BUON SENSO - UAAR : 3 a 0
Il primo gol era stato segnato quando la Corte di Cassazione italiana aveva statuito che il crocefisso è l'unico simbolo religioso che si può esporre in aule di scuole e di tribunali (Link); il raddoppio è giunto grazie alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha dichiarato che il crocefisso nelle aule scolastiche non viola alcun diritto umano; (link).
Il terzo gol è la seguente bella notizia raccontata a pagina 13 di Avvenire di oggi 1° dicembre 2011, da cui è tratto il seguente articolo a firma di G. Giambassi (si trova anche sulle pagine de IlMessaggero.it e nel blog di A. Tornielli, Sacri Palazzi, con il consueto tono ironico e graffiante).
Ulteriore successo della "libertà cattolica", o per meglio dire, del Buon senso, visto che i vari ricorsi erano manifestamente infondati e ... pretestuosi.
Copie dell'esemplare Decreto di rigetto del ricorso firmato il 6 maggio 2011 dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e del Parere vincolante del Consiglio di Stato (21.04.2010) si trova sul sito di CulturaCattolica.it, che per primo ha dato ieri l'annuncio della sconfitta -non solo legale- dell'UAAR.
Siamo certi che questo Provvedimento segnerà un orientamento!
Al Avv. Gianfranco Amato i nostri sinceri complimenti per aver saputo prontamente e mirabilmente mettere le proprie capacità professionali al servizio della difesa della Chiesa e dei suoi Pastori: Veritas ergo triumphavit!
Ci consola sapere che la Libertà e il Buon Senso hanno trionfato.
Ma ci consola ancor di più sapere che ci sono (ancora) cattolici di buona volontà -come l'avvocato Amato, che noi conosciamo- che sanno vivere e professare anche nel loro lavoro e nella loro quotidianità la fede a Cristo e fedeltà al Suo Vangelo alla Sua Chiesa.
Il primo gol era stato segnato quando la Corte di Cassazione italiana aveva statuito che il crocefisso è l'unico simbolo religioso che si può esporre in aule di scuole e di tribunali (Link); il raddoppio è giunto grazie alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha dichiarato che il crocefisso nelle aule scolastiche non viola alcun diritto umano; (link).
Il terzo gol è la seguente bella notizia raccontata a pagina 13 di Avvenire di oggi 1° dicembre 2011, da cui è tratto il seguente articolo a firma di G. Giambassi (si trova anche sulle pagine de IlMessaggero.it e nel blog di A. Tornielli, Sacri Palazzi, con il consueto tono ironico e graffiante).
Ulteriore successo della "libertà cattolica", o per meglio dire, del Buon senso, visto che i vari ricorsi erano manifestamente infondati e ... pretestuosi.
Copie dell'esemplare Decreto di rigetto del ricorso firmato il 6 maggio 2011 dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e del Parere vincolante del Consiglio di Stato (21.04.2010) si trova sul sito di CulturaCattolica.it, che per primo ha dato ieri l'annuncio della sconfitta -non solo legale- dell'UAAR.
Siamo certi che questo Provvedimento segnerà un orientamento!
Al Avv. Gianfranco Amato i nostri sinceri complimenti per aver saputo prontamente e mirabilmente mettere le proprie capacità professionali al servizio della difesa della Chiesa e dei suoi Pastori: Veritas ergo triumphavit!
Ci consola sapere che la Libertà e il Buon Senso hanno trionfato.
Ma ci consola ancor di più sapere che ci sono (ancora) cattolici di buona volontà -come l'avvocato Amato, che noi conosciamo- che sanno vivere e professare anche nel loro lavoro e nella loro quotidianità la fede a Cristo e fedeltà al Suo Vangelo alla Sua Chiesa.
Roberto
Il vescovo visita la scuola? Il Colle: vietato impedirlo
di G. Gambassi, Avvenire del 1° dic. 2011, pag. 13
di G. Gambassi, Avvenire del 1° dic. 2011, pag. 13
La visita pastorale in una scuola pubblica si può fare. E, anche se c’è chi vorrebbe impedirla, un vescovo ha tutto il diritto di incontrare i ragazzi in aula. Firmato Giorgio Napolitano. Così ha stabilito il capo dello Stato nel decreto che respinge il ricorso straordinario dell’Uaar, l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti, scesa sul piede di guerra contro il vescovo di Grosseto, Franco Agostinelli (foto. n.d.r.), e il terzo Circolo didattico della città toscana che nel 2007 aveva autorizzato il dialogo fra il presule e gli alunni della scuola elementare di via Sicilia.
Un appuntamento che non è «in contrasto con le garanzie di autonomia culturale e libertà di culto» sancite dalla Costituzione e che, anzi, è una «testimonianza sui valori» che fondano «l’esperienza religiosa e sociale di una comunità», si legge nel parere della seconda sezione del Consiglio di Stato che il presidente della Repubblica ha posto a fondamento della sua decisione.
«Si tratta del primo precedente che affronta la questione della visita pastorale in un istituto statale – spiega l’avvocato Gianfranco Amato che ha rappresentato Agostinelli in giudizio –. Ed è uno smacco per l’Uaar. Perché definisce un orientamento preciso di cui si dovrà tenere conto e perché potrà essere utilizzato nei procedimenti che sono pendenti di fronte ai Tar di alcune regioni».
Per arrivare al decreto di Napolitano che è stato notificato alla diocesi di Grosseto nelle scorse ore, ci sono voluti quattro anni. Tutto comincia nel 2007 quando il consiglio del Circolo didattico dà il via libera alla sosta del «viaggio» di Agostinelli. Una volta che la notizia viene resa pubblica, l’Uaar fa recapitare al presule una diffida. «Ma il vescovo non è si lasciato intimorire», racconta il legale. E la mattina del 25 gennaio 2008 varca l’ingresso della scuola per incontrare le classi. Un’iniziativa illegittima, tuona l’Unione degli atei. Che prima riesce a far diventare la vicenda un caso mediatico nazionale e poi sceglie di percorrere le vie legali per bloccare visite analoghe.
Dal punto di vista tecnico, il ricorso chiama in causa il Ministero della pubblica istituzione con l’Ufficio scolastico regionale e si propone di far annullare gli atti che hanno reso possibile l’ingresso del vescovo in aula. A presentarlo il coordinatore della sezione Uaar di Grosseto che è anche genitore di uno degli alunni dell’istituto dove ha fatto tappa Agostinelli. Per l’associazione, l’evento ha un «carattere inequivocabilmente di culto» e non può trovare casa «nell’ambito dell’orario di servizio di un’istituzione educativa statale».
Nulla di più falso, ribattono il Ministero e il vescovo che definiscono «infondato» il ricorso nelle controdeduzioni. Una tesi accolta in pieno dai giudici amministrativi di secondo grado che parlano di una «questione delicata e complessa» con «profili che attengono alla libertà di coscienza e alla funzione di servizio pubblico» delle scuole.
Ma nel merito del caso ci entrano eccome. Per la seconda sezione del Consiglio di Stato, «l’autonomia delle istituzioni scolastiche» che è «didattica e culturale» consente agli organi collegiali di programmare «anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata a interagire». E la visita di un vescovo non è certo un atto di culto ma va letta come un richiamo a quel tessuto connettivo che trova linfa nelle radici cristiane di un territorio. Nessuna violazione dei diritti, quindi. Anche perché – aggiungono i giudici – è stato permesso alle famiglie che lo desideravano di non far partecipare i loro figli alla “lezione” del vescovo «in modo da garantire il principio di imparzialità dell’azione amministrativa». E, si specifica nel parere recepito da Napolitano, iniziative simili possono essere proposte anche «da altre confessioni religiose presenti nel territorio» purché siano portatrici di «valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle libertà individuali e collettive».
Un ulteriore tentativo dell’Uaar per fermare Agostinelli si era tradotto in un ricorso al Tar della Toscana dopo la visita del vescovo in un liceo. «Ma anche questa soluzione – conclude il legale del presule – si è rivelata fallimentare».
di Giacomo Gambassi
Qui, la copia del Decreto di rigetto, del Presidente della Repubblica, sentito il conforme - e vincolante - parere del Consiglio di Stato: LINK su CulturaCattolica.it
Un appuntamento che non è «in contrasto con le garanzie di autonomia culturale e libertà di culto» sancite dalla Costituzione e che, anzi, è una «testimonianza sui valori» che fondano «l’esperienza religiosa e sociale di una comunità», si legge nel parere della seconda sezione del Consiglio di Stato che il presidente della Repubblica ha posto a fondamento della sua decisione.
«Si tratta del primo precedente che affronta la questione della visita pastorale in un istituto statale – spiega l’avvocato Gianfranco Amato che ha rappresentato Agostinelli in giudizio –. Ed è uno smacco per l’Uaar. Perché definisce un orientamento preciso di cui si dovrà tenere conto e perché potrà essere utilizzato nei procedimenti che sono pendenti di fronte ai Tar di alcune regioni».
Per arrivare al decreto di Napolitano che è stato notificato alla diocesi di Grosseto nelle scorse ore, ci sono voluti quattro anni. Tutto comincia nel 2007 quando il consiglio del Circolo didattico dà il via libera alla sosta del «viaggio» di Agostinelli. Una volta che la notizia viene resa pubblica, l’Uaar fa recapitare al presule una diffida. «Ma il vescovo non è si lasciato intimorire», racconta il legale. E la mattina del 25 gennaio 2008 varca l’ingresso della scuola per incontrare le classi. Un’iniziativa illegittima, tuona l’Unione degli atei. Che prima riesce a far diventare la vicenda un caso mediatico nazionale e poi sceglie di percorrere le vie legali per bloccare visite analoghe.
Dal punto di vista tecnico, il ricorso chiama in causa il Ministero della pubblica istituzione con l’Ufficio scolastico regionale e si propone di far annullare gli atti che hanno reso possibile l’ingresso del vescovo in aula. A presentarlo il coordinatore della sezione Uaar di Grosseto che è anche genitore di uno degli alunni dell’istituto dove ha fatto tappa Agostinelli. Per l’associazione, l’evento ha un «carattere inequivocabilmente di culto» e non può trovare casa «nell’ambito dell’orario di servizio di un’istituzione educativa statale».
Nulla di più falso, ribattono il Ministero e il vescovo che definiscono «infondato» il ricorso nelle controdeduzioni. Una tesi accolta in pieno dai giudici amministrativi di secondo grado che parlano di una «questione delicata e complessa» con «profili che attengono alla libertà di coscienza e alla funzione di servizio pubblico» delle scuole.
Ma nel merito del caso ci entrano eccome. Per la seconda sezione del Consiglio di Stato, «l’autonomia delle istituzioni scolastiche» che è «didattica e culturale» consente agli organi collegiali di programmare «anche incontri con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata a interagire». E la visita di un vescovo non è certo un atto di culto ma va letta come un richiamo a quel tessuto connettivo che trova linfa nelle radici cristiane di un territorio. Nessuna violazione dei diritti, quindi. Anche perché – aggiungono i giudici – è stato permesso alle famiglie che lo desideravano di non far partecipare i loro figli alla “lezione” del vescovo «in modo da garantire il principio di imparzialità dell’azione amministrativa». E, si specifica nel parere recepito da Napolitano, iniziative simili possono essere proposte anche «da altre confessioni religiose presenti nel territorio» purché siano portatrici di «valori coerenti con i principi di tolleranza e rispetto delle libertà individuali e collettive».
Un ulteriore tentativo dell’Uaar per fermare Agostinelli si era tradotto in un ricorso al Tar della Toscana dopo la visita del vescovo in un liceo. «Ma anche questa soluzione – conclude il legale del presule – si è rivelata fallimentare».
di Giacomo Gambassi
Qui, la copia del Decreto di rigetto, del Presidente della Repubblica, sentito il conforme - e vincolante - parere del Consiglio di Stato: LINK su CulturaCattolica.it
Nessun commento:
Posta un commento