini di Chiesa che progettano riti come insensate figure, e volle che il breve tempo cerimoniale in cui il suo corpo sarebbe stato consegnato alla terra non venisse sottratto al tempo certo e immutabile della sacra liturgia. Nonostante attriti e opposizioni, il giorno dopo il funerale fu celebrato da don Marino Neri nel Duomo di Monza secondo le forme antiche e apostoliche della Chiesa.
Queste esigue osservazioni anticipano già molto di quel che si dovrà qui dire. Al breve tempo cerimoniale del suo congedo Mario si consegnò con il proprio status, quasi con le proprie insegne come soleva l’antica aristocrazia, con quello che fu ed è, un filosofo del diritto. E con quelle vesti, che trascendono ogni transitoria qualificazione accademica e indicano la sostanza di una vocazione ben corrisposta, ci ha dato l’ultimo saluto.
Non è dunque cosa vana, per ricordarlo, indugiare su ciò che Mario Palmaro disse di sé sul limitare della propria esistenza terrena.
Il “filosofo del diritto” è una figura oggi tanto attuale quanto problematica proprio dal momento in cui la “filosofia” e il “diritto” si incontrano in uno spazio in cui è stato da tempo negato ogni fondamento.
Il diritto, dopo la definitiva crisi della scienza giuridica di cui ormai si celebra un più che centennale anniversario, ha cessato di essere una grammatica concettuale capace di frenare persino la violenza del potere costituente, ed è divenuto il risultato di quella stessa posizione normativa. La perfidia con cui Rudolf von Jhering alla fine del secolo XIX annunciava, irridendo alla grandezza di Savigny e Puchta, un’epoca in cui il bel organismo è perduto e al suo posto noi abbiamo azoto, ossigeno etc.”[1], risuona e si perpetua in ogni atto legislativo che dissolve il “bel organismo” della famiglia e dell’ordine delle cose per restituire improbabili molecole sociali. D’altro canto la filosofia - invece di rilevare e respingere gli errori di una volontà legislativa, che, abbandonata e tradita la propria grammatica concettuale, si arma ad affrontare un ben più severo guardiano – ora si attesta alla descrizione di un fluire di fatti e di sensazioni che si lasciano guidare dalle norme poste, ora eleva a valori alcune tendenze generali della legislazione, ora, invece, esercita una mera critica logico-formale della posizione delle norme.
Il filosofo del diritto, come anche il giurista che in un sistema dell’immanenza potrà facilmente confondersi con il primo, può adeguarsi a questi sviluppi limitandosi a descrivere i nuovi coacervi normativi (le molecole jheringiane appena accennate), giudicarli secondo i valori, allineandosi per lo più al grande valutatore costituente, e determinarne la vigenza secondo i criteri della logica formale (limitarsi a dire se, in base ai processi di produzione delle norme, la norma che approva la creazione di un mostro sociale sia vigente) – può naturalmente fare prevalere uno di questi punti di vista inquadrandosi comunque in una delle scuole accette al “pensiero dominante”.
A ben vedere mero fatto, valore e norma sono gli elementi di una giurisprudenza senza realtà e senza fondamento: il mero fatto acquista significato attraverso la norma e l’ordinamento delle norme si stabilizza apparentemente alludendo a una funzionalità alla tutela del valore. Se si considera però la natura del valore come posizione della volontà costituente si comprende come il valore non sia altro che l’estremo luogotenente della realtà e dei suoi ordini, e, in fondo, l’oblio della stessa realtà o la sua più radicale falsificazione – quasi una caverna platonica della giurisprudenza nella quale si producono intere progenie di falsificazioni[2]. Emancipare il pensiero giuridico dalla tirannia del “valore costituzionale” significa sempre restaurare la vigenza della verità, la conoscenza della natura delle cose e la scienza giuridica, e tale è l’autentica alternativa che si offre alla filosofia del diritto e alla giurisprudenza.
I lettori di Mario Palmaro conoscono per lo più il critico profondo e intelligente delle falsificazioni della legislazione. Negli articoli risalenti alla collaborazione a Il Cittadino e, più tardi, nei saggi apologetici scritti per Il Timone e altre riviste, come anche in alcuni importanti volumi monografici[3], Palmaro indaga e letteralmente smonta (sospetto con grande invidia e disappunto dei suoi contraddittori) gli argomenti e l’ideologia degli “istituti” moderni dell’aborto, dell’infanticidio, dell’eutanasia, dell’inseminazione artificiale, delle unioni civili e del “matrimonio” omosessuale. Ma è in tre articoli inseriti nel volume sul Relativismo giuridico, scritto con Luca Galantini e pubblicato nel 2011[4], che Mario Palmaro risale allo sfondo e alle cause prime delle falsificazioni altrove puntualmente denunciate, allo spazio in cui il “filosofo del diritto” può decidere se essere se stesso o abdicare al proprio status. Mario non abdicò.

La precarietà del valore

Negli scritti appena menzionati il “valore” non è certamente considerato il fondamento oggettivo dell’ordinamento giuridico. Esso è piuttosto l’instabile cristallizzazione di una affermazione assoluta della libertà dell’uomo intesa come “sorgente autonoma di valori umani” cui fa da controcanto la “sfiducia nella possibilità stessa di cogliere razionalmente in modo oggettivo la categoria valori”[5]. Il valore è pensato dal moderno pensiero giuridico come un limite immanente di un’unica volontà-libertà che è egualmente imputata all’unico individuo, si tratti del singolo oppure dello Stato sovrano; ed è perciò prodotto di un’auto-posizione ossia di un’auto-limitazione il cui segno è ben coglibile nelle costituzioni moderne. I testi costituzionali, scrive Palmaro, sono “in fondo il luogo ‘di confine’ fra diritto positivo e legge non scritta, luogo nel quale gli Stati secolarizzati hanno tentato di formalizzare un nucleo di valori, un nocciolo duro di principi di rango appunto costituzionale, nel tentativo di sottrarre alla dialettica delle maggioranze mutevoli almeno alcune ‘verità’ inerenti la vita in comune degli uomini”[6].
Queste considerazioni sul “valore” tengono Mario Palmaro lontano non soltanto dalla tradizione dell’idealismo, estetico e politico, kantiano ed hegeliano (dalla pur interessante interpretazione hegeliana di Kant[7]) che, dopo avere dichiarato l’impossibilità per l’intelletto di conoscere gli scopi nella natura e nelle realtà politiche umane, afferma la costitutività della ragione rispetto ai fini e dei fini rispetto agli organismi concreti finalmente ricompresi come razionali, vernünftig[8] (gli stessi contro i quali si avventò nichilisticamente l’Interessenjurisprudenz di Jhering), ma anche dalle letture della realtà costituzionale basate sui parametri diltheyani delle “scienze dello spirito” secondo le quali le “collettività sono soltanto la configurazione unitaria delle esperienze vissute di senso degli individui[9].
Nella netta distinzione tra “libertà presupposta”, come “potere del singolo di scegliere tra bene e male”, e la “libertà ideale”, come scelta del “bene”[10], si afferma l’impossibilità che la libertà, quale “qualità ontologica dell’uomo”, sia in sé “una qualità morale” e quindi che possa realizzarsi autonomamente come “libertà ideale” dandosi il contenuto della propria determinazione e trascendendo se stessa. Al contrario simile passaggio verso la “libertà ideale” può accadere autenticamente e in maniera stabile soltanto se la “libertà presupposto” sceglie il “bene” e la “verità” come realtà esterna, data, conoscibile, non posta dalla propria volizione.
Una comunità umana che si integra attraverso i “fini” posti dal soggetto e attraverso le “esperienze vissute di senso degli individui” è destinata a cadere nell’occasionalismo della decisione e della volizione secondo cui la “scelta è già etica” purché “sia compiuta dal soggetto in assenza di qualunque vincolo e obbligo”[11] e proprio per questo, senza che si possa ricavare alcuna contraddizione rispetto a un decisionismo privo di contenuto reale, nel dominio dell’ironia e della possibilità in cui vide la malattia del suo e del nostro tempo Søren Kierkegaard[12].
La modernità, che recide il rapporto tra la “libertà presupposto” e il fondamento reale della sua determinazione riservando a quest’ultimo l’oblio, rivela in fondo l’irrazionalità del valore, il suo “nulla”, che è il vero presupposto della pura positività delle norme[13]. Infatti proprio il bene e la verità costituiscono ordinamenti morali e giuridici metapositivi, la grammatica che giudica ogni legislazione conferendole essere o non essere giuridico. In questo senso osserva significativamente Palmaro, registrando gli sviluppi moderni,  che “gli Stati hanno dovuto riempire quel vuoto angosciante con nuovi valori e nuovi contenuti che hanno orientato i sistemi giuridici nella direzione opposta a[gli] antichi principi” della morale classica e del diritto naturale[14].

La convenzionalità

Mario Palmaro denuncia il nichilismo della moderna “giurisprudenza” e non crede che una pennellata di benniano “smalto sul nulla”[15] possa frenare l’abisso, i suoi mostri e le sue falsificazioni. Rivelata la natura apocrifa dei “nuovi valori”, il “filosofo del diritto” indaga i processi giuridici con i quali si cerca di ammantare il vuoto.
Lo svuotamento delle basi dell’ordinamento giuridico, che coincide siffattamente con la sua assoluta positività, segue ben precise scansioni storiche[16] che conducono, di neutralizzazione in neutralizzazione, fino alla “dottrina pura del diritto” di Hans Kelsen[17]. La Grundnorm (norma fondamentale) kelseniana, in quanto norma “non posta” bensì “presupposta” proprio perché fondante un ordinamento meramente positivo, è stata fatta oggetto di molteplici interpretazioni, tra queste il tentativo notevole di Alfred von Verdross di leggervi, nonostante tutto, un rinvio all’ordinamento internazionale compreso come vigenza del diritto naturale secondo la tradizione iniziata da Francisco de Vitoria e ripresa da molti autori nel secondo dopoguerra.
In realtà l’affermazione della Grundnorm è un’esigenza intrinseca al positivismo giuridico che si fa tanto più evidente e potente quanto più la volizione si separa dalla cosa voluta, dal suo contenuto reale o anche solo ipotetico. Ciò che i giuristi ottocenteschi, come Georg Jellinek e Raymond Carré de Malberg, chiamano “fatto fondativo” o “della nazione” per rescindere l’ordinamento delle norme da ogni possibile deduzione da un diritto naturale, è ulteriormente rimosso da Kelsen come unrein, impuro. La rimozione delle etiche nazionali, che ancora si celavano nei “fatti fondativi” e colmavano di “contenuto di senso” codici e costituzioni dando vita ad altrettanti “sistemi chiusi” sotto la volta rovinata degli antichi universalismi, è descritta da Mario Palmaro, quasi in un divergente accordo con le previsioni kelseniane della realizzazione di una “civitas maxima”[18]: “La sovranità nazionale coincideva con un’autonomia giuridica, solo in parte resa meno rigida dal diritto internazionale e da eventuali trattati stipulati con altre nazioni. Nel giro di pochi anni questo modello si è sgretolato sotto i nostri occhi: le nuove tecnologie e le migliori vie di comunicazione e di trasporto hanno accorciato o addirittura annullato le distanze geografiche, agevolando la nascita di un nuovo modello economico che è stato definito, com’è noto, globalizzazione”[19]. Questo movimento, invece di adeguare il diritto all’umanità (era già stata l’illusione di de Vitoria e di Suarez a ridosso della Riforma e della scoperta del Nuovo Mondo), allarga quasi all’infinito la competenza della volontà; sicché la Grundnorm appare vieppiù come la metafora della definitiva e universale sostituzione dell’“uomo-che-conosce la realtà”, e “ne è costitutivamente vincolato”, con l’“uomo-che-vuole” il quale “è invece svincolato dalla realtà … ed esprime una potenza che è insieme azione e guida del suo agire”[20]. L’“uomo-che-vuole” è, e non è, ciascuno, è insieme e indifferentemente il “pacifista” che pone la Grundnorm nell’ordinamento complessivo dell’umanità e il “nazionalista” che la colloca ancora nell’ordinamento statale, è principalmente l’“osservatore”, perché se fosse esclusivamente l’uno o l’altro uomo, l’ordine delle delle norme perderebbe la propria purezza[21]. L’“uomo-che-vuole” è per il positivismo giuridico e, da ultimo, per Kelsen lo stesso io dell’idealismo privato di ogni razionalità.
Come è stato osservato per la “dottrina pura del diritto”, ma ciò vale per il positivismo giuridico in genere, la volontà “lega fattispecie e conseguenza arbitrariamente”[22], ed è proprio a partire da questo irrazionalismo del fondamento che si comprende la genesi necessariamente convenzionale del diritto su cui si sofferma Mario Palmaro: al di sotto della volontà come unico fondamento ogni regola non può che essere convenzionale ossia estranea a ogni condizionamento reale, fisico o metafisico.
La volontà – l’“uomo-che-vuole” – per positivizzarsi deve trovare e porre una prima regola e un procedimento per volere successivamente.
L’“uomo-che-vuole” potrebbe indifferentemente autorizzare un unico individuo a volere, sicché le sue successive volizioni sarebbero convenzionalmente vincolanti per un gruppo sociale o per l’intera umanità; tuttavia l’irrazionalità del fondamento trova una più consona espressione, quasi il proprio “diritto naturale”, nella “democrazia procedimentale” nella quale, per definizione, “non esiste alcun nesso logico tra la volontà della maggioranza e la ragionevolezza di una certa scelta giuridico-politica”[23]. Anche se non è esclusa una democrazia che riconosce nella verità il proprio limite e fondamento (tali furono le democrazie antiche e la stessa democrazia americana nel momento della sua fondazione[24]), per l’irrazionalismo del fondamento e per la convenzionalità della prima autorizzazione la democrazia diventa occasione di propagarsi ad ogni livello dell’ordinamento rendendo relativa e provvisoria ogni scelta in quanto volizione della maggioranza: relativizzando ogni rapporto e separandolo dalla propria natura reale e costante. Si realizza qui  progressivamente e in maniera sempre più palese quella separazione tra forma giuridica e natura delle cose che Palmaro ravvisa attraverso il notevole parallelismo tra la “rivoluzione dell’arte moderna”, descritta dallo storico dell’arte Hans Sedlmayr, e la “rivoluzione del diritto moderno”. Ciò che si dice dell’architettura moderna, che “l’edificio non è più sottoposto alle leggi inviolabili e immutabili della fisica, ma se ne distacca … introducendo l’idea che siano stabilite di volta in volta dall’architetto”, può affermarsi anche del diritto; l’“uomo sceglie, in entrambi i casi, di recidere le proprie radici”[25].
A livello legislativo e sub-legislativo la volontà separata dalla natura inizia a operare more geometrico tracciando figure strane ed estranee non solo alla tradizione giuridica ma allo stesso ordine naturale. Anche a questo punto arte e diritto procedono secondo vite parallele. Come “l’architettura si avvicina alla purezza assoluta almeno laddove lo scopo non è preso sul serio, e diviene ‘un pretesto per realizzare idee puramente architettoniche’”, così “è la norma positiva a definire il senso e la portata  dei fenomeni, senza in ciò essere vincolata a un criterio oggettivo di verità”[26].
Sulla linea di questo orizzonte, in cui emergono le nuove figure, il “filosofo del diritto” individua e critica nei suoi scritti, con una sensibilità necessariamente teratologica, le falsificazioni e i mostri che oggi affollano la vita attiva di ognuno.

Il fondamento reale

Come si è visto, Mario Palmaro non indugia in una critica immanente al positivismo giuridico la quale si serve di “valori”, “contenuti di senso” e “oggettivazioni dello spirito”, bensì si colloca – seguendo anche alcune riflessioni di Josph Ratzinger[27] - sul terreno sicuro del realismo giuridico risalente ad Aristotile, a Cicerone, ai grandi giuristi romani e medioevali e naturalmente a San Tommaso d’Aquino.
A differenza della giurisprudenza moderna, che prende avvio dall’“uomo-che-vuole”, la giurisprudenza classica - e con classica si intende certamente: perenne - è rappresentata dall’antitetico “uomo-che-conosce” per il quale, proprio perché “conoscere la verità è possibile, e quindi necessario”, la “natura” non ha cessato di essere “un mirabile territorio di ricerca che rimanda al suo Artefice”[28].
Nel mondo artificiale e auto-posto dell’“uomo-che-vuole” tutto è atto della volontà e tutto è perciò serrato nell’immanenza e nella sua immancabile e disperata ironia. A questo mondo, in cui trascendenza, posizione degli scopi e conoscenza sono, sicut umbrae, finzioni della volontà, si oppone il mondo reale che ha in Dio un autore esterno, trascendente, razionale e libero, e che, proprio perché creato secondo un principio razionale (San Tommaso direbbe: conformemente alla lex aeterna) e quindi liberamente, obbedisce a un fine: qui “ogni cosa ha un significato e una perfezione da realizzare”[29].
L’uomo, che è creatura e partecipa dell’ordine del creato, è razionale e ordinato a un fine; conosce il proprio fine come riflesso, nel proprio intelletto, della legge in base alla quale fu creato ed è governato l’intero creato; e può raggiungere questo fine osservandolo, al principio, in quanto legge naturale o morale. La realtà del mondo creato, il fine del mondo e il fine dell’uomo, la realtà stessa del Creatore stanno di fronte all’uomo e lo trascendono, sicché esclusivamente in rapporto a queste realtà l’uomo è in tutto l’“uomo-che-conosce”, l’uomo la cui volontà può determinarsi realmente rispetto al bene e al vero, alla verità (rispetto alla quale il valore è soltanto un idolo), e così divenire “volontà ideale”[30].
In questo sistema ogni atto di legislazione avviene nell’ambito della previa determinazione della conoscenza e della volontà rispetto al bene e alla verità in modo tale da contribuire a fondare, a ogni livello sociale, un ordinamento politico e giuridico giusto e stabile perché fondato sulla (conoscenza della) realtà e sui suoi ordini.

Il fabbro e il nocchiero

Come è noto, conformemente alla metafora del De regimine principum di San Tommaso d’Aquino[31], la previa determinazione della conoscenza e della volontà rispetto al bene e alla verità naturale corrisponde all’arte del carpentiere che costruisce la nave e la governa, mentre la nave per raggiungere il proprio porto ha bisogno del nocchiero. All’interno di questa stessa metafora il carpentiere rappresenta la potestà del principe che deve fondare, dare ordine e guidare lo Stato al bene naturale; il nocchiero l’autorità del Pontefice che indica all’intera società statale, al di là del conseguimento del bene naturale, la via per la contemplazione dell’ulteriore e ultimo bene  sovrannaturale, della Verità di Dio.
Soprattutto ai suoi primordi la modernità giuridica ha spesso recepito la metafora di San Tommaso, amputandola tuttavia della parte sul nocchiero. Con tale operazione si è ora voluto neutralizzare il conflitto religioso ora cercare eguali diritti umani (così de Vitoria e Suarez) nella comune umanità.
Ne sono tuttavia scaturite due principali conseguenze. Da una parte, anche se non si è necessariamente dovuto subito proclamare l’etsi Deus non daretur, l’eliminazione del nocchiero dal sistema ha favorito l’inizio del processo di secolarizzazione compiutosi con la reine Rechtslehre; dall’altra assieme al Pontefice è scomparsa dal sistema un’auctoritas capace di pronunciare universalmente il contenuto del diritto con l’ulteriore conseguenza dell’evoluzione delle comunità politiche verso la sovranità – anch’essa, insieme alla secolarizzazione dei principi giuridici, fondamentale momento genetico del positivismo giuridico. Si vuol insomma dire che le comunità politiche, che, per definizione, sono potestates (e non auctoritates), si trovarono nella condizione di pronunciare originariamente il contenuto del diritto non con un atto di autorità, ma di voluntas, dando di fatto inizio alla legislazione moderna.
Mario Palmaro dimostra chiaramente di non trascurare alcuno di questi due processi e considera entrambi problematici o meglio falsi sviluppi cui porre rimedio.
Per il “filosofo del diritto” è evidente che, se privato dell’indicazione di Dio, il sistema dell’“uomo-che-conosce” è destinato alla corruzione e al ribaltamento nella sua antitesi dell’“uomo-che-vuole”. Infatti “l’uomo senza Dio si costruisce degli idoli, nessuno dei quali è in grado di soddisfare l’esigenza che l’uomo ha del vero Assoluto. Il sistema normativo perde la sua forza, perché separato irrimediabilmente dalla sua radice metafisica. Perciò un idolo abbatte l’altro, un codice di norme decreta il fallimento del codice precedente”. E ancora con maggior evidenza si osserva che se “l’ipotesi di Dio non è razionalmente contemplabile né egli è conoscibile dalla ragione umana, allora tutto il sistema normativo ricade sotto il ‘volontarismo’ arbitrario dell’uomo”[32].
Quanto al secondo processo - che si estende al primo se si ritiene che l’indicazione di Dio, al di là dalla conoscenza naturale della sua esistenza disponibile a ogni uomo, è nella competenza del Pontefice -, esso non emerge direttamente nelle pagine che sono state qui esaminate. Tuttavia è cosa del tutto palese che Mario Palmaro considerava l’autorità della Chiesa e del Papa come momenti necessari di chiusura e di perfezione di un ordinamento giuridico e politico reale – perché appunto il Papa indica Dio e i suoi misteri a tutte le genti e pronuncia universalmente lo jus e la regola morale come nessuno Stato può fare; alla stessa stregua in cui vedeva nella profonda crisi attuale della Chiesa un preoccupante fattore di distruzione (anticristica) del mondo degli uomini e dei suoi ordinamenti.
Ciò è ben testimoniato da molti testi scritti in collaborazione con Alessandro Gnocchi, soprattutto l’intervista al superiore della Fraternità Sacerdotale San Pio X Monsignor Bernard Fellay[33]La bella addormentata[34] e gli articoli pubblicati ne il Foglio a partire dall’ottobre del 2014[35]. Ma è forse nella lettera scritta al direttore della Nuova Bussola Quotidiana Riccardo Cascioli che Mario Palmaro, a pochi mesi dalla sua morte, colse in tutta la sua immediatezza il nesso tra la crisi della Chiesa e la tragica dissoluzione degli ordinamenti civili: “Il mio problema è la Chiesa cattolica. Il problema è che in questa vicenda, in questo scatenamento planetario della lobby gay, la Chiesa tace. Tace dal Papa fino all’ultimo cappellano di periferia. E se parla, il giorno dopo Padre Lombardi deve rettificare, precisare, chiarire, distinguere. … Il problema è nostra Madre la Chiesa, che ha deciso di mollarci nella giungla del Vietnam: gli elicotteri sono ripartiti e noi siamo rimasti giù, a farci infilzare uno dopo l’altro dai vietcong relativisti”[36].

Jus Mos Fas

Il 9 marzo 2014 il “filosofo del diritto” Mario Palmaro se ne andò da questo mondo ben consapevole di avere indossato degnamente fino all’ultimo le insegne del proprio status, perché seppe, come quasi nessun giurista sa più fare, coniugare nella sua opera e nella sua vita i pilastri che ressero il più grande degli imperi, l’impero per il quale pregarono i martiri e che fu infine cristiano – jus, mos e fas.  




[1] W. Wilhelm, Metodologia giuridica nel secolo XIX, Milano 1974, Giuffré, p. 93.
[2] C. Schmitt, La tirannia dei valori, cur. F. Volpi, Milano 2008, Adelphi, passim.
[3] Si veda soprattutto, M. Palmaro, Aborto e 194. Fenomenologia di una legge ingiusta, Milano 2008, Sugarco; e Idem, Eutanasia: diritto o delitto? Il conflitto tra i principi di autonomia e di indisponibilità della vita, Torino 2012, Giappichelli.
[4] L. Galantini -  M. Palmaro,  Relativismo giuridico. La crisi del diritto positivo nello Stato moderno, Milano 2011, Vita & Pensiero. Si tratta dei seguenti testi: Il relativismo come fondamento della democrazia? Joseph Ratzinger e il problema della fondazione dei diritti umani (pp. 35-46), Hans Kelsen e le radici convenzionali delle democrazie procedurali (pp. 47-61) e Il diritto in crisi. Hans Sedlmayr, la rivoluzione dell’arte moderna e la rivoluzione del diritto moderno (pp. 63-76).
[5] M. Palmaro, Il relativismo come fondamento della democrazia?, cit., p. 36.
[6] Ibidem, p. 44. Corsivo mio.
[7] Esemplarmente già G. W. F. Hegel, Zum Mechanismus, Chemismus, Organismus und Erkennen, in Idem, Wissenschaft der Logik, Bd.II, GW., vol. 12, 1981, pp. 259-298; it.: Idem, Sul meccanismo, il chimismo, l’organismo e il conoscere, Trento 1996, Verifiche.
[8] Fondamentale la svolta in I. Kant, Critica del giudizio, Bari 2005, Laterza, pp. 179-180: “Se è dato invece soltanto il particolare e il giudizio deve trovare l’universale, esso è semplicemente riflettente. … Il giudizio riflettente, che è obbligato a risalire dal particolare della natura all’universale, ha dunque bisogno di un principio, che esso non può ricavare dall’esperienza perché è un principio … Questo principio trascendentale il Giudizio riflettente può dunque darselo esso stesso come legge, non derivarlo da altro” (c.m.). A ben vedere in quest’ultima proposizione è contenuta in nuce tutta la problematica della moderna giurisprudenza.
[9] Vedi R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, Milano 1988, Giuffré, pp. 62-66. Corsivo mio.
[10] M. Palmaro, Il relativismo come fondamento della democrazia?, cit., p. 37 ss.
[11] Ibidem, p. 40. Sul concetto di occasionalismo vedi le puntuali osservazioni di K. Löwith, Storia e fede, Bari 2000, Laterza, p. 97.
[12] M. Palmaro, Il diritto in crisi. Hans Sedlmayr, la rivoluzione dell’arte moderna e la rivoluzione del diritto moderno, cit., p. 71.
[13] Così M. Haase, Grundnorm Gemeinwille Geist, Tübingen 2004, Mohr Siebeck, p. 59. Si veda in prospettiva E. Kaufmann, Critica della filosofia neokantiana del diritto, Napoli 1992, ESI, passim, che ravvisa nel normativismo kelseniano il risultato della rimozione della metafisica dal sistema di Kant.
[14] M. Palmaro, Il diritto in crisi, cit., p. 65.
[15] Così G. Benn, Gesammelte Werke, Bd. III, Stuttgart 1996,  definiva poeticamente il rapporto tra il “nulla” e il suo rivestimento estetico: “Das ist der Mensch von heute,
/ das Innere ein Vakuum,
/ die Kontinuität der Persönlichkeit
/ wird gewahrt von den Anzügen,
/ die bei gutem Stoff zehn Jahre halten – Questo è l’uomo d’oggi, / il vuoto all’interno / la continuità della personalità / è garantita dai vestiti / che, se di buona stoffa, durano dieci anni”.
[16] Così lo stesso M. Palmaro, Hans Kelsen e le radici convenzionali delle democrazie procedurali, cit., pp. 59-61. In particolare sul finire di questo scritto individua una ben precisa linea di pensiero: Marsilio da Padova (1275-1343) che introduce la genesi convenzionale dello Stato; Niccolò Machiavelli (1469-1527) che coniuga, secondo occasione e convenienza, convenzionalità e geometria del potere; Jean Bodin (1530-1596) che introduce il concetto di sovranità senza tuttavia negare Dio come limite del potere; Ugo Grozio (1573-1646) che fonda convenzionalmente la sovranità etsi Deus non daretur; Galileo (1564-1642) e Cartesio (1596-1650) che teorizzano e introducono il pensiero geometrico; Thomas Hobbes (1588-1679) che “dà piena attuazione politica agli sviluppi del pensiero moderno” fondando convenzionalmente la sovranità e attribuendo un potere geometrico al principe; Hans Kelsen (1881-1973) che “realizza la congiunzione fra le geometrie legali e il modello democratico moderno”.
[17] Così lo stesso M. Palmaro, Hans Kelsen e le radici convenzionali delle democrazie procedurali, cit., pp. 59-61.
[18] H. Kelsen, Il problema della sovranità, Milano 1989, Giuffré, pp. 461-469.; Idem, Teoria generale del diritto e dello Stato, Vicenza, 1963, Comunità, pp. 391-392, 394. La tesi del monismo della “civitas maxima” (anche nella biasimata forma del solipsismo statale) sostenuto da Kelsen si invera, oltre che nella negazione dell’autonomia dei corpi politici intermedi e della proprietà individuale nello Stato, nel toglimento del pluralismo degli Stati sovrani e dunque in una perfetta sincronia del genere umano.
[19] M. Palmaro, Il diritto in crisi, cit., p. 64.
[20] M. Palmaro, Il relativismo come fondamento della democrazia?, cit., pp. 41-42.
[21] H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., pp. 391-392, 394.
[22] M. Haase, Grundnorm Gemeinwille Geist, cit., pp. 59 ss.
[23] M. Palmaro, Hans Kelsen e le radici convenzionali delle democrazie procedurali, cit., p. 59.
[24] Ibidem, p. 58: “I fondatori di quel nuovo Stato non avrebbero potuto scrivere alcuna Dichiarazione d’indipendenza, se non avessero affermato anche una ‘verità sull’uomo’. Una verità non arbitraria, ma riconosciuta grazie all’esistenza della legge naturale”.
[25] M. Palmaro, Il diritto in crisi, cit., p. 68.
[26] Ibidem, p. 40.
[27] Soprattutto J. Ratzinger, L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Siena 2009, Cantagalli, p. 50.
[28] M. Palmaro, Il relativismo come fondamento della democrazia?, cit., p. 41.
[29] Ibidem, p. 37.
[30] Ibidem, pp. 37-40
[31] Tommaso d'Aquino, De regimine principum, Siena 1981, Cantagalli, pp. 56 ss.
[32] M. Palmaro, Il diritto in crisi, cit., p. 69, 76.
[33] A. Gnocchi - M. Palmaro, Tradizione. Il vero volto. Chi sono e che cosa pensano gli eredi di Lefebvre. Intervista a Monsignor Bernard Fellay, Milano 2009, Sugarco.
[34] A. Gnocchi - M. Palmaro, La Bella addormentata. Perché dopo il Vaticano II la Chiesa è entrata in crisi. Perché si risveglierà, Firenze 2011, Vallecchi
[35] Poi raccolti con un’introduzione di Giuliano Ferrara in A. Gnocchi - M. Palmaro, Questo Papa piace troppo, Casale Monferrato 2014, Piemme.
[36] L’intero testo può essere consultato in http://www.lanuovabq.it/it/articoli-il-fumo-di-satana-nella-chiesa-8142.htm.

Fonte: A. Gnocchi (cut.), Mario Palmaro. Il buon seme fiorirà, Fede & Cultura, Verona 2015.

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