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martedì 11 dicembre 2012

Caso docente di Verona "licenziato" dal Vescovo Zenti. "Incompetenza della Curia a giudicare la carenza didattica dei docenti"

Qualche giorno fa avevamo dato la notizia (si veda qui) della revoca dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica al prof.  Giovanni Zanone (direttore della casa editrice "Fede&Cultura") per decisione espressa del Vescovo di Verona, mons. Zenti. Motivo: " carenze pedagogiche e didattiche". E' fuori di dubbio che il Vescovo non può indagare né giudicare le competenze e le metodologie didattiche degli insegnati. Se tale è la sola motivazione, è chiaro che la revoca è nulla perché illegittima.
Speriamo che l'annunciato ricorso da parte del prof. Zanone venga accolto.
Riportiamo qui di seguito una mail che un preside -che ringraziamo- ci ha inviato, in cui ci spiega con competenza che la revoca del Vescovo non è legittima, in quanto concerne un ambito che esula dalle competenze della Curia (che degli insegnanti di religione deve valutare solo la retta dottrina e la coerenza dei costumi e della fede, e non altro. Che resta di competenza dello Stato).
Il nostro sostegno al prof. Zenoni.
Roberto


Anche lo Stato dev'essere rispettato, non soltanto la Chiesa.
A proposito della Vostra notizia concernente un provvedimento del Vescovo di Verona a carico di un docente di religione, non pretendo di giudicare un caso del quale ignoro tutto tranne il vostro articolo. Ma parlando in generale, mi sembra che il Vescovo, accusando "carenze metodologiche e didattiche" nel docente, esorbiti dalle sue competenze. Infatti l'idoneità che il Vescovo deve sancire per i docenti di religione nelle scuole dello Stato, riguarda la conoscenza della retta dottrina e la coerenza dei costumi di vita, mentre la metodologia e la didattica, benché siano citate in alcuni documenti della CEI, non possono unilateralmente essere sottratte alla competenza esclusiva dello Stato.
Trattasi infatti di docenti che sono stati immessi nei ruoli degli insegnanti dello Stato, in forza di una procedura concorsuale con cui lo Stato ha accertato la loro idoneità didattica.
Come per tutti i docenti di qualunque disciplina, anche i docenti di religione non possono non fruire dell' ampia (benché non illimitata) libertà didattica sancita nella Costituzione e nelle leggi sulla Scuola; e nel caso di patenti e gravi incapacità, l'accertamento spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico Preside, il quale deve avvalersi del parere obbligatorio del Dirigente Tecnico Ispettore, e nell'ambito di norme rigorose ha la competenza esclusiva a istruire il procedimento, e a trasmetterlo al Direttore Generale Regionale qualora vi ravvisi materia per un provvedimento più grave della sospensione fino a 10 giorni (legge 150 / 2009).
Certamente non compete al Vescovo di disporre il licenziamento di un insegnante statale. Egli può per motivi di dottrina o di costumi revocare la concessa idoneità, e la revoca priva il docente della capacità di insegnare Religione Cattolica, ma che cosa in concreto debba accadere del docente di ruolo statale, lo delibera il Direttore Generale.
Saluti.
preside G.Giampietro