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martedì 14 aprile 2015

FSSPX: specificazioni sul riconoscimento governativo in Argentina

MiL è stata fra i primi a diffondere la notizia del riconoscimento da parte del Governo Argentino della Fraternità Sacerdotale San Pio X "persona giuridica"  facente parte dell'Arcidiocesi di Buenos Aires come «associazione di diritto diocesano». 

Su Rorate Caeli leggiamo oggi  le specificazioni della Fraternità Sacerdotale San Pio X e le positive riflessioni della Redazione 

 "...evento che dimostra la volontà di Roma e della Chiesa cattolica in Argentina di riconoscere la Fraternità San Pio X come cattolica, nonostante delle importanti differenze canoniche e dottrinali. (La Fraternità San Pio X) è dunque un'istituzione cattolica che  non è una chiesa indipendente ne' un' istituzione scismatica." 

"Una notizia e dei chiarimenti dall'organo di comunicazione DICI circa il riconoscimento da parte del governo argentino della Fraternità San Pio X come istituzione della Chiesa Cattolica Romana. 
La notizia è stata annunciata oggi: la Repubblica Argentina ha ufficialmente riconosciuto la Fraternità San Pio X come istituzione della Chiesa Cattolica Romana. 
Dal sito di notizie internazionale della Fraternità San Pio X, DICI.ORG, apprendiamo la loro interpretazione attraverso alcune notizie che forniscono alcuni importanti dettagli  e dei necessari chiarimenti su questo evento che è fonte di gioia per la nostra Fraternità Sacerdotale. 
[...] Argentina: lo Stato d' Argentina ha riconosciuto amministrativamente la Fraternità San Pio X . 
Il 12 aprile 2015, il quotidiano argentino Clarin ha annunciato la decisione del segretario di religione, Ambasciatore Guillermo Oliveri R., pubblicata nel bollettino ufficiale della Repubblica Argentina il 9 aprile 2015; secondo  la quale  la Fraternità San Pio X è stata riconosciuta in Argentina come persona giuridica ed è stata conseguentemente aggiunta al Registro degli Istituti di vita Consacrata nel quale sono elencati tutti gli ordini cattolici e tutte le congregazioni religiose presenti nello Stato. 
Questa decisione è stata resa possibile, tra le altre formalità richieste dalla legge, dalla risolutiva lettera dell'Arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Mario Aurelio Poli, indirizzata al Segretario di religione.
(La lettera del Cardinale) ha completato  le procedure iniziate nel 2011 dalle autorità della Fraternità. 
Nella citata lettera l'arcivescovo di Buenos Aires ", ha espressamente richiesto che 'la Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria' (Fraternità di San Pio X) deve essere considerata come un'associazione di diritto diocesano,fino al momento in cui avrà trovato l'inquadramento giuridico definitivo nella Chiesa universale, essendo questa una condizione necessaria per tutte le congregazioni religiose presenti in Argentina. 
Il documento del cardinale Poli non ha alcuna autorità canonica, perché non può sostituirsi all'autorità romana che da solo può risolvere lo status canonico della Società. 
Si tratta semplicemente di una procedura che consente allo Stato di Argentina a prendere una decisione amministrativa fino a quando "verrà concesso un quadro giuridico definitivo (per la Società) nella Chiesa universale."
Il commento conclusivo di Rorate Caeli: 

"E' importante sapere che in Argentina, le Congregazioni Religiose Cattoliche possono esercitare solo il loro apostolato in un quadro amministrativo e giuridico condizionato dalla loro iscrizione nel registro degli Istituti di Vita Consacrata, su espressa raccomandazione dell'Autorità Ecclesiastica. 
Il fatto che il Cardinale Poli, che succede al  Cardinale Bergoglio  sulla Sede Arcivescovile di Buenos Aires, abbia autorizzato tutto questo ci fa legittimamente  ritenere che quella decisione non è stata presa senza aver doverosamente consultato Papa Francesco. 
Tuttavia, pare che si tratti di una procedura strettamente amministrativa nel solo contesto ristretto della Repubblica Argentina". 

***
 TRADUZIONE dell'articolo di Adelante a La Fe

A grande richiesta usufruendo della gentile collaborazione di una lettrice argentina di MiL riusciamo a fornire la traduzione dell'ormai famoso articolo di Adelante a la Fe .
"Nella Gazzetta Ufficiale Argentina troviamo le seguenti informazioni: a richiesta dell'arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Poli, è concessa alla Fraternità San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefebvre, lo status di "Associazione di diritto diocesano, Società di Vita Apostolica " e si riconosce " che la fraternità è accreditata come una persona giuridica pubblica DENTRO LA CHIESA CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico". 
Con tutta la prudenza che riguarda il non avere una migliore informazione per valutare con precisione l'esatta portata di questo articolo, al di là delle formalità di legge, non sembra sconsiderato interpretare questo importante gesto del cardinale Poli come un grande movimento di avvicinamento - forse la punta di un iceberg - che permette d'aspettarsi con ottimismo un esito felice a breve termine a livello globale. 
AGGIORNAMENTO 13/4: 
Abbiamo chiesto ad un prestigioso giurista argentino di farci una valutazione di questa notizia, soprattutto nel senso se si possa interpretare come una mera formalità giuridica od una procedura amministrativa, un "gesto" normale verso altre organizzazioni con problemi canonici -giuridici o confessioni, con lo spirito "ecumenico" di facilitare l'assistenza finanziaria, ch'è quasi l'unico dubbio che potrebbe sorgere ai neofiti della legislazione argentina. 
Questa è la risposta: 
"La Chiesa Cattolica in Argentina ha uno status unico e speciale. Secondo il codice civile è una persona giuridica di diritto pubblico, con uno status diverso da qualsiasi altra associazione del Paese. Inoltre, il governo argentino è costituzionalmente obbligato a sostenere la religione Cattolica Apostolica Romana. Nessun'altra religione ha tale status. 
Sono riconosciute dal Ministero degli affari religiosi, ma sono associazioni civili come una società od un club sportivo. E 'impossibile per un ente cristiano non cattolico che possa essere incorporato nella Chiesa Cattolica come persona giuridica di diritto pubblico. Che poi i culti evangelici, musulmani o ebrei ricevono sussidi statali è un'altra cosa, ma non vi è alcun obbligo di concedere dei sussidi come avviene, ad esempio, con lo stipendio dei Vescovi. La risoluzione è unica ed inoltre è stato anche una procedura che chiaramente ha cominciato il Primate Cardinale Mario Aurelio Poli. A mio parere si tratta di un gesto unico , che supera anche i progressi fatti da Benedetto XVI". 
Come sottolineato da tutti i media, non è concepibile che un tale gesto sia stato effettuato senza il consenso di Roma, che può indicare, come abbiamo detto, un futuro riconoscimento canonico della Fraternità San Pio X a tutti i livelli. 
Non molto tempo fa, è stata segnalata come possibile la formula di un riconoscimento unilaterale di Roma, ad experimentum, e senza documenti dottrinali. 
Bisognerà aspettare. 
Riproduciamo la risoluzione ufficiale: 

 Risoluzione 25/2015 Bs. As., 2015/03/17 

VISTO 

 il file No. 9028/2015 del Registro del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E CULTO, legge n. 24.483 ed il suo decreto regolamentare n. 491 del 21 SETTEMBRE 1995,

e CONSIDERANDO
 
Che sotto il Protocollo n° 084/15 del 23 febbraio 2015, l'arcivescovo di Buenos Aires, il Cardinale Mario Aurelio POLI chiede che la "Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria" (Fraternità Sacerdotale San Pio X) venga considerata, fino a trovare il quadro giuridico definitivo nella Chiesa universale, come un'Associazione di Diritto Diocesano, come disciplinato dal canone 298 del Codice di Diritto Canonico, in fieri d'essere una Società di Vita Apostolica, con tutti i benefici che ad essa spetta ed anche nel rispetto di tutti gli obblighi di cui è competente il Vescovo diocesano. 
Che detta fraternità è accreditata come persona giuridica pubblica nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico. 
Che secondo i propri statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, la fraternità è una società sacerdotale di vita comune senza voti, a imitazione delle società per le Missioni Estere (conf. Capitolo I, articolo 1, Statuti della Fraternità degli Apostoli Gesù e Maria). 
Che l'articolo 3, comma f), del Dlgs 491/95 che autorizza la registrazione nel Registro creato dalla legge n. 24483, per le persone giuridiche riconosciute dall'autorità ecclesiastica che sono simili o analoghi agli Istituti di Vita Consacrata e società di vita apostolica. 
Che l'istituzione richiedente abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa vigente, accompagnando il suoi statuti, decreto d'erezione e di memoria, secondo le disposizioni della legge n. 24.483. 
Che corrisponde accettare la presente iscrizione ogni volta che il richiedente rientra nei termini previsti dalla regola 3, comma f), del Dlgs 491/95. 
Che la presente misura è rilasciata in esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 17 del Dlgs 491/95. Pertanto, 
IL SEGRETARIO DI CULTO DETERMINA: 
ARTICOLO 1 - Si riconosce come persona giuridica la "Fraternità degli Apostoli di Gesù e Maria" (Fraternità Sacerdotale San Pio X), Associazione di Diritto Diocesano, con sede sociale e indirizzo speciale in via Venezuela N ° 1318, CITTA' AUTONOMA DI BUENOS AIRES, che è registrato con il numero trecent'ottantuno (381) del Registro di Istituti di Vita Consacrata. 
ARTICOLO 2 - Si concede a suddetta entità il carattere d'entità di bene pubblico a tutti gli effetti del caso. 
ARTICOLO 3 - Si renda noto che la suddetta persona giuridica è beneficiaria dal trattamento previsto dall'articolo 20, comma e), della legge sull'imposta sul reddito (testo del 1997). 
ARTICOLO 4 - Comunicare, pubblicare, presentare alla Direzione Nazionale del Registro Ufficiale ed archiviare. - 
Amb. WILLIAM R. OLIVERI, Segretario di Culto". 

[È possibile verificare queste informazioni collegandosi sul sito della Gazzetta Ufficiale Argentina indicando sul motore di ricerca la risoluzione 25 del 2015] http://www.adelantelafe.com/la-fsspx-reconocida-en-argentina-como-parte-de-la-iglesia-catolica-romana/

Επίσης, σε μας τους αμαρτωλούς ( A.C.)