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mercoledì 25 marzo 2020

Breaking news: Decreti della Congregazione Dottrina della Fede per sette nuovi prefazi e per la celebrazione di nuovi Santi nel Messale 1962

Breaking news  per la liturgia tradizionale (in parte anticipato QUI da MiL il 7 dicembre scorso).
Pubblichiamo:
  • Il Decreto Quo Magis per l'approvazione di sette nuovi Prefazi (ci risultano quelli per: il SS. Sacramento, Ognissanti (si usa anche per il S. Patrono), la Dedicazione della chiesa - che già erano inseriti nell'appendice del Messale Romano del 1962, edizione francese - , i Martiri, gli Angeli, S. Giovanni Battista, e le Nozze) di cui per ora non è ancora stato pubblicato il testo.  Accogliamo, inter alia,  positivamente il prefazio De Nuptiis, tratto dalle stesse antiche fonti  della tradizionale benedizione nuziale degli sposi.
  • Una allegata Nota Ufficiale di Presentazione di Quo Magis.
  • Il Decreto Cum sanctissima  circa la celebrazione liturgica in onore dei santi canonizzati dopo il 1962, in cui si permette l'uso (facoltativo), con le preghiere del Comune della categoria e aggiungendo il nome del santo, nel giorno deciso dalla Chiesa per la loro festa, eccetto
  • Un allegato con circa settanta santi di maggiore importanza del calendario del 1962 che precederanno sui “nuovi” (che dovessero cadere nello stesso giorno)Ovviamente nulla cambia per le precedenze delle feste di I e II Classe. La memoria dei Santi “nuovi” è facoltativa e qualora cadesse nello stesso giorno di un altro santo del 1962 senza precedenza, si  farà doppia commemorazione nel caso che si festeggi il nuovo santo.
  • Una Nota Ufficiale  di presentazione del Decreto Cum sanctissima circa la celebrazione liturgica in onore dei santi 
A tempo successivo un'analisi più approfondita.
Luigi



CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

DECRETUM

Quo magis altera Ritus Romani forma alteram locupletaret, in Epistula ad universos Ecclesiæ latinæ
Episcopos die VII mensis Iulii a. D. MMVII data[1], censuit Benedictus PP. XVI aliquot ex novis præfationibus veteri Missali esse inserendas.

Cum enim Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” eam sententiam per instructionem Universæ Ecclesiæ confirmavisset[2], eadem Commissio, de mandato eiusdem Benedicti XVI in dicta epistula dato et a fontibus novis veteribusque hauriens, investigationem de aptioribus rationibus præfationum in antiquo Missali adiungendarum aggressa est. Eam vero investigationem ab illa Pontificia Commissione inchoatam Congregatio pro Doctrina Fidei modo absolvit, postquam Litteris Apostolicis die XVII mensis Ianuarii a. D. MMXIX motu proprio datis Summus Pontifex Franciscus omnia munera supra dictæ Commissionis in illam Congregationem transtulit[3].

Quapropter Congregatio pro Doctrina Fidei, consultis nonnullis institutis religiosis, societatibus vitæ apostolicæ, et viris peritis usui antiquiori illigatis, necnon Em.mo Card. Præfecto Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, septem præfationes, uti in adiecto inveniuntur exemplari, probat, et concedit ut a quolibet sacerdote Sacrificium Eucharisticum ad normas Litterarum Apostolicarum Summorum Pontificum secundum Missale Romanum anni MCMLXII celebrante, servatis rubricis appositis, adhiberi possint.

Quæcumque hoc Decreto statuta sunt, a die XIX mensis Martii huius anni, in festo S. Ioseph, Sponsi Beatæ Mariæ Virginis, Confessoris et Ecclesiæ Universæ Patroni, serventur, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Summus Pontifex Franciscus, in Audientia die V mensis Decembris a. D. MMXIX infrascripto Archiepiscopo Secretario Congregationis pro Doctrina Fidei concessa, hoc Decretum ratum habuit et publici iuris fieri iussit.

Datum Romæ, ex Ædibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die XXII mensis Februarii a.D. MMXX, in festo Cathedræ S. Petri Apostoli.

Aloisius F. Card. Ladaria, S.I.

Congregationis pro Doctrina Fidei Præfectus

X Iacobus Morandi
Archiepiscopus tit. Cæretanus
Secretarius

______________________

[1] Benedictus XVI, Epistula ad Episcopos ad producendas Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, de Usu Liturgiæ Romanæ Instaurationi anni 1970 præcedentis, AAS 99 (2007), 798.

[2] Pontificia Commissio “Ecclesia Dei”, Instructio ad exsequendas Litteras Apostolicas Summorum Pontificum a S. S. Benedicto PP. XVI Motu Proprio datas, AAS 103 (2011), 413-420, n. 25.

[3] Franciscus, Litteræ Apostolicæ Motu Proprio datæ de Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, die 17 Ianuarii 2019.

[00400-LA.01] [Testo originale: Latino]




Con il decreto Quo magis del 22 febbraio 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede, che dal gennaio del 2019 si occupa delle materie precedentemente attribuite alla Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”[1], ha approvato il testo di sette nuovi prefazi eucaristici da usare ad libitum nella celebrazione della Messa secondo la forma extraordinaria del Rito Romano[2].

Tale provvedimento costituisce il completamento di un lavoro intrapreso in precedenza dalla sopramenzionata Pontificia Commissione, per eseguire il mandato dato da Papa BenedettoXVI di inserire alcuni prefazi aggiuntivi nel Messale della forma extraordinaria[3].

Lo studio svolto sulla questione ha portato alla scelta di un numero ristretto di testi da usare per circostanze occasionali quali feste di santi, messe votive o celebrazioni ad hoc, senza introdurre nessun cambiamento nelle celebrazioni del ciclo temporale. Tale scelta vuole salvaguardare, mediante l’unità dei testi, la unanimità di sentimenti e di preghiera che conviene alla confessione dei misteri della Salvezza celebrati in ciò che costituisce la struttura portante dell’anno liturgico. D’altra parte, lo sviluppo storico, fino alla metà del secolo scorso, del Corpus Præfationum del Missale Romanum, è andato precisamente nella direzione di prefazi nuovi per celebrazioni puntuali anziché per celebrazioni del temporale.

Contestualmente, si è colto l’occasione per estendere a tutti che celebrano nell’Usus Antiquior la facoltà di poter usare tre altri prefazi che nel passato erano concessi a certi luoghi. Anche qui, si tratta di testi per determinate celebrazioni occasionali.

Quattro dei testi nuovamente approvati, ovvero i prefazi de Angelis, de Sancto Ioanne Baptista, de Martyribus e de Nuptiis, sono stati presi dal Messale della forma ordinaria, e per lo più provengono, nella loro parte centrale o “embolismo”, da fonti liturgiche antiche. Per rispettare, d’altra parte, l’armonia con il resto del Corpus Præfationum del Messale antico, in tre dei casi sono stati utilizzati, per i protocolli prefaziali finali, l’una o l’altra delle formule abituali dei prefazi della forma extraordinaria. Come detto, i tre altri testi (prefazi de Omnibus Sanctis et Sanctis Patronis, de Sanctissimo Sacramento e de Dedicatione ecclesiæ) sono invece dei prefazi precedentemente concessi a delle diocesi francesi e belghe, ed ivi in uso prima della riforma liturgica postconciliare. Ormai essi potranno essere utilizzati ovunque si celebri la Messa nella forma extraordinaria.

Due dei sette prefazi consentiranno di dare maggiore e giusto rilievo alle celebrazioni liturgiche in onore di personaggi di primissimo piano nel disegno di Dio manifestatosi nella storia della Salvezza, ovvero gli Angeli e S. Giovanni Battista, che finora mancavano di prefazio eucaristico proprio nell’Usus Antiquior. Nella stessa ottica, il prefazio de Martyribus permetterà di sottolineare il carattere eminente del dono del martirio, anche in seno alle altre testimonianze di Sequela Christi. I primi santi riconosciuti come tali sono stati infatti i martiri. I prefazi de Dedicatione ecclesiæ, de Omnibus Sanctis et Sanctis Patronis e de Ss.mo Sacramento, peraltro già in uso in alcuni luoghi, permetteranno di arricchire opportunamente le relative celebrazioni, con una eucologia più adatta al loro carattere che il solito prefazio Communis. Si attira l’attenzione, infine, sul prefazio de Nuptiis, che insieme alla grande benedizione nuziale tuttora in uso nelle messe pro Sponsis, è riportato – con piccole varianti – nei Sacramentari antichi quali il Gelasiano antico e il Gregoriano. Questo antico prefazio, già ripristinato per la forma ordinaria, è ormai utilizzabile anche nella forma extraordinaria.

Come indicato sopra, l’uso o meno, nelle relative circostanze, dei prefazi nuovamente approvati rimane una facoltà ad libitum. Ovviamente, si fa appello, al riguardo, al buon senso pastorale del celebrante. Inoltre, si noti che il decreto non cancella le eventuali concessioni di prefazi propri fatte in passato, per cui qualora in casi particolari (luoghi, istituti…) esistesse già, sulla base di ciò che era stato concesso in precedenza, e per la medesima circostanza liturgica, un prefazio particolare diverso, allora si avrà la scelta tra esso e il testo nuovamente approvato.

______________________

[1] Cfr. Francesco, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa la Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, 17 gennaio 2019.

[2] I testi di questi prefazi saranno anche disponibili con la notazione musicale, nei diversi toni in uso nella forma extraordinaria, presso la Libreria Editrice Vaticana.

[3] “Nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti (…) alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione «Ecclesia Dei» in contatto con i diversi enti dedicati all’Usus Antiquior studierà le possibilità pratiche”: Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, AAS99 (2007) 798. Questo mandato era stato successivamente confermato e completato nel 2011, nell’Istruzione Universæ Ecclesiæ della medesima Pontificia Commissione. Cfr. Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, Istruzione sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. Benedetto PP. XVI, n. 25, AAS103 (2011) 418.

[00401-IT.01] [Testo originale: Italiano]



DECRETUM

Cum sanctissima resplendeat in virtutibus Sanctorum virtus ipsa Iesu Christi, cumque semper proponenda sint fidelibus exempla eorundem Sanctorum1 Benedictus PP. XVI Epistula die VII mensis Iulii a. D. MMVII data Pontificiae Commissioni "Ecclesia Dei" mandavit ut quidam eorum, qui recentioribus decenniis Sanctorum Albo ascripti erant, secundum formam quoque extraordinariam Ritus Romani coli possent2. Nam "maximopere decet ut qui sanctus est apud Deum, sanctus etiam ab hominibus habeatur"3, et "quia non parum prodest christifidelibus nova semper habere exempla virtutum quae imitentur"4.

Pontificia enim Commissio "Ecclesia Dei", quae eam sententiam per Instructionem Universae Ecclesiae confirmaverat5, aggressa est quaestionem num Servi Dei in Catalogum Sanctorum nuper relati veteri Missali commode inseri possint. Investigationem igitur hanc ab illa Pontificia Commissione inchoatam Congregatio pro Doctrina Fidei modo absolvit, postquam Litteris Apostolicis die XVII mensis Ianuarii a. D. MMXIX motu proprio datis Summus Pontifex Franciscus omnia munera illius Commissionis in hanc Congregationem transtulit6.

Quapropter Congregatio pro Doctrina Fidei, consultis nonnullis institutis religiosis, societatibus vitae apostolicae, et viris peritis usui antiquiori illigatis, necnon Em.mo Card. Praefecto Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, infrascriptas normas ad cultum Sanctorum in forma extraordinaria fovendum adprobavit, firmis vero manentibus concessionibus kalendariorum vel festorum particularium a S. Sede hucusque datis.

[1] Missa festiva latiore sensu (cf. RGMR 302) celebrari potest iusta de causa omnibus diebus festis III classis (iis exceptis de quibus inferius sub n. 8) necnon in vigiliis de Sanctis III classis.

[2] Praeterea, quod attinet ad RGMR 302 c), permittitur etiam Missa cuiuslibet Sancti Catalogo Sanctorum post diem XXVI mensis Iulii a. D. MCMLX ascripti, eo nempe die quo memoriam liturgicam eiusdem ab Ecclesia Universa recoli statutum est. Missa autem votiva eiusdem item permittitur ad normam RGMR 311, servatis aliis rubricis de Missis votivis.

[3] Quotiens dicitur Missa festiva latiore sensu, integrum Officium divinum cum Missa concordans absolvi potest, velut Officium ordinarium (RGBR 169).

[4] Commemoratio ordinaria de festo aut vigilia omissa iuxta ea quae in nn. 1-3 statuuntur semper fit cum aliis commemorationibus occurrentibus iuxta rubricas, servata RG 111 d).

[5] Ad formulam Missae et Officii secundum suprascriptas ordinationes eligendam, nisi habetur in Proprio Sanctorum pro aliquibus locis Missalis Romani anni MCMLXII vel in eius novo Supplemento a S. Sede approbato, sumitur de Communi Missalis vel Breviarii. Quotiens in eodem Communi plures exstant formulae, electio fit ad libitum celebrantis. Formulae autem quae recensentur in praedicto Proprio Sanctorum vel Supplemento adhiberi debent eo die quo in iis habetur.

[6] Commemoratio praeterea ordinaria ad libitum celebrantis admitti potest de Sancto vel Mysterio eo die quo recensetur in Proprio Sanctorum pro aliquibus locis vel in novo Supplemento tam in Missa quam in Officio diebus liturgicis III vel IV classis, servata RG 111 d).

[7] Indomibus institutorum religiosorum vel societatum vitae apostolicae superiori domus, haud celebranti, competit decernere modum fruendi his ordinationibus in missa conventuali necnon in officio choraliter vel communiter celebrato.

[8] Dies festi III classis qui his ordinationibus neque impediri neque omitti possunt enumerantur in sequenti tabella. Dieta festa celebrari possunt etiam in feriis III classis Quadragesimae et Passionis, facta commemoratione ferire iuxta rubricas.

Quaecumque hoc Decreto statuta sunt, a die XIX mensis Martii huius anni, in festo S. Ioseph, Sponsi Beatae Mariae Virginis, Confessoris et Ecclesiae Universae Patroni, serventur, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Summus Pontifex Franciscus, in Audientia die V mensis Decembris a. D. MMXIX infrascripto Archiepiscopo Secretario Congregationis pro Doctrina Fidei concessa, hoc Decretum ratum habuit et pubblici iurisfieri iussit.

Datum Romae, ex Ædibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die XXII mensis Februarii a. D. MMXX, in festo Cathedrae S. Petri Apostoli.

Aloisius F. Card. LADARIA, S.I.
Congregationis pro Doctrina Fidei
Praefectus

✠ Iacobus MORANDI
Archiepiscopus tit. Caeretanu
Secretarius

_________________________

1 Cf. Prus XII, Litt. enc. Mediator Dei, AAS 39 (1947), 581 ; CONCILIUM VATICANUM Il, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 104.

2 BENEDICTUS XVI, Epistula ad Episcopos ad producendas Litteras Apostolicas Motu Proprio datas, de Usu Liturgiae Romanae Instaurationi anni 1970 praecedentis, AAS 99 (2007), 798.

3 BENEDICTUS XIV, De Servorum Dei Beatifìcatione et Canonizatione, Lib. I, Cap. XIII, 2.

4 lbid., 5.

5 PONTIFICIA COMMISSIO "ECCLESIA DEI'', Instructio ad exsequendas Litteras Apostolicas Summorum Pontificum a S.S. Benedicto PP. XVI Motu Proprio datas, AAS 103 (2011), 413-420, n. 25.

6 FRANCISCUS, Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de Pontifìcia Commissione "Ecclesia Dei", die 17 Ianuarii 2019.

[00402-LT.01] [Testo originale: Latino]


Elenchus dierum festorum III classis qui non impediri possunt

Ianuarius

17 S. Antonii Abb.

20 Ss. Fabiani Papae et Sebastiani Mm.

21 S. Agnetis Virg. et Mart.

24 S. Timothei Ep. et Mart.

25 In Conversione S. Pauli Ap.

26 S. Polycarpi Ep. et Mart.

27 S. Ioannis Chrysostomi Ep., Conf. et Eccl. Doct.

29 S. Francisci Salesii Ep., Conf. et Eccl. Doct.

31 S. Ioannis Bosco Conf.



Februarius

01 S. lgnatii Ep. et Mart.

05 S. Agathae Virg.et Mart.

06 S. Titi Ep. et Conf.



Martius

06 Ss. Perpetuae e Felicitatis Mm.

07 S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct.

09 S. Franciscae Romanae, Vid.

12 S. Gregorii I Papae, Conf. et Eccl. Doct.

21 S. Benedicti Abb.

24 S. Gabrielis Archang.



Aprilis

11 S. Leonis I Papae, Conf. et Eccl. Doct.

14 S. Iustini Mart.

30 S. Catharinae Senensis Virg.



Maius

02 S. Athanasii, Ep., Conf. et Eccl. Doct.

04 S. Monicae Vid.

05 S. Pii V Papae et Conf.

09 S. Gregorii Nazianzeni Ep., Conf. et Eccl. Doct.

25 S. Gregorii VII Papae et Conf.

26 S. Philippi Nerii Conf.



Iunius

05 Bonifatii Ep. et Mart.

11 S. Barnabae Ap.

13 S. Antonii de Padua Conf. et Eccl. Doct.

14 S. Basilii Magni Ep., Conf. et Eccl. Doct.

21 S. Aloisii Gonzagae Conf.

30 In Commemoratione S. Pauli Ap.



Iulius

07 Ss. Cyrilli et Methodii Epp. et Cc.

14 S. Bonaventurae Ep., Conf. et Eccl. Doct.

19 S. Vincentii a Paulo Conf.

22 S. Mariae Magdalenae Paenitentis

29 S. Marthae Virg.

31 S. lgnatii Conf.



Augustus

02 S. Alfonsi Mariae de Ligorio Ep., Conf. et Eccl. Doct.

04 S. Dominici Conf.

05 In Dedicatione S. Mariae ad Nives

08 S. Ioannis Mariae Vianney Conf.

12 S. Clarae Virg.

20 S. Bernardi Abbatis et Eccl. Doct.

28 S. Augustini Ep., Conf. et Eccl. Doct.

29 In Decollatione S. Ioannis Bapt.



September

03 S. Pii X Papae et Conf.

12 Sanctissimi Nominis B. Mariae Virg.

16 Ss. Comelii et Cypriani Ep., Mm.

27 Ss. Cosmae e Damiani Mm.

30 S. Hieronymi Presb., Conf. et Eccl. Doct.



October

02 Ss. Angelorum Custodum

03 S. Teresiae a Iesu Infante Virg.

04 S. Francisci Conf.

06 S. Brunonis Conf.

14 S. Callisti I Papae et Mart.

15 S. Teresiae Virg.



November

04 S. Caroli Ep. et Conf.

11 S. Martini Ep. et Conf.

14 S. Iosaphat Ep. et Mart.

18 In Dedicatione Basilicarum Ss. Petri et Pauli App.

22 S. Caeciliae Virg. et Mart.

23 S. Clementis I Papae et Mart.

24 S. Ioannis a Cruce Conf. et Eccl. Doct.



December

03 S. Francisci Xaverii Conf.

06 S. Nicolai Ep. et Conf.

07 S. Ambrosii Ep., Conf. et Eccl. Doct.

11 S. Damasi I Papae et Conf.

13 S. Luciae Virg. et Mart.

[00410-LA.01] [Testo originale: Latino]




Con il decreto Cum sanctissima del 22 febbraio 2020, la Congregazione per la Dottrina della Fede, che dal gennaio del 2019 si occupa delle materie precedentemente attribuite alla Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”[1], ha portato a compimento il lavoro già intrapreso da più anni da detta Commissione per adempiere il mandato dato da Papa Benedetto XVI di facilitare la celebrazione, nella forma extraordinaria del Rito Romano, dei santi più recentemente canonizzati[2]. Infatti, essendo il santorale della forma extraordinaria determinato dai libri liturgici vigenti nell’anno 1962, i santi canonizzati dopo quell’anno ne erano esclusi.

Lo studio in vista dell’elaborazione di una soluzione pratica per permettere la celebrazione liturgica dei santi più recenti nell’Usus Antiquior è stato l’occasione di affrontare i molteplici aspetti del problema, quali il carattere molto fornito del calendario esistente – specialmente per quanto riguarda le feste di III classe – nonché la considerazione di tutte le ripercussioni di eventuali cambiamenti, senza dimenticare la coerenza – sempre preferibile – tra Messa e ufficiatura, e la questione dei testi liturgici da usare.

È in questo contesto che è parso opportuno non occuparsi di taluno o talaltro dei santi più recenti, bensì porre un principio generale che consente la possibilità di celebrare, nel quadro normativo d’insieme della forma extraordinaria, e quando il giorno liturgico lo permette, anche qualsiasi santo canonizzato dagli anni sessanta in poi, nel giorno della propria ricorrenza liturgica.

Più precisamente, il decreto allarga il campo di applicazione delle missæ festivæ latiore sensu del n. 302-c delle Rubricæ Generales Missalis Romani (che finora comprendeva solo i giorni di IV classe), ad una parte delle feste di III classe nonché alle vigilie di III classe[3] (cfr. decreto, n. 1).

Da ciò si desume che ovviamente, queste nuove disposizioni non incidono in nessun modo sulle altre celebrazioni, in particolare quelle di I o II classe. Contestualmente, il decreto precisa che tale messa festiva latiore sensu può anche essere celebrata in onore dei santi canonizzati dopo il 26 luglio 1960 (data dell’ultimo aggiornamento del Martirologio della forma extraordinaria), nel giorno della relativa ricorrenza liturgica (n. 2).

Posto questo principio, le altre disposizioni del decreto danno le precisazioni utili che ne conseguono, quali l’applicazione anche all’ufficio divino, che in tale caso va celebrato per intero in onore del santo (n. 3), la necessità di fare la commemoratio della festa di III classe eventualmente occorrente secondo il calendario (n. 4), nonché le regole per la scelta dei testi liturgici (n. 5). In merito a tale ultimo punto, sono da notare le tre successive fonti ove attingere i testi, ovvero in primis il Proprium Sanctorum pro aliquibus locis già esistente nel Messale della forma extraordinaria, in secondo luogo un apposito supplemento da pubblicarsi in futuro dalla Santa Sede, e solo in carenza di quelle due fonti, l’esistente Commune Sanctorum.

È da sottolineare il fatto che la celebrazione dei santi più recenti conformemente a queste nuove disposizioni non è che una possibilità, e di conseguenza, essa rimane facoltativa. Chi desidera, quindi, celebrare i santi seguendo il calendario della forma extraordinaria così come stabilito dal libro liturgico, rimane libero di farlo. In merito a ciò, è bene ricordare che l’esistenza di feste facoltative in onore di santi non è una novità assoluta nel Rito Romano, dato che durante il periodo post-tridentino, e fino alla riforma delle rubriche effettuata da Papa S. Pio X, il calendario ha comportato ben venticinque di queste feste cosiddette ad libitum.

Il nuovo decreto dà, d’altra parte, una ulteriore possibilità per il caso in cui si celebra secondo il calendario vigente, ma che nel medesimo tempo si desidera onorare eventuali altri santi occorrenti. Infatti, secondo il n. 6, si dà la possibilità di aggiungere una commemoratio di un santo occorrente, quando esso è riferito nel Proprium pro aliquibus locis o nel sopramenzionato pubblicando supplemento.

Nello scegliere o meno di avvalersi delle disposizioni del decreto nelle celebrazioni liturgiche in onore dei santi, si fa appello, ovviamente, al buon senso pastorale del celebrante. Per il caso particolare delle celebrazioni degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica, il n. 7 del decreto fornisce alcune precisazioni utili al riguardo.

Il decreto si conclude (n. 8) con il riferimento ad un elenco di settanta feste di III classe le cui celebrazioni non possono mai essere impedite dalle sue disposizioni. Tale elenco, fornito in annesso, riflette la particolare importanza di quelle feste, valutata in base a criteri precisi, quali ad esempio l’importanza dei santi in questione nel Piano della Salvezza o nella storia della Chiesa, la loro importanza sul piano della devozione che hanno suscitata o degli scritti che hanno prodotto, oppure l’antichità del loro culto a Roma.

_______________________

[1] Cfr. Francesco, Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” circa la Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, 17 gennaio 2019.

[2] “Nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi (…). La Commissione «Ecclesia Dei» in contatto con i diversi enti dedicati all’usus antiquior studierà le possibilità pratiche”: Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798. Questo mandato era stato successivamente confermato e completato nel 2011, nell’Istruzione Universæ Ecclesiæ della medesima Pontificia Commissione: cfr. Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, Istruzione sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. Benedetto PP. XVI, n. 25, AAS 103 (2011) 418.

[3] In realtà esiste una sola vigilia di III classe nel calendario della forma extraordinaria, ovvero quella di S. Lorenzo il 9 agosto. Al riguardo è bene ricordare che dal 1568 fino al Codex Rubricarum del 1960, le vigilie non privilegiate quali quelle delle feste dei santi erano di rito simplex, cosicché quando capitavano in occorrenza con una festa di santo semiduplex o duplex, prevaleva il santo e non la vigilia. Con la riforma di Papa S. Pio X (negli anni 1911-1914), nelle messe non conventuali, il celebrante poteva in certi casi scegliere sia la messa del santo occorrente, sia la messa della vigilia (cfr. Additiones et variationes in rubricis Missalis, n. 1).

[00403-IT.01] [Testo originale: Italiano]

8 commenti:

  1. dopo solo 13 anni finalmente questa grande notizia!
    lodiamo il fatto che l'aumento di prefazi sia stato prudente e con recupero dai sacramentari antichi
    lodevole anche il fatto di aver ripristinato il prefazio proprio di San Giovanni Battista, 'il più grande fra i nati da donna' e martire per difendere la verità del matrimonio come Dio lo ha voluto
    bello anche l'inserimento del prefazio per i martiri, che ancora adesso costituiscono lo strato più antico e importante del Santorale Romano (non dimentichiamoci che oltre alla Deipara e agli Apostoli nel Canone sono nominati solo martiri)
    speriamo che i sacerdoti inizino a usare questi prefazi senza timore, riducendo l'uso del teologicamente povero Prefazio Comune

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    1. Bravissimo Gsismy!!! Mi unisco al tuo entusiasmo! Deo gratias!

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  2. Si conoscono i nuovi santi che verranno inseriti nel calendario? Grazie

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  3. Circa la liceità di celebrare i santi recentemente canonizzati a mio sommesso giudizio bastava il buon senso ad autorizzare la loro memoria con un'applicazione non positivistica della legge, peraltro estranea alla giurisprudenza ecclesuastica più tradizionale, è chiaro infatti che la Chiesa canonizza i Santi perché siano pregati ed è dunque più certo e che solamente probabile, che inserirli nella celebrazione, a prescindere dalla forma ordinaria o straordinaria sia conforme alla volontà del legislatore.
    Bene tuttavia l'enumerazione dei santi di terza classe non rinunciabili. Non capisco invece perché,per i nuovi santi di cui la Congregazione dei sacramenti ha approvato e promulgato gli oremus propri, si debbano usare quelli del comune.

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  4. Di grande buon senso il fatto che tutte queste innovazioni siano ad libitum, in modo che chi voglia continuare ad attenersi in toto al Codex rubricarum del 1960 sia libero di farlo. Tendenzialmente appropriata anche la scelta di intervenire soltanto sul santorale, senza toccare il temporale, nondimeno a mio giudizio due interventi sarebbero stati auspicabili anche in quest'ambito: permettere dappertutto l'uso del prefazio dell'Avvento, già concesso a diverse diocesi francofone (e non solo) prima del 1960 e, soprattutto, permettere la celebrazione del Mattutino della domenica secondo la forma precedente al 1960 (edizioni tipiche del 1949 e 1956), ovvero con tre notturni e nove letture. Questa è infatti secondo me la maggiore incoerenza introdotta dal Codex del 1960: le feste della Vergine, degli apostoli e financo di qualche martire (es. s. Lorenzo) hanno tre notturni mentre le domeniche ne hanno uno solo. Non ha proprio senso. - Ma tanto, quelle ufficiali della Congregazione e quelle estemporanee mie sono soltanto chiacchiere al vento: sappiamo tutti benone come anche nel mondo tradizionalista, in pieno spirito postconciliare, ognuno faccia quel che vuole. Chi segue il codice del 1960 (pochi), chi il decreto del 1955, chi il messale del 1952, chi recita l'ufficio con la distribuzione dei salmi precedente a Pio X ecc. ecc. Ancora non ho sentito di nessuno che celebra con il messale aquileiese del 1517, ma probabilmente ciò è dovuto più che altro alla difficoltà di leggere i caratteri gotici con cui quel libro è stampato. Aspettiamo che qualche benemerito ne appronti una trascrizione in caratteri latini.

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  5. Dove troveremo questi nuovi testi? Verrà pubblicato un supplemento al messale del 1962 immagino. Grazie

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  6. Si sa quando uscirà il Supplemento citato dal decreto e dalla nota esplicativa?

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  7. Si trova i testi dei nuovi prefazi qua:

    https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/testo-nuovi-prefazi-messale-romano-1962-dottrina-fede.html

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