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venerdì 26 gennaio 2024

Vescovo Strickland, "sollevamento" invalido? #francesco

Oltre al recente caso del vescovo americano, durante questo pontificato altri tre vescovi sono stati allontanati e la loro sede dichiarata vacante, in violazione di tutte le disposizioni del diritto canonico. Tanto da far ritenere che il loro ufficio non sia cessato.
QUI i post di MiL su mons. Strickland e sul suo dimissionamento.
Luigi C.

Petar Marija Radelj, La Nuova Bussola Quotidiana, 22-1-24

Dal Papa regnante sono stati "allontanati" quattro vescovi diocesani: il defunto Rogelio Ricardo Livieres Plano (2014), Martin David Holley (2018), Daniel Fernández Torres (2022) e Joseph Edward Strickland (2023). Certo, il Papa ha il diritto e l'obbligo di dotare le Chiese particolari di nuovi pastori, ma il potere delle chiavi non include il diritto che i fratelli nell’episcopato, ai quali per la disposizione divina è stata affidata una Chiesa particolare, possano essere deposti o dismessi senza una precisa procedura.
I vescovi sono, infatti, un'istituzione di diritto divino, posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio (cf. At 20, 28) e trasmetterne l'insegnamento (cf. Denz. 1764-1776). Il diritto canonico stabilisce 18 fatti giuridici immutabili di divina istituzione o disposizione (ex divina ordinatione), che vanno oltre la volontà del legislatore umano: singoli uffici ecclesiastici (can. 145, § 1), i vescovi come successori degli Apostoli (can. 375 § 1), il fatto che coloro che sono costituiti nell’Ordine sacro dell'episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo (can. 1009 § 3). Si tratta di presunzioni inconfutabili (præsumptio iuris et de iure), cioè presunzioni dello stato giuridico e presunzioni del diritto stesso, senza possibilità di provare il contrario. Nessuno, nemmeno il Papa, ha il potere di cambiare ciò che è stato stabilito dalla disposizione divina.

Secondo il can. 183 § 1 del Codice del 1917, il servizio ecclesiastico si perde per rinuncia, privazione, allontanamento, trasferimento e con lo scadere del tempo prestabilito. Nel can. 184 § 1, il Codice del 1983 ha aggiunto un sesto motivo: raggiungimento di una certa età definita dal diritto. Il denominatore comune di tutti questi casi è la perdita (amissio) dell'ufficio ecclesiastico.
Il can. 416 elenca e determina in modo tassativo l'elenco definitivo (numerus clausus) dei quattro casi esclusivi in cui la sede episcopale diviene vacante: con la morte del Vescovo diocesano; con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice; con il trasferimento; con la privazione, intimata al Vescovo.

Quindi, l’allontanamento, il tempo prestabilito trascorso e il raggiungimento di una certa età non costituiscono motivo giuridico valido per la cessazione della carica del vescovo diocesano, ossia che la sua cattedra episcopale possa ritenersi di diritto vacante (sedes vacat) e si possa eleggere un amministratore diocesano o nominare un amministratore apostolico sede vacante (mentre la cattedra è vuota).

Nel bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede, relativo all’allontanamento dei vescovi sopra riferiti (rispettivamente qui, qui, qui e qui) risultano evidenti alcuni punti: che non vi è riferimento ad alcun canone; che il Papa ha deciso che per questi vescovi cessa la «gestione pastorale della diocesi», cioè il servizio di Ordinario del luogo; che non viene notificato alcun procedimento canonico (penale, contenzioso o amministrativo); che il Papa ha nominato temporaneamente amministratori apostolici a capo delle suddette diocesi; che si parla di sede vacante (in tre casi su quattro), ad nutum Sanctæ Sedis (in due casi su quattro) e sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis (una volta su quattro).

Dal punto di vista canonico, la cosa più rilevante di questi comunicati è che la sede episcopale, in quelle diocesi, è divenuta vacante; infatti, è stato nominato un amministratore apostolico fin tanto che la cattedra rimane vacante (sede vacante).

Ora, attenzione ad una distinzione importante. C’è differenza tra rimozione (amotio), normata dai canoni 192-195, e privazione (privatio), normata dal can. 196. Mentre l'allontanamento dal servizio con la rimozione avviene per motivi disciplinari o pastorali, per il bene comune, spesso senza dolo o colpa del titolare del servizio, la privazione ha sempre un significato penale ed è sempre una sorta di punizione contro un crimine o una trasgressione del titolare dell’ufficio.

Nei summenzionati comunicati dell'Ufficio Stampa della Santa Sede, che escono in tre lingue (italiano, inglese, spagnolo), il termine propriamente canonico si trova solo nella versione inglese (removal), mentre in italiano appare un termine (sollevamento) assente nel can. 193, che regola la destituzione dell’ufficio, come anche in spagnolo (relevo). A ben vedere, nemmeno la versione inglese riporta sempre il verbo presente nel Codice (has relieved).
Il can. 193 § 1 prevede, tra l’altro, che non si possa essere «rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto». E che, § 4, «il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto».

Considerato che i comunicati ufficiali non fanno riferimento ad alcun canone, che vengono utilizzate espressioni non previste dal diritto canonico, nemmeno concordi tra loro, e che le stesse decisioni non sono state pubblicate, non è fuori luogo ritenere che l’ufficio di questi vescovi, secondo il diritto canonico, non sia affatto cessato. Anche perché il can. 416 non prevede che sia la rimozione (amotio, removal) la modalità attraverso cui la cattedra vescovile può diventare vacante, ma la privazione (oltre che il decesso, la rinuncia accettata dal Papa e il trasferimento).

L'incarico di questi vescovi avrebbe invece potuto concludersi con la privazione. In questo caso, a norma del can. 196, il vescovo dev’essere informato della privazione (can. 416) e, ancora più importante, è necessaria una procedura penale canonica. Ma i diversi vescovi deposti hanno affermato che non è stata eseguita alcuna procedura, anzi non sono stati neppure informati sui motivi dell'allontanamento.

La privazione dell'ufficio episcopale, inoltre, potrebbe essere solo conseguenza di apostasia, eresia, scisma, blasfemia, partecipazione all'aborto, attacco fisico al Papa, consacrazione arbitraria di vescovi, tentativo di conferire l’Ordine sacro a una donna, violazione del segreto confessionale, benedizione dei peccati. Papa Francesco ha ampliato l'elenco dei crimini per i quali un vescovo può essere messo sotto accusa e privato dell’ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, delitti contro il sesto comandamento, e se ostacola o elude indagini su delitti sessuali. Non c’è traccia di alcun “delitto verbale”.

Tuttavia, in tutti questi casi, la perdita dell'ufficio secondo il diritto canonico può avvenire solo dopo che sia stata eseguita una procedura canonica chiaramente prescritta, sia stata accertata la colpevolezza e la punizione sia stata pronunciata per iscritto. Tutti aspetti che non si sono verificati nei casi dei quattro vescovi “sollevati”.

Dunque, secondo il diritto canonico, questi quattro vescovi non hanno subito propriamente né una rimozione, né una privazione. Come si può dunque affermare che il loro ufficio sia cessato e che la loro sede episcopale sia vacante?