L
Cantuale Antonianum, 14-9-18
Cari sacerdoti e diaconi,
non so se vi siete mai trovati ad usare il Benedizionale attualmente in vigore (trovate i testi del medesimo libro liturgico qui). Comunque, avrete saltuariamente notato che, nella maggior parte delle preghiere "di benedizione" ivi contenute, non è previsto il segno della croce fatto dal ministro, a differenza dell'uso tradizionale di questo gesto.
Molti si chiedono: si deve omettere tale segno perché non è previsto? Non si deve più fare come una volta? Ma è possibile che il segno della vivificante croce, segno cristiano di ogni benedizione, venga dimenticato proprio nei sacramentali che si chiamano appunto "benedizioni"?...
Nel 2002, dieci anni fa giusto oggi, la Congregazione per il Culto divino, proprio per venire incontro ai dubbi e alle perplessità, emise un DECRETO, che vi riporto in originale qua sotto. In esso si stabilisce che a) Si deve sempre fare, da parte del ministro ordinato, il segno della Croce con la mano destra quando si danno le benedizioni alle persone e alle cose, deve essere considerato come "necessario". b) Dove non sia esplicitamente posta la crocetta che indica il momento per tracciare il segno della Croce, lo si deve fare quando si incontrano parole come "benedire" o "benedizione" o equivalenti. c) Se non ci sono nemmeno queste parole - cosa che capita spessissimo con il "nuovo" Benedizionale (CEI 1992) - allora si farà il segno della Croce alla fine della preghiera di benedizione.Non è un caso che questo decreto sia datato 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Santa Croce: è per chi volesse minimizzare l'importanza del segno della Croce il quale, dunque, NON E' FACOLTATIVO nelle benedizioni conferite dai soli ministri ordinati (è ovvio - come chiariscono le rubriche - che i laici non devono utilizzare questo segno, anche nelle benedizioni che possono pronunciare).
URBIS ET ORBIS DECRETUMDe signo sanctae Crucis in benedictionibus semper adhibendoCum ex usitato more semper liturgica viguisset consuetudo, ut in ritibus benedictionis signum crucis adhiberetur, id dextera manu a celebrante super personas aut res describendo, pro quibus misericordia impetratur, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad dirimenda dubia statuit, ut, etiam si textus illius partis Ritualis Romani cui titulus De Benedictionibus silentio signum ipsum praetereatur vel expressa in eo careat mentione temporis opportuni huius actionis, attamen tamquam necessarium in quavis benedictione sacris ministris peragenda supradictum signum crucis usurpetur. Hac vero absente mentione, tempus opportunum habeatur cum textus benedictionis verba benedictio, benedicere vel similia praebeat vel his deficientibus verbis, cum concluditur ipsa oratio benedictionis.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 14 Septembris A. D. 2002, in festo Exaltationis Sanctae Crucis.
GEORGIUS A. card. MEDINA ESTÉVEZ, Praefectus
✠ Franciscus Pius Tamburrino archiep. a Secretis
Trovate il testo in Acta Apostolicae Sedis del 5 novembre 2002, p. 684.
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