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lunedì 11 giugno 2012

Spettacolo blasfemo di Castellucci a Milano: richiesta di archiviazione della denuncia di offesa alla religione. Atto di opposizione dell'Avv. Guerini

L'Avv. Piero Guerini (Presidente e Portavoce nazionale dell'associazione NO194 e dell'omonimo comitato) ci comunica che il Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Ferdinando Pomarici , ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti del regista Romeo Castellucci per il procedimento aperto a seguito di denuncia depositata unicamente dall'Avv. Guerini, come precisato dallo stesso PM nel suo provvedimento, per violazione degli artt. 403 e 404 c.p. dopo lo spettacolo "Sul concetto di volto nel figlio di Dio", andato in scena a Milano il 24-1-2012 presso il teatro Franco Parenti .
La richiesta di archiviazione viene motivata con la tesi secondo cui nella fattispecie oggetto di vilipendio non sarebbe il volto di Gesù Cristo ma , al limite , il quadro su cui esso sarebbe raffigurato e che la non colpevolezza del regista sarebbe comprovata dall'analisi della sceneggiatura dell'opera .
Avverso tale richiesta, l'Avv. Guerini ha presentato nei termini di legge, ora scaduti, l'opposizione che ci autorizza a pubblicare alla luce della rilevanza della vicenda, ampiamente trattata a suo tempo dai media, così come sono stati pubblicati analoghi atti per fatti sempre di rilevanza pubblica (citata per tutti l'opposizione presentata dall'Avv. Giuliano Pisapia contro la richiesta di archiviazione presentata a favore del sig. Placanica per la morte del sig. Carlo Giuliani a Genova ).



***



AVANTI LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
AVANTI IL GIP
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO



NEL PROCEDIMENTO N. 4573/2012-MOD. 21 RGNR PROMOSSO SU DENUNCIA DELL’AVV. PIETRO GUERINI NEI CONFRONTI DEL SIG. ROMEO CASTELLUCCI , DELLA SUA COMPAGNIA E DEI RESPONSABILI DEL TEATRO PARENTI

OPPOSIZIONE EX ARTT. 408 TERZO COMMA E 410 CPP AVVERSO RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEPOSITATA DAL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. FERDINANDO POMARICI IL 20-4-12 , CON AVVISO DI DEPOSITO NOTIFICATO ALLO SCRIVENTE IL 31-5-12 E TERMINE SCADENTE LUNEDI’ 11-6-12

Il sottoscritto, nella sua duplice veste di unico denunciante e di avvocato iscritto nel relativo albo del foro di Bergamo, regolarmente esercente la professione, insiste nel chiedere che il signor Pubblico Ministero, previa prosecuzione delle indagini, provveda all’esercizio dell’azione penale nei confronti del sig. Romeo Castellucci e degli altri indagati per i delitti di cui agli artt. 403 e 404 c.p. e che venga all’uopo fissata udienza avanti il Gip territorialmente competente .
La richiesta di archiviazione oggetto della presente opposizione verte su due princìpi , uno di merito e uno probatorio , assolutamente non condivisibili, al punto di apparire frutto di una forzatura e distorsione del significato più ovvio della legge .
1 ) VALUTAZIONE DELLA RICORRENZA O MENO DI UN OGGETTO DI CULTO RIFERITA ALL’OPERA IMBRATTATA IN SE’ E NON AL VOLTO DI GESU’ CRISTO CHE ESSA RAFFIGURA
Nel suo provvedimento il Dott. Pomarici, dopo aver individuato nel sottoscritto l’unico soggetto avente depositato denuncia dopo lo svolgimento della rappresentazione teatrale de qua , sostiene testualmente che “nella fattispecie oggetto di vilipendio sarebbe la riproduzione di un’opera pittorica di Andrea Mantegna, rappresentante il visò di Gesù sicché deve fondatamente dubitarsi che siffatto dipinto costituisca un oggetto di culto, indipendentemente da quanto in esso dipinto. Si vuole cioè rimarcare la differenza tra un generico ed anonimo crocifisso , che costituisce oggetto di attenzione e quindi di culto, non per la qualità artistica della scultura, ma esclusivamente per il corpo di Gesù che in esso viene rappresentato, dall’opera artistica , la cui valenza opera solo ed esclusivamente per le capacità raffigurative dell’artista , e che non viene, infatti , apprezzata per l’oggetto che rappresenta, ma per le modalità artistiche con cui l’oggetto viene rappresentato “ .
In pratica , offesi sarebbero , al limite , gli eredi del Mantegna , asserito autore del dipinto.
E’ di tutta evidenza che, ragionando a tale stregua, i delitti contestati dovrebbero considerarsi già abrogati prima di un intervento del potere legislativo in tal senso, in violazione dei princìpi fondamentali del nostro Stato, in quanto Stato di Diritto, e della divisione dei poteri che ad esso si ricollega .
Risponde, infatti, del reato di cui all’art. 404 c.p. ( offesa a un confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) :
-chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto , nonché
-chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto .
a ) Anzitutto , è sin troppo palese che è l’immagine stessa di Gesù Cristo ad essere oggetto di culto , non certo il pezzo di materia su cui essa è raffigurata .
Certo, che l’immagine di Gesù Cristo venga raffigurata su un oggetto, questo è in sé affermazione scontata e che, comunque, non dovrebbe certo sorprendere chi, valutando la denuncia laicamente come si premette nella richiesta di archiviazione, dovrebbe escludere in radice il verificarsi di impalpabili apparizioni .
Ma è di tutta evidenza che se non costituisse oggetto di culto per un cristiano l’immagine di Gesù Cristo, ciò si tradurrebbe nella inverosimile conclusione che i cristiani sono fedeli senza culto, elemento essenziale di ogni confessione religiosa, termine quest’ultimo che, nel caso di specie, non viene riferito ad un’improvvisata setta, ma ad una religione che vanta un tradizione bimillenaria e 2 miliardi e 100 milioni di fedeli su tutto il pianeta .
A confermare l’ovvio ha provveduto la stessa Suprema Corte , precisando da sempre che: “Agli effetti dell’art. 404 c.p. costituisce cosa oggetto di culto quella che si adora , come il crocifisso , l’immagine sacra , la reliquia etc “ (cfr sentenza , sez. II, 28-10-1966 , n. 2419 , senza successiva pronunce contrarie ), a smentire la singolare esclusività del crocifisso come possibile oggetto di culto per il cristiano, disposta ed evocata nel provvedimento oggi impugnato .
b ) Anche volendo discriminare tra oggetto ed oggetto, poi, l’asserzione secondo l’immagine di Gesù non possa costituire oggetto di culto per un cristiano se riprodotta su un dipinto è non solo del tutto fuori da ogni logica, ma addirittura smentita dalla storia planetaria degli ultimi due mila anni.
In primo luogo, sul piano logico, va sottolineato che il reato in oggetto tutela “cose che formino oggetto di culto“ , espressione non solo ampia, come sottolineato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, ma pure inequivocabilmente rivolta ad attribuire esclusiva rilevanza alla sensibilità percettiva della collettività.
Orbene , è di comune comprensione che se il 99% degli italiani ignora chi sia stato Mantegna e, comunque, non è in grado di identificare in quella raffigurazione un quadro del Mantegna, anche perché non trattasi di quel dipinto ma di una sua mera rappresentazione più o meno similare, il 100% dei nostri connazionali, atei compresi, è ben consapevole chi sia stato Gesù Cristo.
Guardando quella figura imbrattata, almeno il 99% della popolazione nazionale vede Gesù Cristo imbrattato, non l’asserito quadro del Mantegna.
In secondo luogo, sotto il profilo più strettamente storico, l’assunto di fondo affermato dal PM, diretto ad una lettura esclusivamente artistica dell’immagine, ignora che l’immagine di Gesù Cristo è raffigurata di regola proprio su dipinti, anche di splendida fattezza e di valore artistico sicuramente tale da competere con quello del Mantegna, che sono esposti nelle chiese e che costituiscono un inestimabile patrimonio artistico, soprattutto, tra l’altro, nel nostro paese.
A meno che si voglia, in adesione a forme di radicalismo ateistico ad oggi sconosciute, declassare e, comunque, convertire ogni chiesa in pinacoteca.
Ebbene sostenere che questi dipinti, esposti in pubblici luoghi di culto, non rappresentino oggetto di culto per i fedeli, che frequentano le chiese, significa cadere in un’evidente contraddizione in termini.
Ecco che l’imbrattamento dell’immagine di Gesù Cristo integra pacificamente il reato, quanto meno, previsto dal secondo comma dell’art. 404 c.p., a prescindere dalla sostanza con la quale tale atto viene compiuto.
Alleghiamo, al riguardo, le immagini e le cronache della rappresentazione che sono state riportate sul web e dalla stampa dell’atto di imbrattamento, non allegate alla denuncia, effettuata nell’immediatezza della rappresentazione, e quindi tali da scongiurare la declaratoria di inammissibilità della presente opposizione, in quanto ulteriori elementi di prova ( DOCC. A-D ) .
Immagini e cronache che confermano l’imbrattamento e che, ad abundantiam, attestano che la materia con la quale è stata sprezzantemente imbrattata l’immagine di Gesù Cristo era (o era tale da poter essere ragionevolmente ritenuta ) fecale, tanto più per il fetore inequivocabile diffuso in sala in presenza di più o meno entusiasti spettatori.
Ebbene ciascuno di noi valuti se non percepirebbe come offensivo nei propri riguardi l’imbrattamento della propria immagine raffigurata su un dipinto , anche di eccellente portata artistica, tanto più se effettuato con il ricorso a materia fecale.
Il carattere offensivo di una rappresentazione, anche artistica, ha costituito il fondamento per una moltitudine di condanne per diffamazione, a cui non si è sottratta persino la satira, che avrebbe come ampia portata giustificatoria la sua vocazione canzonatoria e disincantata.
Non si riesce davvero a comprendere come debba essere pacifica la punibilità per un fatto integrante un reato perseguibile a querela, come quello di cui all’art. 596 bis c.p., ed essere esclusa quella per analogo fatto riguardante delitti perseguibili d’ufficio, come quelli in oggetto.
Se un cittadino può legittimamente sentirsi offeso come singolo ed essere tutelato giuridicamente per la propria offensiva rappresentazione (in spettacoli e persino in vignette), tale tutela, stante il disposto di cui agli artt. 404 e 403 c.p., deve considerarsi parimenti sussistente quando egli venga offeso come fedele in relazione agli identici atti che vengono compiuti verso il figlio di Dio che si è fatto carne , vero Dio oltreché vero uomo.
E, dopo aver sottolineato con il PM che per la ricorrenza dei delitti in questione è addirittura sufficiente il dolo generico, che la condotta del sig. Castellucci avesse quella finalità offensiva è confermato dall’ulteriore documentazione prodotta come DOCC. A , B e D, che attiene ad un’intervista rilasciata dallo stesso prima dello spettacolo del gennaio scorso , in cui egli ha affermato chiaramente di voler, con la rappresentazione teatrale oggetto di denuncia, “ tirare della merda in faccia a Dio “ .
A questo punto, quindi, dopo aver preso contezza di tale inequivocabile dichiarazione confessoria, che parrebbe addirittura dimostrare come il Castellucci avesse letto gli articoli di legge in questione prima di sceneggiare la rappresentazione per essere certo della propria condanna, si può concludere che negare il carattere offensivo di quell’opera nei confronti di Gesù Cristo e di riflesso verso i cristiani significhi conferire alla propria persona una natura ultraonnipotente, tale da meritare maggior tutela giuridica (che rivendicherebbe in sede penale , se ad essere oltraggiata fosse la propria immagine) rispetto a quella riconoscibile a colui che viene considerato, a torto o a ragione, da oltre due miliardi di umani il Creatore, tra l’altro secondo una religione monoteistica.
Analoghe conclusioni in termini di colpevolezza e , a maggior ragione , di doveroso rinvio a giudizio, valgono per il reato di cui all’art. 403 c.p.., essendo pacificamente riscontrabili in quella rappresentazione offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, tali dovendosi ritenere i credenti di fede cristiana, ingiuriati, dileggiati ed irrisi nella figura che rappresenta la religione che essi professano.
2 ) ANALISI DELLA COLPEVOLEZZA SULLA BASE DELLA SOLA SCENEGGIATURA
Il secondo princìpio su cui si fonda la richiesta di archiviazione è di carattere probatorio ed è ugualmente censurabile.
Non si può valutare il carattere offensivo di un’opera solo sulla base della sceneggiatura.
La lettura della stessa, infatti, si riferisce ad una valutazione che l’indagato (o chi nella Sua compagnia per lui e per se stesso ) fa del proprio operato, fonte che, se ritenuta di per sé unicamente attendibile, escluderebbe il 90% delle condanne nel nostro sistema giudiziario .
E’ mai possibile che un regista risulti in una sceneggiatura relativa ad una sua opera colpevole di un reato?
Ciò che rileva, come ovvio, è l’oggetto della rappresentazione per come appalesatosi in pubblico, giacché le norme invocate non puniscono i pensieri e le dichiarate intenzioni dell’autore , ma la raffigurazione pubblica del suo lavoro .
Anche a voler concedere, è sicuramente lodevole occuparsi del proprio genitore ammalato, ma ciò non deve aggiuntivamente implicare il disprezzo verso un’immagine sacra, non sussistendo nel nostro ordinamento alcuna scriminante specifica in materia.
Se volessi fare un film per sensibilizzare il pubblico sulla condizione degli anziani, non potrei insultare impunemente Castellucci imbrattando in pubblico di materia fecale il suo ritratto, cospargendolo di sputi e (come avvenuto nella versione francese, ulteriore elemento a dimostrazione dell’inequivocabile intenzione dell’indagato) facendolo oggetto di un lancio di granate, ciò per quanto artistica possa essere ritenuta la mia opera.
Nella fattispecie occorre riscontrare se anche una comunità religiosa , come quella cristiana, possa essere oggetto di tutela giuridica nel nostro ordinamento , attraverso la mera applicazione di norme esistenti da decenni (poi estese a tutte le confessioni) ed a ciò pacificamente finalizzate, o se tali disposizioni debbano ritenersi tacitamente abrogate per via giurisprudenziale, in violazione dello Stato di diritto e della divisione dei poteri, quindi anche del potere giudiziario da quello legislativo.


PQM


il sottoscritto Avvocato, alla luce della mancata intervenuta abrogazione degli artt. 404 e 403 c.p. , opponendosi alla richiesta di archiviazione 20-4-2012, con avviso di deposito notificato il giorno 31-5-2012 e termine ultimo di opposizione fissato per lunedì 11-6-2012, insiste affinché venga effettuata un’integrazione e prosecuzione delle indagini nel procedimento di cui trattasi [indicando quale oggetto dell’investigazione suppletiva il carattere e l’intenzione blasfemi dell’azione incriminata e quali ulteriori elementi di prova la documentazione allegata al presente atto da A ad E nonché l’audizione delle persone sotto enunciate da a) a d) informate dei fatti] e in ogni caso, anche previa fissazione di udienza ex art. 410 cpp , perché venga esercitata l’azione penale e formulata l’imputazione verso i soggetti indicati in denuncia, quindi il sig. Romeo Castellucci, gli appartenenti alla sua compagnia teatrale e i responsabili del teatro Parenti, quanto meno per i delitti di cui agli artt. 404 e 403 c.p., con l’adozione, per quanto di competenza, da parte del Giudice di tutti i provvedimenti di legge e del caso .
Si allegano:
OMISSIS
Si indicano come persone informate dei fatti, in quanto presenti alla rappresentazione tanto da essere autrici di articoli pubblicati dalla stampa nazionale, le sigg.re o drsse :
OMISSIS
Con ossequio e deferenza .
Clusone (Bg) , 4 giugno 2012 .

AVV. PIETRO GUERINI

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