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mercoledì 14 luglio 2021

14 luglio 1570: San Pio V firma la bolla Quo Primum Tempore: il Missale Romanum "tridentinum" compie 451 anni!


La bolla, firmata il 14 luglio 1570, sarà poi promulgata 5 giorni dopo, il 19 luglio, con affissione alle porte della Basiliva di San Pietro e della Cancelleria Apostolica. Importantissimi i paragrafi VII, VIII e XII.

Da allora il Messale Romano, ripristinato (rispetto a quello del 1474) per Decreto del Sacrosantissimo Concilio Tridentino ed edito per ordine del Papa San Pio V, divenne IL Messale della Chiesa Cattolica (latina) di tutto il mondo, fino al 1969. 
Nei secoli ovviamente ci furono diverse edizioni tipiche  "recognitae" per volontà dei Pontefici Clemente VIII (1604), Urbano VIII (1634), Leone XIII (1884), San Pio X e (diffuso da) Benedetto XV (1920), San Giovanni XXIII (1962)
il Venerabile Pio XII e Benedetto XVI, senza pubblicare una nuova editio typica al Messale Romanum, apportarono delle modifiche al rituale e ai testi della Settimana Santa. 

Per un disegno imperscrutabile della Divina Provvidenza questo lieto evento ricorre proprio nei mesti giorni in cui da tempo si rincorrono terribili voci circa una possibile ed imminente limitazione al Messale tradizionale di S. Giovanni XXIII (diretto discendente del Missale Romnum "tridentino" di San Pio V) che aveva trovato nuovo nuovo e rinvigorito vigore grazie al Summorum Pontificum di Benedetto XVI.

Voglia la BMV del Monte Carmelo intercedere per noi ed impedire il temuto colpo ferale che sarebbe tanto ingiustificato quanto sproporzionato per quei fedeli cattolici (che sono una minima parte) che per unica colpa hanno quella di voler pregare Dio in latino e in ginocchio (con quel rito tradizionale che edificò milioni di fedeli e ispirò centinaia di santi), pur sempre restando però nel recinto di Pietro.

 (ringraziamo un nostro lettore BF, per averci ricordato l'anniversario.
per la foto si veda l'edizione di proprietà della "
Biblioteca pubblica di Lione (Bibliothèque jésuite des Fontaines)").

Roberto.

Qui proponiamo una traduzione in italiano 


PIUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

I
Quo Primum Tempore Fin dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell’Apostolato, abbiamo rivolto l’animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose riguardanti il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine, ci siamo adoperati con tutto lo zelo possibile a preparare e, con l’aiuto di Dio, mandare ad effetto i provvedimenti opportuni. 
E poiché, tra gli altri Decreti del sacro Concilio di Trento, ci incombeva di eseguire quelli di curare l’edizione emendata dei Libri Santi, del Messale, del Breviario e del Catechismo, avendo già, con l’approvazione divina, pubblicato il Catechismo, destinato all’istruzione del popolo, e corretto il Breviario, perché siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai era assolutamente necessario che pensassimo quanto prima a ciò che restava ancora da fare in questa materia, cioè pubblicare il Messale, e in tal modo che rispondesse al Breviario: cosa opportuna e conveniente, poiché come nella Chiesa di Dio uno solo è il modo di salmodiare, così sommamente conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa.

II
 Per la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile incombenza a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver diligentemente collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro castigatezza ed integrità – quelli vetusti della Nostra Biblioteca Vaticana e altri ricercati da ogni luogo – e avendo inoltre consultato gli scritti di antichi e provati autori, che ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento dei medesimi riti, hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica forma secondo la norma e il rito dei santi Padri.

III
 Pertanto, dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale, già così riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato a Roma, e, stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale intrapresa e da un tale lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente, perché i sacerdoti comprendano di quali preghiere, di qui innanzi, dovranno servirsi nella celebrazione della Messa, quali riti e cerimonie osservare.

IV
 Perciò, affinché tutti e dovunque adottino e osservino le tradizioni della santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese, ordiniamo che nelle chiese di tutte le Provincie dell’orbe Cristiano – nelle Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare, come in quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e femminile, nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private o cappelle – dove a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo il rito della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa, sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella semplicemente letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in altro modo da quello prescritto dall’ordinamento del Messale da Noi pubblicato; e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque esenti, usufruissero di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una legittima consuetudine, di un privilegio fondato su dichiarazione giurata e confermato dall’Autorità Apostolica, e di qualsivoglia altra facoltà.

V
Non intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione, approvata dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono dimostrare un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre duecento anni. Tuttavia, se anche queste Chiese preferissero far uso del Messale che abbiamo ora pubblicato, Noi permettiamo che esse possano celebrare le Messe secondo il suo ordinamento alla sola condizione che si ottenga il consenso del Vescovo o dell’Ordinario, e di tutto il Capitolo.

VI
 Invece, mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, priviamo tutte le summenzionate Chiese dell’uso dei loro Messali, che ripudiamo in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena della Nostra indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente pubblicato, nulla mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque, ordiniamo a tutti e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette Chiese, e a tutti gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità, grado e preminenza, non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa, facendone loro severo obbligo in virtù di santa obbedienza, che, in avvenire abbandonino del tutto e completamente rigettino tutti gli altri ordinamenti e riti, senza alcuna eccezione, contenuti negli altri Messali, per quanto antichi essi siano e finora soliti ad essere usati, e cantino e leggano la Messa secondo il rito, la forma e la norma, che Noi abbiamo prescritto nel presente Messale; e, pertanto, non abbiano l’audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare altre preghiere che quelle contenute in questo Messale.

VII
 Anzi, in virtù dell’Autorità Apostolica, Noi concediamo, a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l’Indulto perpetuo di poter seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo stesso Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi liberamente e lecitamente: così che Prelati, Amministratori, Canonici, Cappellani e tutti gli altri Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro grado, o i Regolari, a qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti a celebrare la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta, né, d’altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a cambiare questo Messale.

VIII
 Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti costituzioni e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto generali che particolari, pubblicati in Concilii sia Provinciali che Sinodali; qualunque statuto e consuetudine in contrario, nonché l’uso delle predette Chiese, fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e immemorabile, ma non superiore ai duecento anni.

IX
 Inoltre, vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta la promulgazione della presente Costituzione, e seguita l’edizione di questo Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione della Messa cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana, dopo un mese; quelli che sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono di là dei monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita.

X
 Affinché poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato incorrotto e intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori di non osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo in deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del Commissario Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi luoghi a questo scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta all’editore piena fede che l’esemplare, che deve servire di norma per imprimere gli altri, è stato collazionato con il Messale stampato in Roma secondo la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla ne discorda; sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e dell’ammenda di duecento ducati d’oro da devolversi ipso facto alla Camera Apostolica, per gli editori che sono nel Nostro territorio e in quello direttamente o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa: della scomunica “latæ sententiæ” e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono in qualsiasi altra parte della terra.

XI
 Data però la difficoltà di trasmettere le presenti Lettere nei varii luoghi dell’orbe Cristiano, e di portarle alla conoscenza di tutti il più presto possibile, Noi prescriviamo che esse vengano affisse e pubblicate come di consueto alle porte della Basilica del Principe degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica, e in piazza di Campo dei Fiori, dichiarando che sia nel mondo intero accordata pari e indubitata fede agli esemplari delle medesime, anche stampati, purché sottoscritti per mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero mostrate ed esibite.

XII
 Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà, decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l’audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno quattordici di luglio dell’anno millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato.

Nell’anno del Signore 1570, il giorno 19 di luglio, nell’anno quinto del Pontificato del Santissimo Signore e Padre nostro in Cristo Pio per divina provvidenza Papa V, le presenti lettere apostoliche furono affisse alle porte di San Pietro, della Cancelleria Apostolica ed in Campo dei Fiori, come è costume, da noi Giovanni Andrea Rogerio e Filippo Cappuis cursori.

2 commenti:

  1. La Bolla è chiara come il sole.
    Non v'è bisogno di nessun motu proprio per celebrare la S. Messa e per assistervi.
    Indulto, motu proprio e contro motu proprio... trappole moderniste escogitate per secondi fini, tranne quello della salvezza delle anime e della maggior gloria di Dio.
    Le maschere (sic !) infine sono cadute.

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  2. L'elite satanica dominante sapeva fin dall'inizio del XIX secolo che solo la distruzione della Chiesa cattolica, avrebbe reso possibile la realizzazione del Nuovo Ordine Mondiale. La "riforma liturgica" di PaoloVI-Bugnini è stato un evento apocalittico. Da allora tutto è potuto succedere, dalle nozze gay al covid, dall'"unione europea" all'immigrazione di massa-invasione dall'Africa ecc.., fino a bergoglio che rappresenta la culminazione di questo immenso processo anticristico.

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