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venerdì 23 ottobre 2015

"Ogni contratto matrimoniale tra cristiani è di per sé un sacramento": vero o falso?

All’indomani della pubblicazione delle ultime tredici relazioni dei circoli minori del Sinodo dei Vescovi, alcuni affermano che la relazione del circolo A di lingua spagnola (moderatore il cardinale honduregno Oscar Rodríguez Maradiaga, relatore il cardinale panamense Lacunza Maestrojuán) appare la più spregiudicata.

Più moderata sarebbe invece la relazione del circolo di lingua tedesca (moderatore il cardinale di Vienna Christoph Schönborn, relatore il vescovo di Berlino Heiner Koch), di cui fanno parte anche i cardinali Kasper, Marx e Müller.
Sbalorditivo appare, tuttavia, un capoverso di quest'ultima che contraddice evidentemente la dottrina tradizionale:
l’assioma «ogni contratto matrimoniale tra cristiani è di per sé un sacramento» deve essere rivisto”.
Queste le motivazioni:
“In società cristiane non più omogenee o in Paesi con impronte culturali e religiose differenti, non si può presupporre una comprensione cristiana del matrimonio nemmeno tra i cattolici. Un cattolico senza fede in Dio e nella sua manifestazione in Gesù Cristo non può contrarre automaticamente un matrimonio sacramentale contro, o addirittura senza, la sua consapevolezza e la sua volontà. Manca l’intenzione di volere, con questo atto, almeno ciò che la Chiesa intende con esso. È vero che i sacramenti non si realizzano attraverso la volontà di chi li riceve, ma non lo fanno nemmeno senza o addirittura contro la stessa; o quantomeno la grazia rimane sterile, poiché non viene accolta con libera intenzione con la fede che è data dall’amore”.

Come conciliare tale affermazione con la dottrina tradizionale?
Diamo la parola al Piolanti (I Sacramenti, Firenze, 1960, 654).
“Il sacramento del matrimonio non è una qualità esterna aggiunta al contratto coniugale celebrato da due cristiani, per cui non è possibile contrarre un valido matrimonio senza che sia perciò stesso anche sacramento.
Si tratta di dottrina certa, anzi ritenuta “proxima fidei” dalla S. R. Rota (AAS, 1919, p. 933), poiché si basa su esplicite dichiarazioni di Pio VI, Ep. ad Episcopum Motulensem (1788); di Pio IX, Syllabus (1864), proposizione 66 e 73; di Leone XIII, Enc. Arcanum (1880); di Pio XI, Enc. Casti Connubii (1930); del Codice di Diritto Canonico.

Pertanto i fedeli che seriamente fanno il contratto, ipso facto celebrano il sacramento, anche se ignorano o non tengono in alcuna considerazione la dignità del sacramento. Al contrario, se con un atto positivo della volontà escludono dal contratto la dignità del sacramento, in modo che non intendano assolutamente fare il matrimonio nel caso che sia obiettivamente sacramento, il matrimonio è invalido, perché verificandosi la condizione, elidono con la seconda intenzione assoluta, la prima che è condizionata”

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