Qui di seguito pubblichiamo il testo e l'immagine di due responsa della Pontificia Commissione dell'Ecclesia Dei dello scorso 06 novembre 2012.
Dal Sito Rorate Coeli, che traduce in inglese dalla fonte originaria polacca, apprendiamo che i dubia quaeritentur all'Ecclesia Dei erano:
Dal Sito Rorate Coeli, che traduce in inglese dalla fonte originaria polacca, apprendiamo che i dubia quaeritentur all'Ecclesia Dei erano:
1) E' possibile al fedele assolvere il precetto domenicale con la partecipazione ad una Messa celebrata da un prete della F.S.S.P.X, se il fedele non è "contrario alla validità o alla legittimità della S. Messa o ai Sacramenti celebrati nella forma ordinaria o contro il Romano Pontefice quale Supremo Pastrore della Chiesa Universale", e quella è la sola opportunità nella zona in cui si trova di partecipare ad una S. Messa nella forma extraordinaria (di cui il fedele è molto devoto)?
2) Il decreto della Congregazione dei Riti (n. 4184) e la decisione di Codesta Pontificia Comissione (n. 24/92), relativo alla possibilità di servire come suddiacono durante la Messa in forma extraordinaria, si applica anche ai seminaristi diocesani (che non sono cioè seminaristi degli Istituti eretti dalla Pontifcia Commissione 'Ecclesia dei') e che già hanno ricevuto la veste?
Qui appresso i responsa della Commissione.
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Una nostra traduzione:
PONTIFICIA COMMISSIO
"ECCLESIA DEI"
"ECCLESIA DEI"
Prot. n. 39/2011L
Città del Vaticano, 06 NOvembre 2012
Caro Rev.do..........
questa Pontificia Commissione La ringrazia per la Sua gentile lettera del 1° Ottobre 2012:
In Risposta alla Sua prima quaestio, il Dicastero si limeterebbe a rimandarLa alla lettera dal 10 Marzo 2009 scritta dal Papa Benedetto XVI ai confratelli Vescovi in cui egli affermò:
"Finché la Fraternità non ha una posizione canonica nella Chiesa, anche i suoi ministri non esercitano ministeri legittimi nella Chiesa. Bisogna quindi distinguere tra il livello disciplinare, che concerne le persone come tali, e il livello dottrinale in cui sono in questione il ministero e l’istituzione. Per precisarlo ancora una volta: finché le questioni concernenti la dottrina non sono chiarite, la Fraternità non ha alcuno stato canonico nella Chiesa, e i suoi ministri – anche se sono stati liberati dalla punizione ecclesiastica – non esercitano in modo legittimo alcun ministero nella Chiesa." (Papa Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla rimessione della scomunica dei 4 Vescovi consacrati dall'Arcivescovo Lefevbre, 10.03.2009)
[su questa risposta sibillina, che a prima vista, insieme ad una risposta dello scorso marzo 2012, potrebbe rappresentare -ma che a ben vedere non è- un'inversione di rotta rispetto a prima, sul precetto domenicale - si veda qui - ci riserviamo di preparare un post a breve; n.d.r.]
Con riguardo alla seconda quaestio: il responsum è: affermative.
Con l'augurio di ogni bene, e coi più cordiali saluti, rimango
sinceramente Suo in Cristo.
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Come leggiamo nel blog di Fr.Z, che già aveva trattato questo dubium nel 2009, il secondo responsum dell'Ecclesia Dei conferma quanto già la stessa Pontificia Commissione aveva dichiarato nella citata precedente risposta (prot. 24/92) inviata all'australiana Ecclesia Dei Society, il 7 giugno 1993: "i seminaristi diocesani che hanno ricevuto il ministero dell'accolitato, possono svolgere il ruolo di suddiaconi nelle Messe Solenne se non vi è disponibilità di un chierico in sacris". [n.b. ma NON potrebbe indossare il manipolo, ma solo la tunicella; n.d.r.]Si consideri inoltre che non potrebbe essere diversamente da come confermato dall'Ecclesia Dei, non trattandosi di una decisione arbitraria ma, al contraria fondata su solidi presupposti coerenti con la disciplina liturgica di sempre della Chiesa, in spirito, diremmo, dell'ermeneutica della continuità.
Vediamoli.
Vediamoli.
- Quando nel 15 Agosto 1972 con il Motu Proprio Ministeria Quaedam, con cui riformava la tonsura, gli ordini minori, e il suddiaconato, prescriveva, al n. IV che le funzioni del suddiaconato sarebbero passate al nuovo neoistituto ministero dell' "accolitato" e del "lettorato". Paolo VI aveva inoltre concesso, pur sopprimendo l'ordine del suddiaconato, che, a discrezione delle Conferenze episcopali, l'accolito si sarebbe potuto ancora chiamare "suaddiacono" (ma solo nominalmente).
- Un'altra conferma che l'accolito può legittimamente svolgere, per necessità, il ruolo di suddiacono, la si trova lampante nella descrizione dei suoi compiti, che Paolo VI precisa al n. VI del Ministeria Quaedam. "L'accolito aiuti il Diacono, ministri al Sacerdote. E' suo compito curare il servizio all'atlare, assistere il diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Messa."
- Un'altra conferma che l'accolito può legittimamente svolgere, per necessità, il ruolo di suddiacono, la si trova lampante nella descrizione dei suoi compiti, che Paolo VI precisa al n. VI del Ministeria Quaedam. "L'accolito aiuti il Diacono, ministri al Sacerdote. E' suo compito curare il servizio all'atlare, assistere il diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Messa."
- Anche nelle Istruzioni Generali al Messale Romano N.O., al n. 98 si legge che l'accolito è chiamato a svolgere proprie mansioni che un tempo erano del suddiacono: "servire all'altare, assistere il prete e il diacono. In particolare è suo compito preparare l'altare e i vasi sacri..."
L'Ecclesia Dei quindi conferma per l'accolito un permesso e una facoltà che non armonizza l'attuale disciplina con la precedente: nè stravolge la riforma (evitando così abusi) né contravviene l'antica liturgia (evitando illeciti): gli accoliti -che sono ministri con funzioni che erano proprie del suddiacono- possono legittimamente svolgere il servizio di suddiacono. Con l'avvertenza che ciò sia necessario e inevitabile.
Roberto
Fonte: Nowy Ruch Liturgiczny (il polacco "novus Motus Liturgicus), via Rorate Coeli, via Fr. Z's blog - What does the Prayer really say?