Post in evidenza

Il delegato di papa Francesco per il Giubileo dice che nessuno sarà escluso dal grande evento cattolico #giubileo2025

Vi proponiamo – in nostra traduzione – l’articolo di Cristina Cabrejss, pubblicato il 23 dicembre sul sito dell’ Agencia EFE , in cui si rip...

martedì 17 gennaio 2012

Lo spettacolo blasfemo di Milano è forse sopra la legge?

La pseudo arte al di sopra della legge
di Gianfranco Amato, da Corrispondenza Romana del 10.01.2012




Sull’opera blasfema del soi-disant artista Romeo Castellucci vorrei aggiungere al mio personale sdegno di cattolico, due considerazioni di carattere giuridico e politico.
Primo aspetto. Non vi è dubbio che l’atto finale della rappresentazione – ovvero colpire con oggetti ed imbrattare di escrementi il volto di Cristo raffigurato dal Salvator Mundi di Antonello da Messina – costituisca un atto di vilipendio nei confronti di un’immagine che formi oggetto di culto. Ebbene non si può non notare come il nostro ordinamento giuridico preveda ancora la fattispecie penale di cui all’art. 404, secondo comma.
Si tratta del reato di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
, recentemente modificato dall’art. 8 della L. 24 febbraio 2006, n. 85, il quale prevede che «chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».
E la dottrina insegna che per cose oggetto di culto si intendono quelle verso le quali si tributa il culto come ad esempio « “le immagini sacre» (MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, p. 39). La stessa dottrina, poi, chiarisce che il bene tutelato da quella norma penale s’inquadra nel «sentimento religioso della pluralità di fedeli che si riconoscono in una determinata confessione religiosa» (M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, RIDPP 2007, p. 498). Tra l’altro, si tratta di reato procedibile d’ufficio.
Non si comprende, quindi, come si possa tollerare una così evidente violazione di quel bene giuridico penalmente tutelato, soprattutto di fronte alla solerzia mostrata da molti Procuratori della Repubblica nell’intervenire in un’analoga fattispecie di reato, ovvero l’art. 292 C.P., quello relativo al vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
Secondo aspetto.
Romeo Castellucci opera attraverso la compagnia d’arte denominata Societas Raffaello Sanzio, destinataria di finanziamenti pubblici.
A tal riguardo segnalo un’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Franca Chiaramonte, ed altri nove colleghi dell’allora partito Democratici di Sinistra, con cui si chiedeva ragione, al Ministro competente, della “riduzione” dei finanziamenti alla della Societas Raffaello Sanzio, denunciando tale fatto come una scandalosa violazione del diritto di espressione, di per sé intollerabile in uno stato democratico.

L’interrogazione merita di essere integralmente riportata.
«Interrogazione a risposta in Commissione 5-02916 presentata da FRANCA CHIAROMONTE mercoledì 25 febbraio 2004 nella seduta n.428
CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, CARLI, CAPITELLI, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. –
Al Ministro per i beni e le attività culturali. [...]

Per leggere l'interrogazione si vada al sito Corrispondenza Romana, e cliccare qui

Nessun commento:

Posta un commento