
Riceviamo e pubblichiamo.
QUI i quasi 200 post di MiL sulla terribile Esortazione Amoris Laetitia.
Luigi C.
Sua Santità Papa Leone XIV
22 luglio 2025
00120 CITTÀ DEL VATICANO
Santissimo Padre,
Le rivolgo questa accorata petizione riguardo a un problema urgente e praticamente senza precedenti che Vostra Santità ha ereditato dal precedente pontificato. È un problema che io e molti altri cattolici riteniamo tocchi il cuore stesso della missione affidataLe dal Nostro Signore in quanto Successore del Beato Pietro: quella di custodire e insegnare la dottrina incorrotta di Cristo, “trasmessa una volta per sempre ai santi” (Gd 3).Mi riferisco al fatto che il Capitolo VIII dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia (AL) di Papa Francesco, del 19 marzo 2016, insegna dottrine che nessuno dei suoi apologeti è riuscito a conciliare in modo persuasivo con la tradizione magisteriale bimillenaria della Chiesa cattolica, derivata direttamente dalla Sacra Scrittura.
La più pressante, dal punto di vista pastorale, è il permesso concesso nella nota 351 di AL, all’articolo 305, di dare la Santa Comunione “in certi casi” a coppie che vivono “in una situazione oggettivamente peccaminosa”, in particolare a coloro che erano stati validamente sposati, ma che poi hanno divorziato e contratto un nuovo matrimonio civile, continuando a convivere more uxorio. Non si tratta, in verità, di un permesso indiscriminato per tutti costoro di ricevere l’Eucaristia. Ma la chiara tradizione della Chiesa è sempre stata che in nessun caso persone in tale situazione possano ricevere la Santa Comunione. Qui sta la contraddizione assai preoccupante.
Coloro che cercano di conciliare questo insegnamento con l’ortodossia cattolica fanno notare che è possibile commettere ciò che è oggettivamente un peccato mortale (“materia grave”), ma trovarsi comunque in stato di grazia a causa di fattori soggettivi attenuanti: mancanza di pieno consenso della volontà e/o ignoranza circa la gravità morale dell’atto. Questo è vero, ma irrilevante. I predecessori di Papa Francesco sulla Cattedra di Pietro erano ovviamente ben consapevoli di tali attenuanti. Tuttavia hanno sempre escluso in modo assoluto dalla Comunione chiunque vivesse in adulterio, proprio a motivo del loro stato oggettivo.
Come Papa San Giovanni Paolo II ha riassunto e confermato l’insegnamento di tutti i suoi predecessori in Familiaris Consortio, n. 84: “Non possono essere ammessi [alla Comunione] a motivo del fatto che il loro stato e condizione di vita contraddicono oggettivamente quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata e attuata dall’Eucaristia. Vi è inoltre un’altra particolare ragione pastorale: se queste persone fossero ammesse all’Eucaristia, i fedeli verrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio.” In effetti, dozzine di passi scritturistici e interventi magisteriali lungo due millenni testimoniano che negare l’Eucaristia a tali persone è questione di diritto divino, non di semplice disciplina ecclesiastica mutabile.
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che, come conseguenza della loro oggettiva contraddizione della legge di Dio, i divorziati risposati civilmente non possono ricevere la Comunione. La chiara implicazione è che qualunque diminuita imputabilità a livello soggettivo non è sufficiente a giustificarne l’ammissione all’Eucaristia:
1650: “[I divorziati risposati civilmente] si trovano in una situazione che contraddice oggettivamente la legge di Dio. Perciò non possono accedere alla comunione eucaristica finché perdura tale situazione. […] La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza può essere accordata solo a coloro che si pentono di aver violato il segno dell’alleanza e della fedeltà a Cristo, e che si impegnano a vivere in piena continenza” (enfasi aggiunta).
2384: “Il contrarre una nuova unione [dopo il divorzio], anche se riconosciuta dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova allora in una situazione di adulterio pubblico e permanente.”
In altre parole, il nuovo matrimonio civile, pur rendendo l’unione più rispettabile socialmente, costituisce un’offesa ancora più grave dal punto di vista della legge divina.
2390: “L’atto sessuale deve aver luogo esclusivamente all’interno del matrimonio [valido]. Fuori del matrimonio costituisce sempre peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale” (enfasi aggiunta).In breve, Vostra Santità ha ereditato una situazione in cui vi è una pericolosa autocontraddizione nei documenti stessi della Chiesa. In AL ci viene detto che persone che vivono in relazioni adulterine possono in alcuni casi ricevere l’Eucaristia, mentre non solo i documenti papali e conciliari precedenti, ma anche il Catechismo della Chiesa Cattolica non ammettono alcuna eccezione alla loro esclusione dalla Comunione. Ancora una volta, è la relazione oggettiva che viene detta causare tale esclusione dalla Comunione.
Santissimo Padre, alla luce di questa scandalosa incoerenza tra AL e l’insegnamento costante di tutti i precedenti papi e concili, fedelmente riassunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, chiedo rispettosamente che Vostra Santità consideri quali misure possano essere più appropriate per superare questa fonte di disunità e confusione su una questione di grande importanza dottrinale e pastorale, e così “confermare i fratelli nella fede”.
Devotissimo e rispettoso in Cristo,
(Rev.) Brian W. Harrison, MA, STD
Professore Associato di Teologia (emerito),
Pontificia Università Cattolica di Porto Rico
Fonte: OnePeterFive, 12 agosto 2025. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.