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sabato 24 settembre 2016

AMORIS LAETITIA SURVIVAL KIT

di Don Alfredo M. Morselli


AMORIS LAETITIA SURVIVAL KIT


 Catechismo dei farisei lanciatori di pietre,
unici esclusi dalla misericordia,
per sopravvivere alla tempesta ereticale
scatenatasi dopo Amoris laetitia




Ai fedeli cattolici così confusi circa la dottrina della fede riguardo al matrimonio dico semplicemente: “leggete e meditate il Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1601-1666. E quando sentite qualche discorso sul matrimonio, anche se fatto da sacerdoti, vescovi, cardinali, e verificate che non è conforme al Catechismo, non ascoltateli. Sono ciechi che conducono altri ciechi”



Card. Carlo Caffarra[1]


 DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Sottopongo quanto ho scritto al giudizio della Chiesa Cattolica Romana e intendo fin d'ora per ritrattato tutto quello che dovesse risultare, per suo insindacabile giudizio, non in perfetta conformità con la sana dottrina.


INDICE 

1 - La morale oggettiva vs la morale caso per caso

2 - Il matrimonio che persiste vs il cosiddetto matrimonio fallito.

3 - Evitare confessioni invalide e sacrileghe e 
non mangiare e bere “la propria condanna” (1 Cor 11,29)

vs

Comunione libero tutti.



I - Alcuni principi fondamentali

ovvero

la morale oggettiva

(la morale che si basa sulla stessa natura dell’uomo, sulla grazia e sulle leggi universali  naturali e rivelate; secondo essa la bontà dell’azione umana dipende dall’oggetto in cui è impegnata e, oltre che dalle circostanze in cui è compiuta, dall’intenzione che la muove)

vs

la morale caso per caso

(la morale delle condizioni o circostanze reali e concrete nelle quali bisogna agire e secondo le quali spetta alla coscienza individuale - chiusa gelosamente in sé e resa arbitra assoluta delle sue determinazioni - giudicare e scegliere).


* * *

1.       D. Esistono degli atti atti intrinsecamente cattivi che sono sempre peccato mortale, se commessi con piena avvertenza e deliberato consenso, e che quindi non possono essere giudicati caso per caso?

R.        Sì, “ci sono atti che per se stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono sempre gravemente illeciti a motivo del loro oggetto; tali la bestemmia e lo spergiuro, l'omicidio e l'adulterio. Non è lecito compiere il male perché ne derivi un bene” (CCC 1756).


2.         D. Le circostanze possono rendere buona un’azione intrinsecamente cattiva?

R.        No,”le circostanze, in sé, non possono modificare la qualità morale degli atti stessi; non possono rendere né buona né giusta un'azione intrinsecamente cattiva” (CCC 1754).

3.         D. È possibile valutare se un atto sia moralmente buono o meno considerando solo l’intenzione e le circostanze?

R.        No; è “sbagliato giudicare la moralità degli atti umani considerando soltanto l'intenzione che li ispira, o le circostanze (ambiente, pressione sociale, costrizione o necessità di agire, ecc) che ne costituiscono la cornice” (CCC. 1756).

4.         D. La morale dell’oggetto potrebbe non essere opportunamente applicata all’esperienza pastorale concreta, in particolare nei casi più critici?

R.        No; infatti “il Magistero della Chiesa […] presenta le ragioni del discernimento pastorale necessario in situazioni pratiche e culturali complesse e talvolta critiche” (S. Giovanni Paolo II)[2].

5.         D. Dio comanda cose impossibili ad osservarsi?

R.        No, ”Nessuno, poi, per quanto giustificato, deve ritenersi libero dall'osservanza dei comandamenti, nessuno deve far propria quell'espressione temeraria e proibita dai padri sotto pena di scomunica, esser cioè impossibile per l'uomo giustificato osservare i comandamenti di Dio”  (Concilio di Trento)[3].

6.         D. Come Dio non comanda cose impossibili?

R.        Dio non comanda cose impossibili ordinando di resistere a qualunque tentazione, ma ordinando “ammonisce di fare ciò che puoi, e di chiedere ciò che non puoi e aiuta perché tu possa” (Concilio di Trento)[4].

7.         D. Dio permette che siamo tentati oltre le nostre forze?

R.        No: ”Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo per poterla sostenere” (1 Cor 10,13).

8.         D. Come la Chiesa ha dichiarato vero il giudizio che non bisogna violare i comandamenti di Dio anche nelle circostanze più gravi?

R.        La Chiesa propone l'esempio di numerosi santi e sante, che hanno testimoniato e difeso la verità morale fino al martirio o hanno preferito la morte ad un solo peccato mortale. Elevandoli all'onore degli altari, la Chiesa ha canonizzato la loro testimonianza e dichiarato vero il loro giudizio, secondo cui l'amore di Dio implica obbligatoriamente il rispetto dei suoi comandamenti, anche nelle circostanze più gravi, e il rifiuto di tradirli, anche con l'intenzione di salvare la propria vita” ( San Giovanni Paolo II)[5].

9.         D. È lecito commettere un peccato per favorire, ad esempio, l’educazione dei figli avuti al di fuori del legittimo matrimonio?

R.        No, “non è lecito, neppure per ragioni gravissime, fare il male, affinché ne venga il bene, cioè fare oggetto di un atto positivo di volontà ciò che è intrinsecamente disordine e quindi indegno della persona umana, anche se nell'intento di salvaguardare o promuovere beni individuali, familiari o sociali” (Paolo VI)[6].

10.       D. Che cosa è la coscienza?

R.        “La coscienza, all’atto pratico, è il giudizio circa la rettitudine, cioè la moralità, delle nostre azioni, sia considerate nel loro abituale svolgimento, sia nei loro singoli atti”. (Paolo VI)[7].

11.       D. Quali sono le note principali della coscienza?

R.        Le note principali “sono queste: la sua necessità e la sua insufficienza” (Paolo VI)[8].

12.       D. Spiegate perché la coscienza è necessaria.

R.        La coscienza è necessaria perché “la bontà dell’azione umana dipende dall’oggetto in cui è impegnata e, oltre che dalle circostanze in cui è compiuta, dall’intenzione che la muove (Cfr. S. TH. I-IIæ, 18, 1-4); ora questa complessa specificazione dell’azione, se vuol essere umana, implica un giudizio soggettivo, immediato di coscienza, che poi si sviluppa nella virtù regolatrice dell’azione stessa, la prudenza”. (Paolo VI)[9].

13.       D. Spiegate perché la coscienza è insufficiente.

R.        La coscienza è insufficiente perché da sola “non basta. Anche se essa porta in se stessa i precetti fondamentali della legge naturale (Cfr. Rom. 2, 2-16). Occorre appunto la legge: e quella che la coscienza offre da sé alla guida della vita umana non basta; dev’essere educata e spiegata; dev’essere integrata con la legge esterna, sia nell’ordinamento civile - chi non lo sa? - e sia nell’ordinamento cristiano - anche questo: chi non lo sa? -. La «via» cristiana non ci sarebbe nota, con verità e con autorità, se non ci fosse annunciata dal messaggio della Parola esteriore, del Vangelo e della Chiesa” (Paolo VI)[10].

14.       D. Perché la coscienza non è arbitra del valore morale delle azioni ch’essa suggerisce?

R.        “Perché essa è interprete d’una norma interiore e superiore; non la crea da sé. Essa è illuminata dalla intuizione di certi principi normativi, connaturali nella ragione umana (cfr. S. Th., I, 79, 12 e 13; I-II, 94, 1); la coscienza non è la fonte del bene e del male; è l’avvertenza, è l’ascoltazione di una voce, che si chiama appunto la voce della coscienza, è il richiamo alla conformità che un’azione deve avere ad una esigenza intrinseca all’uomo, affinché l’uomo sia uomo vero e perfetto. Cioè è l’intimazione soggettiva e immediata di una legge, che dobbiamo chiamare naturale, nonostante che molti oggi non vogliano più sentir parlare di legge naturale” (Paolo VI)[11].

15.       D. La ragione umana può creare essa stessa la norma morale?

R.        No. “La giusta autonomia della ragione pratica significa che l'uomo possiede in se stesso la propria legge, ricevuta dal Creatore. Tuttavia, l'autonomia della ragione non può significare la creazione, da parte della stessa ragione, dei valori e delle norme morali. Se questa autonomia implicasse una negazione della partecipazione della ragione pratica alla sapienza del Creatore e Legislatore divino, oppure se suggerisse una libertà creatrice delle norme morali, a seconda delle contingenze storiche o delle diverse società e culture, una tale pretesa autonomia contraddirebbe l'insegnamento della Chiesa sulla verità dell’uomo” (S. Giovanni Paolo II)[12].

16.       D. Può un colloquio con un sacerdote rendere lecita un’azione intrinsecamente cattiva?

R.        No; il sacerdote ha il dovere di spiegare la malizia di un’atto intrinsecamente cattivo: “nel campo della morale come in quello del dogma, tutti si attengano al Magistero della Chiesa e parlino uno stesso linguaggio” (Paolo VI)[13].

17.       D. I precetti negativi della legge naturale - quali ad esempio non bestemmiare, non spergiurare, non commettere omicidio, non commettere adulterio (cf. CCC 1756) - sono universalmente validi?

R.        “I precetti negativi della legge naturale sono universalmente validi: essi obbligano tutti e ciascuno, sempre e in ogni circostanza. Si tratta infatti di proibizioni che vietano una determinata azione semper et pro semper, senza eccezioni, perché la scelta di un tale comportamento non è in nessun caso compatibile con la bontà della volontà della persona che agisce, con la sua vocazione alla vita con Dio e alla comunione col prossimo. È proibito ad ognuno e sempre di infrangere precetti che vincolano, tutti e a qualunque costo, a non offendere in alcuno e, prima di tutto, in se stessi la dignità personale e comune a tutti” (S. Giovanni Paolo II)[14].

18.       D. Chi commette un peccato mortale è privo della grazia di Dio?

R.        Sì, infatti “Il peccato mortale è una possibilità radicale della libertà umana, come lo stesso amore. Ha come conseguenza la perdita della carità e la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia” (CCC 1861).



II - “Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio” (Mc 10,11-12 )

ovvero

Il matrimonio che persiste

vs

il cosiddetto matrimonio fallito.


* * *

19.       D. L’unione matrimoniale dell'uomo e della donna è indissolubile in ogni caso?

R.        “Nella sua predicazione Gesù ha insegnato senza equivoci il senso originale dell'unione dell'uomo e della donna, quale il Creatore l'ha voluta all'origine: il permesso, dato da Mosè, di ripudiare la propria moglie, era una concessione motivata dalla durezza del cuore; [Cf Mt 19,8] l'unione matrimoniale dell'uomo e della donna è indissolubile: Dio stesso l'ha conclusa. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi” (Mt 19,6 )” (CCC 1614).

20.       D. L’indissolubilità del matrimonio è un’esigenza irrealizzabile?

R.        “Questa inequivocabile insistenza sull'indissolubilità del vincolo matrimoniale ha potuto lasciare perplessi e apparire come un'esigenza irrealizzabile [Cf. Mt 19,10 ]. Tuttavia Gesù non ha caricato gli sposi di un fardello impossibile da portare e troppo gravoso, [Cf. Mt 11,29-30] più pesante della Legge di Mosè” (CCC 1615).

21.       D. Come è possibile rimanere fedeli al matrimonio indissolubile, in mezzo a tante difficoltà?

R.        “Venendo a ristabilire l'ordine iniziale della creazione sconvolto dal peccato, [Gesù] stesso dona la forza e la grazia per vivere il matrimonio nella nuova dimensione del Regno di Dio” (CCC 1615).

22.       D. Come gli sposi potranno capire il senso originale del matrimonio e viverlo con l'aiuto di Cristo?

R.        “Seguendo Cristo, rinnegando se stessi, prendendo su di sé la propria croce [Cf. Mc 8,34] gli sposi potranno capire” [Cf. Mt 19,11] il senso originale del matrimonio e viverlo con l'aiuto di Cristo. Questa grazia del Matrimonio cristiano è un frutto della croce di Cristo, sorgente di ogni vita cristiana” (CCC 1615).

23.       D. Chi causa il divorzio pecca gravemente?

R.        Sì, perché “il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno” (CCC 2384).

24.       D. In quali condizioni si trova un coniuge che contrae un nuovo matrimonio meramente civile?

R.        “Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio” (CCC 1650). Inoltre Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente” (CCC 2384).

25.       D. La Chiesa può riconoscere come valida una nuova unione se era valido il primo matrimonio?

R.        No, anche se oggi, “in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio”(Mc 10,11-12 ), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio” (CCC 1650).

26.       D. È possibile applicare ad una relazione adulterina il principio per cui se mancano alcune espressioni di intimità, «non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 51)?

R.        No; essendo l’adulterio un grave peccato eil peccato il principio attivo della divisione - divisione fra l'uomo e il Creatore, divisione nel cuore e nell'essere dell'uomo, divisione fra gli uomini singoli e fra i gruppi umani, divisione fra l'uomo e la natura creata da Dio -, soltanto la conversione dal peccato è capace di operare una profonda e duratura riconciliazione dovunque sia penetrata la divisione (San Giovanni Paolo II)[15].

27.       D. La rottura di un rapporto adulterino danneggia i figli nati dalla nuova unione e costituisce una nuova colpa?

R.        Non è scritto da nessuna parte che per provvedere ai figli nati dalla nuova unione bisogna avere necessariamente dei rapporti sessuali. Se i divorziati risposati hanno dei figli, possono provvedere loro vivendo in grazia di Dio.


III - Coi Sacramenti non si scherza

ovvero

Evitare confessioni invalide e sacrileghe e
non mangiare e bere “la propria condanna” (1 Cor 11,29)

vs

Comunione libero tutti.


* * *

28.       D. Quali sono le disposizioni per ricevere la santa Comunione?

R.        La consuetudine della Chiesa afferma […] la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso [Cf. 1 Cor 11, 28], affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale” (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti)[16].

29.       D. Qual è il principale ed indispensabile atto del penitente per ricevere l’assoluzione sacramentale?

R.        “Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Essa è “il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1676]” (CCC 1451). Inoltre “'atto essenziale della penitenza, da parte del penitente, è la contrizione, ossia un chiaro e deciso ripudio del peccato commesso insieme col proposito di non tornare a commetterlo, per l'amore che si porta a Dio e che rinasce col pentimento. Così intesa, la contrizione è, dunque, il principio e l'anima della conversione” (San Giovanni Paolo II)[17].

30.       D. Perché è evidente di per sé che l’accusa dei peccati deve includere il proponimento serio di non commetterne più nel futuro?

R.        Perché “se questa disposizione dell’anima mancasse, in realtà non vi sarebbe pentimento: questo, infatti, verte sul male morale come tale, e dunque non prendere posizione contraria rispetto ad un male morale possibile sarebbe non detestare il male, non avere pentimento” (San Giovanni Paolo II)[18].

31.       D. Se uno è scoraggiato per le frequenti cadute o spaventato dalla difficoltà di non peccare, su che cosa deve fondare il pur richiesto proposito di non offendere più Dio?

R.        “Il proposito di non peccare deve fondarsi sulla grazia divina, che il Signore non lascia mai mancare a chi fa ciò che gli è possibile per agire onestamente” (San Giovanni Paolo II)[19].

32.       D. Se una persona teme di ricadere in peccato, può ugualmente avere il buon proposito di non peccare?

R.        Sì; infatti “non pregiudica l'autenticità del proposito, quando a quel timore di ricadere in peccato sia unita la volontà, suffragata dalla preghiera, di fare ciò che è possibile per evitare la colpa” (San Giovanni Paolo II)[20].

33.       D. Viste le premesse suddette, quando è possibile a persone divorziate risposate ricevere l’assoluzione?

R.        L’assoluzione “può essere data «solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[21].

34.       D. Cosa significa in concreto l’espressione “forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio”?

R.        “Ciò importa, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono soddisfare l'obbligo della separazione, "assumano l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi” (S. Giovanni Paolo II, Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, 25-10-1980, § 7). In tal caso essi possono accedere alla comunione eucaristica, fermo restando tuttavia l'obbligo di evitare lo scandalo” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[22].

35.       D. Se un fedele divorziato risposato fosse convinto della nullità del precedente matrimonio, pur non potendola dimostrare nel foro esterno, può accedere ai sacramenti?

R.        “É certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l'accesso all'Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata, poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificamente ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l'uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbliganti in coscienza” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[23].

32.       D. Che cosa comporta se una persona non riconoscesse la mediazione ecclesiale nel riconoscere nullo il precedente matrimonio?

R.        “Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[24].

36.       D. Cosa deve rispondere un sacerdote a un fedele che ritenesse giusto in coscienza di poter accedere all’Eucarestia, pur vivendo more uxorio con persona diversa dal proprio coniuge legittimo?

R.        “I pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa” (Congregazione per la Dottrina della fede)[25].

37.       D. Che cosa presuppone l’errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato?

R.        “L’errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione (Cf. Lett. enc. Veritatis splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178), dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile (Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1085 § 2). Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica” (Congregazione per la Dottrina della fede)[26].

38.       D. Come i sacerdoti possono illuminare la coscienza dei fedeli che non possono accostarsi all’Eucarestia?

R.        “È necessario illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione della recezione dell'Eucaristia. I fedeli devono essere aiutati ad approfondire la loro comprensione del valore della partecipazione al sacrificio di Cristo nella Messa, della comunione spirituale, della preghiera, della meditazione della Parola di Dio, delle opere di carità e di giustizia” (Congregazione per la Dottrina della fede)[27].

39.       D. Che atteggiamento devono avere i sacerdoti confessori nei confronti di chi non riesce ancora ad uscire dallo stato di peccato?

R.        “Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è eminente forma di carità verso le anime. Ma ciò deve sempre accompagnarsi con la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l'esempio nel trattare con gli uomini. Venuto non per giudicare ma per salvare, Egli fu certo intransigente con il male, ma misericordioso verso le persone” (Paolo VI)[28].

40.       D. Che altro aiuto possiamo dare a chi non riesce ancora ad uscire dallo stato di peccato?

R.        Tutti dobbiamo ribadire che “I divorziati risposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l'ascolto della Parola di Dio, l'Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l'impegno educativo verso i figli” (Benedetto XVI)[29].

41.       D. Un’assoluzione, data con leggerezza e contraffatta misericordia a chi non ha le dovute disposizioni, può rendere felice lo stesso penitente?

R.        “Nessuna assoluzione, offerta da compiacenti dottrine anche filosofiche o teologiche, può rendere l'uomo veramente felice: solo la Croce e la gloria di Cristo risorto possono donare pace alla sua coscienza e salvezza alla sua vita”. (San Giovanni Paolo II)[30].

42        D. Perché i divorziati risposati non possono accedere alla Comunione eucaristica?

R.        Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza. (CCC1650)

43.       D. La norma che preclude la ricezione dell’Eucaristia ai divorziati risposati deve essere considerata una sorta di punizione?

R.        No. “Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende di per sé impossibile l'accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[31].

44.       D. Ci sono altri motivi per non ammettere i divorziati risposati all’Eucarestia?

R.        C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio” (Congregazione per la Dottrina della Fede)[32].

45.       D. Maria, debellatrice di tutte le eresie, debellerà anche gli errori più recenti sul matrimonio?

R.        Sì, perché Ella “non accetta che l'uomo peccatore venga ingannato da chi pretenderebbe di amarlo giustificandone il peccato, perché sa che in tal modo sarebbe reso vano il sacrificio di Cristo, suo Figlio” (San Giovanni Paolo II)[33].




[1] «Santità, la prego risponda a queste tre domande su Amoris Laetitia», a c. di Maike Hickson, http://tinyurl.com/hhfqe3f.
[2] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 115.
[3] Decreto sulla giustificazione, 13-1-1547, Sessio VI, cap. 11; cit. da: H. Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, edizione bilingue sulla 40ª edizione (2005) a cura di Peter Hünermann, Bologna: EDB, 2005/5, n. 1536.
[4] Ibidem.
[5] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 91.
[6] Lettera enciclica Humanae Vitae, 25 luglio 1968, § 14.
[7] Udienza generale, Mercoledì, 12 febbraio 1969, http://tinyurl.com/jsywohz.
[8] Udienza generale, Mercoledì, 2 agosto 1972, http://tinyurl.com/jg98cet.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] Udienza generale, Mercoledì, 12 febbraio 1969, http://tinyurl.com/jsywohz.
[12] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 40.
[13] Lettera enciclica Humanae Vitae, 25 luglio 1968, § 28.
[14] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 51.
[15] Esortazione apostolica Reconciliatio et paenitentia, 2-12-1984, § 23.
[16] Istruzione Redemptionis sacramentum, § 80.
[17] Esortazione apostolica Reconciliatio et paenitentia, 2-12-1984, § 31, III.
[18] Lettera al Card. William W. Baum in occasione del corso sul foro interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, 22-3-1996, § 5.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14-9-1994, § 4.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem, § 8.
[24] Ibidem.
[25] Ibidem, § 6.
[26] Ibidem, § 7.
[27] Ibidem, § 6.
[28] Lettera enciclica Humanae Vitae, 25 luglio 1968, § 29.
[29] Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, 22-2-2007, § 29.
[30] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 120.
[31] Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14-9-1994, § 4.
[32] Ibidem.
[33] Lettera enciclica Veritatis splendor, 6-8-1993, § 120.

1 commento:

  1. E' triste, ma come credente devo riconoscere l'esattezza e il "vincolo" di queste sottolineature teologiche. In fondo sono la semplice "spiegazione" del Catechismo nella sua concreta applicazione.

    Preoccupa il pensiero che documenti come questo, come quelli del Magistero, vengono letti e meditati da pochi. Implicano, infatti, impegno e fatica mentale.

    Mi propongo di dare al documento ampia diffusione.


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