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sabato 20 febbraio 2021

Stato della Città del Vaticano: decreto CCCXCVIII in materia di emergenza sanitaria pubblica

Il giorno 8 febbraio 2021, S.Em.za Card. Giuseppe Bertello, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, e S.E.R. Mons. Fernando Vérgez Alzaga, L.C., Segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, hanno firmato il decreto CCCXCVIII in materia di emergenza sanitaria pubblica.
Ve ne riportiamo il testo integrale (collegamenti ipertestuali nostri).
Per ora ricordiamo solo che in una nota esaminata ed approvata dal Sommo Pontefice Francesco nell’udienza concessa in data 17 dicembre 2020 e pubblicata il 21 dicembre 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede chiariva «che la vaccinazione non è, di norma, un obbligo morale e che, perciò, deve essere volontaria» (QUI) e rimandiamo ai prossimi post i commenti.

L.V.

(8 febbraio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO […]

ha promulgato il seguente

DECRETO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

§1. Ai fini del presente decreto, si intende per emergenza di sanità pubblica “un evento o una minaccia imminente di una malattia o condizione di salute, causato da bioterrorismo, epidemia o malattia pandemica, o da agente infettivo nuovo e altamente fatale o tossina biologica, da epidemia o malattia pandemica che pone un rischio sostanziale per un numero significativo di risorse umane o determina incidenti o disabilità permanente o di lunga durata” (WHO, 2001).

§2. L’emergenza sanitaria deve essere affrontata per garantire la salute e il benessere della comunità di lavoro nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni suo membro.

§3. Le misure devono essere adottate secondo il principio di necessità considerando il rischio effettivo per la sanità pubblica e seguendo i criteri di tempestività, adeguatezza e proporzionalità.

§4. Le presenti disposizioni si applicano nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell’ambito della loro specifica condizione giuridica, ai cittadini, ai residenti nello Stato ed al personale in servizio nel Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e nei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate.

Articolo 2
(Competenze)

§1. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato, a norma dell’art. 13 della Legge n. CCLXXIV sul Governo del 25 novembre 2018, quale Autorità sanitaria dello Stato adotta, acquisito il parere della Superiore Autorità, ogni misura di prevenzione, contenimento e gestione, adeguata e proporzionata al manifestarsi ed all’evolversi delle situazioni derivanti da un’emergenza di sanità pubblica.

§2. Il Corpo della Gendarmeria, a norma dell’art. 12, comma 5 della Legge n. CCLXXIV sul Governo del 25 novembre 2018, vigila nel territorio dello Stato e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense nell’ambito della loro specifica condizione giuridica, sull’osservanza delle disposizioni del presente Decreto a tutela della salute pubblica nel rispetto delle esigenze e dei limiti posti dall’ordine pubblico, dall’incolumità pubblica e dalla sicurezza dello Stato.

TITOLO II
PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’EMERGENZA SANITARIA

Articolo 3
(Misure)

Fatto salvo quanto previsto all’art. 2, §1, rientrano tra le misure dirette a prevenire, controllare e contrastare situazioni eccezionali di emergenza sanitaria pubblica:
- la limitazione della circolazione e dell’assembramento di persone;
- il distanziamento fisico, l’isolamento e la quarantena;
- l’adozione di peculiari norme igieniche;
- i protocolli di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI),
- i protocolli terapeutici;
- i protocolli di vaccinazione.

Articolo 4
(Sorveglianza sanitaria nell’ambito lavorativo)

Fatto salvo quanto stabilito in materia dalla Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007 e dal Regolamento tecnico di attuazione del 1º ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, in presenza di un’emergenza di sanità pubblica di cui all’art. 1, §1, l’Amministrazione competente è tenuta ad osservare le direttive di cui all’art. 2, §1 del presente decreto, adottate anche per la tutela della sicurezza e salute del lavoratore o di quanti ad esso affidati o da esso dipendenti in ragione delle mansioni svolte.

Articolo 5
(Agenti biologici)

§1. In presenza di situazioni di dichiarata emergenza di sanità pubblica, ad integrazione di quanto previsto all’art. 19 del Regolamento tecnico di attuazione della Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione competente, su conforme parere della Direzione di Sanità ed Igiene, adotta tutte le misure necessarie volte a ridurre il rischio di esposizione ad agenti biologici e di infezione dai medesimi, compresa la messa a disposizione e la somministrazione di vaccini scientificamente ritenuti idonei a ridurre l’impatto della diffusione e della trasmissione del contagio.

§2. La Superiore Autorità, di concerto con la Direzione di Sanità ed Igiene, in caso di emergenza di sanità pubblica dichiarata ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), valutato il rischio di esposizione all’agente biologico e di trasmissione del contagio, per lo svolgimento di attività lavorative che comportano mansioni di pubblico servizio, di rapporto con terzi o rischiose per la sicurezza della comunità di lavoro, può ritenere necessario avviare una profilassi che preveda la somministrazione di un vaccino a tutela della salute dei cittadini, dei residenti, dei lavoratori e della comunità di lavoro.

Articolo 6
(Provvedimenti nei confronti dei lavoratori)

§1. Fatto salvo quanto previsto al §2 dell’Art. 5, l’Amministrazione può adibire, per il periodo del summenzionato rischio, il lavoratore che, per comprovate ragioni di salute non può sottoporsi alla somministrazione del vaccino, a mansioni differenti, equivalenti o, in difetto, inferiori, garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

§2. Le misure di cui al §2 dell’Art. 5 sono equiparate agli accertamenti sanitari preventivi, periodici e d’ufficio di competenza della Direzione di Sanità ed Igiene. Pertanto, il lavoratore che senza comprovate ragioni di salute rifiuti di sottoporvisi è soggetto alle previsioni di cui all’art. 6 delle Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche del 18 novembre 2011.

TITOLO III
SANZIONI

Articolo 7
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

§1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria pubblica sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell’allegato A del presente decreto.

§2. In caso di recidiva o inadempimento protratto oltre 15 giorni dalla messa in mora, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

§3. Nella determinazione dell’ammontare della sanzione amministrativa, fissata tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal responsabile per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché alla condizione economica e patrimoniale della persona.

Articolo 8
(Controlli ed irrogazione delle sanzioni)

§1. Il Corpo della Gendarmeria, a norma dell’art. 2, §2 del presente decreto, è l’organismo deputato ad intervenire in caso di inosservanza delle disposizioni ivi stabilite ed irrogare le sanzioni di cui all’ Allegato A.

§2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo che precede il Servizio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della Legge N. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del 10 dicembre 2007, è competente a sanzionare le violazioni di cui all’Allegato A.

Articolo 9
(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si rinvia alla Legge n. X Norme generali in materia di sanzioni amministrative dell’11 luglio 2013.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L’originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, otto febbraio duemilaventuno.

Giuseppe Card. Bertello

† F. Vergez L.C.
Seg. G.

ALLEGATO A
VIOLAZIONI E SANZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA

a) Divieto di assembramento - In caso di violazione del divieto di assembramento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico previsto dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 160,00 Euro.

b) Obbligo di utilizzo di D.P.I. e uso corretto - In caso di mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 50,00 Euro.

c) Violazione misure distanziamento sociale - In caso di violazione delle misure di distanziamento sociale stabilite dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 50,00 Euro.

d) Violazione prescrizioni comportamentali - In caso di violazione delle prescrizioni comportamentali in luoghi pubblici o aperti al pubblico stabilite dai provvedimenti emanati dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 160,00 Euro.

e) Violazione a limitazione circolazione, spostamenti - In caso di violazione delle limitazioni di circolazione, spostamento nello Stato, in ingresso ed in uscita dello stesso indicate dalla competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 80,00 a 160,00 Euro.

f) Violazione dell’isolamento fiduciario o della quarantena - Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, quando il trasgressore sia sottoposto a isolamento fiduciario o quarantena per provvedimento della competente Autorità, è irrogata una sanzione amministrativa da Euro 200 a 1.500,00 Euro.







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