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sabato 25 aprile 2020

Mons. Viganò e Don Morselli avevano ragione: l’Esorcismo di Leone XIII si può fare

Un'utile informativa ai nostri lettori sulla vicenda della liceità o meno per i laici di recitare l'Esorcismo di Leone XIII.
Grazie all'amico don Alfredo.
Vedere anche Valli QUI per le ultime dichiarazioni di mons. Viganò.
Luigi


Cari Amici, dopo le recenti discussioni accese dall’intervento dell’Associazione Esorcisti, il quale si opponeva all’iniziativa di mons. Carlo Maria Viganò, leggete qui: L’Associazione Internazionale Esorcisti contro mons. Viganò e difesa invece da Don Alfredo Maria Morselli che l’ha portata a compimento, vedi qui, ecco che grazie sempre a Don Alfredo riceviamo un vero scoop che chiude definitivamente ogni dubbio sulla questione.

Lo stesso testo si può scaricare qui in pdf: Ultimo responso sull’esorcismo

Mons. Viganò aveva ragione ad invitarci a pregare privatamente l’Esorcismo di Leone XIII: è pieno diritto di tutti i fedeli.
In queste ore un nuovo argomento favorevole alla liceità della recita privata dell’Esorcismo di Leone XIII, a cui eravamo stati invitati da Mons. Vigano: la risposta data dal segretario del Card. Joseph Ratzinger, Mons. Joseph Clemens, allora segretario del Prefetto delle Congregazione per la Dottrina della Fede, in data 3-12-1987, in cui egli scrive che “per incarico di Sua Eminenza il Card. Ratzinger ho il gradito compito di comunicarle che nulla osta da parte del Magistero della Chiesa affinché i fedeli recitino privatamente l’Esorcismo di Leone XIII a proprio beneficio spirituale”.

Siccome avevo aderito con tutto il cuore alla richiesta di Mons. Viganò, e nonostante tante messe in guardia avevo proceduto a pregare l’Esorcismo lo scorso sabato santo, avevo cercato di portare argomenti pro liceitate, soprattutto per difendere il valoroso Prelato già sotto tiro per tante questioni. Ora una nuova importante testimonianza prova che non ci eravamo sbagliati.






Credo che questa risposta convalidi la mia recezione delle norme canoniche che ben distinguono l’esorcismo pubblico e solenne, cioè quello rivolto verso gli ossessi, e che può essere pregato solo dall’Ordinario del luogo o da un sacerdote dallo stesso autorizzato, e l’esorcismo semplice e privato, che può essere pregato – ovviamente con tutta la prudenza del caso – anche dai semplici fedeli laici.

Ripercorro tutta la storia delle mie argomentazioni, per meglio comprendere la logicità della risposta del Card. Ratzinger del 3-12-1987.

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Nei giorni scorsi mi ero espresso in modo favorevole alla liceità della recita dell’Esorcismo contro satana e gli angeli ribelli, per rispondere alla quanto mai opportuna e lodevole richiesta di Mons. Viganò [https://tinyurl.com/invito-vigano].

Avendo poi riletto meglio il “Comunicato dell’Associazione Internazionale Esorcisti circa l’utilizzo dell’esorcismo di Leone XIII” [https://tinyurl.com/esorcisti-vs-vigano] del 9 aprile 2020, ho ritenuto che gli argomenti ivi addotti avessero un certo peso, sebbene non fossero del tutto decisivi (ritenevo la questione aperta).

Riporto, tra i vari argomenti portati nel Comunicato, i due che avrebbero potuto essere decisivi:

1) Viene riportata l’indicazione rubricale delle edizioni più recenti del Rituale Romanum: “Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant” (= Il seguente esorcismo può essere recitato dai Vescovi, e così pure dai Sacerdoti che dai loro Ordinari ne abbiano l’autorizzazione)

2) viene portato come argomento l’indulgenza concessa da Papa Leone XIII “Sacerdotibus ab Ordinariis suis legitime ad id auctoritatem habentibus” (= Ai sacerdoti aventi da parte degli Ordinari legittimamente autorità a ciò).

In base a questi argomenti, secondo il Comunicato, la preghiera di Leone XIII può essere recitata solo da sacerdoti autorizzati.

A mio avviso detta conclusione rimaneva dubbia per i seguenti motivi:
La rigorosa normativa canonica
Gli argomenti della lettera non mi sembravano decisivi

A) La rigorosa normativa canonica

“Nemo exorcismos *in obsessos* proferre legitime potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam licentiam obtinuerit” (Can. 1172 – § 1).

[Nessuno può proseguire legittimamente esorcismi sugli osssessi se non per sé non abbia ottenuto dall’ordinario del luogo una peculiare ed espressa licenza]

Ora, tra i principi ermeneutici del diritto , ne vengono qui buoni due:

I) Odiosa sunt restringenda (Le cose odiose sono da restringere)

Cioè i divieti sono da restringersi ai casi in cui è sicuro che vadano applicati.

II) Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto)

Detto questo, esaminiamo la specie della proposizione di cui il canone si compone: si tratta di una particolare negativa:

[alcuni esorcisimi] non [si possono fare a certe condizioni]

La natura particolare è data dalla specificazione “in obsessos” [sugli ossessi]. Ciò rende l’affermazione ben diversa dalla universale, “tutti gli esorcismi non si possono fare a certe condizioni”.

Quindi, se sono proibiti gli esorcismi “in obsessos”, non si evince che siano proibiti gli esorcismi “in non obsessos”, e tanto più quelli “in non homines”, ma semplicemente “ad diaboli potentiam reducendam” (per ridurre la potenza del diavolo).

E quindi, potendo restringere i divieti a ciò che sicuramente e certamente vietato (broccardo I) e ritenendo che il legislatore, se avesse voluto estendere l’obbligo del permesso dell’ordinario a tutti gli esorcismi, lo avrebbe scritto (broccardo II), e non avrebbe invece limitato la necessità di detto permesso agli ossessi, ne inferisco che tutti i christifideles possono recitare la preghiera di Leone XIII, quando non in obsessos.

Naturalmente con prudenza ed evitando ogni abuso. Ma il pericolo di abusi non toglie l’oggettivo valore della norma.

Mi era stato fatto fatto notare la seguente raccomandazione della C.d.F, nella Lettera agli Ordinari riguardante le norme sugli esorcismi, del 29 settembre 1985 [https://tinyurl.com/lettera-vescovi-esorcismo]: “i Vescovi sono invitati a vigilare affinché – anche nei casi in cui è da escludere una vera possessione diabolica – coloro che sono privi della debita facoltà non abbiano a guidare riunioni durante le quali vengono usate, per ottenere la liberazione, preghiere nel cui decorso i demoni sono direttamente interrogati e si cerca di conoscerne l’identità”.

E quindi la C.d.F estenderebbe l’ampiezza del divieto. Ma detta estensione non riguarda il nostro caso: infatti, nella preghiera che Mons. Viganò ci ha invitato a dire, non si interroga direttamente il demonio né si cerca di conoscerne l’identità; quindi detta raccomandazione della C.d.F non è pertinente al caso nostro.

Abbiamo infatti scongiurato tutti i demóni senza fare domande e senza che ci importasse alcunché di sapere i loro nomi.

B) Gli argomenti della lettera non mi sembravano decisivi

I argomento: l’indicazione rubricale secondo la quale l’esorcismo di Leone XIII può essere recitato soltanto dai Vescovi, e così pure dai Sacerdoti che dai loro Ordinari ne abbiano l’autorizzazione.

Rispondo: Nelle edizioni più antiche del rituale (ad esempio in quella che ho io del 1913), in cui la preghiera è proposta editorialmente distaccata dall’esorcismo sugli ossessi, non compare la rubrica citata nel comunicato; il che depone a favore della necessità di autorizzazione solo nel caso l’esorcismo debba essere compiuto sugli ossessi, cioè che abbia le caratteristiche di esorcismo pubblico e solenne.
La rubrica comparve infatti da quando nel rituale furono raggruppati due forme di esorcismo nel TITULUS XI, il cui capitolo I introduttivo è intitolato “De exorcizandibus obsessis a daemonio”: sotto questo titolo furono riunite il Caput II “Ritus exorcizandi obsessos a daemonio” e il Caput III “Exorcismus in Satanam et Angelos apostaticos”. Si suppose cioè di avere a che fare sempre con degli ossessi, ed è ragionevole la specificazione dell’autorizzazione richiesta. Nelle edizioni precedenti, dove la preghiera era posta separatamente, cioè dove si intendeva né più né meno che il titolo (Esorcismo contro satana), non si parlava di autorizzazioni dell’Ordinario. Vedi foto in calce.

II argomento: l’indulgenza concessa da Papa Leone XIII “Ai sacerdoti aventi da parte degli Ordinari legittimamente autorità a ciò”.

Rispondo: Un’indulgenza concessa a chi “ha le carte in regola” (legitime ad id auctoritatem habentibus) non implica che debba essere richiesta in tutti i casi l’autorizzazione; perché non mettere direttamente negli “Acta” la necessità di autorizzazione all’inizio della preghiera, proprio come nelle edizioni più recenti del rituale? L’indulgenza sembrerebbe concessa a chi recita la preghiera nel dovuto modo, a seconda dei casi.

Conclusioni

Questi erano i dubbi sugli argomenti portati nel Comunicato. Quando il contesto prossimo di una norma dà adito a dubbi, allora possiamo ricorrere al contesto remoto, costituito, nel nostro caso, dal canone 1172 § 1 del Codice di Diritto Canonico, da me esaminato sopra; secondo detto testo, l’unico permesso necessario è quello per gli esorcismi sugli ossessi. Cf. anche le osservazioni del Codice di Diritto Canonico Commentato, a c. della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Milano: Ancora 2017/4, pp. 959-60.

Concludevo scusandomi per il modo forse troppo deciso con cui avevo inizialmente preso “di petto” il comunicato dei cari confratelli esorcisti; rimanevo della mia idea, secondo la quale è possibile, nel caso di esorcismi privati e semplici, pur con tutte le cautele e con grande prudenza, che tutti i fedeli possano recitare la preghiera di Leone XIII. Ricordiamoci che S. Caterina da Siena era una laica, e, in virtù del Battesimo, ha potuto liberare degli ossessi. È vero che di S. Caterina ce ne è una, ma è anche vero che il Rituale non è riservato ai grandi Santi.

Potevo anche far notare non è mai stata negata autoritariamente ai laici la possibilità di recitare l’esorcismo della Medaglia di San Benedetto, dove si impreca direttamente il demonio (“Vade retro satana, sunt mala qual libas, ipse venenum bibas” = “vattene satana, sono cattive le cose che propini, tu stesso bevi i veleni”): è sempre chiaro che, alla luce delle vigenti norme, non è possibile recitare questo breve esorcismo in obsessos, se non da un Vescovo o da un sacerdote autorizzato.

Non mancano neppure libri con tanto di imprimatur che dicono apertamente che è lecito per i fedeli recitare l’esorcismo: ad esempio Il libro blu, Bergamo:Kolbe 2014, con imprimatur “Datum Massae. die IV mensis octobris MCMXCVII † Eugenius Binini Episcopus Massensis-Apuanus”, p. 195. Analogamente in un libro di preghiere edito dalla FSSPX.

Detto questo, ritengo che gli argomenti portati nel Comunicato abbiano un certo peso e valore, e ritenevo che solo un responso delle Congregazioni competenti possa chiarire definitivamente la questione. Nel frattempo, in certis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas

Ma proprio in queste ore un nuovo argomento favorevole alla liceità della recita privata dell’esorcismo: la risposta data dal segretario del Card. Joseph Ratzinger, Mons. Joseph Clemens, allora segretario del Prefetto delle Congregazione per la Dottrina della Fede, in data 3-12-1987, in cui egli scrive che “per incarico di Sua Eminenza il Card. Ratzinger ho il gradito compito di comunicarle che nulla osta da parte del Magistero della Chiesa affinché i fedeli recitino privatamente l’Esorcismo di Leone XIII a proprio beneficio spirituale”.

Credo che questa risposta convalidi la mia recezione delle norme canoniche che ben distinguono l’esorcismo pubblico e solenne, cioè quello rivolto verso gli ossessi, e che può essere pregato solo dall’Ordinario del luogo o da un sacerdote dallo stesso autorizzato, e l’esorcismo semplice e privato, che può essere pregato – ovviamente con tutta la prudenza del caso – anche dai semplici fedeli laici.

Aggiungo che le tristi circostanze presenti ci spingono a studiare a fondo il problema della causalità diabolica sulle malattie: è chiaro infatti che un esorcismo non è contro un virus (sebbene possa essere recitata la benedizione deprecatoria contro gli animali nocivi), ma contro il demonio che sicuramente può influenzare, per permissione divina e con un maggior potere sul mondo concessogli dai peccati personali, anche la diffusione di un’epidemia: Come? Sarebbe doveroso un approfondimento teologico.

Qui sotto la foto di pag. 173* del Rituale Romanum, ed. Typica 1913 (Pustet), senza l’indicazione rubricale “Sequens exorcismus recitari potest ab Episcopis, nec non a Sacerdotibus, qui ab Ordinariis suis ad id auctoritatem habeant” (Il seguente esorcismo può essere recitato dai Vescovi, e così pure dai Sacerdoti che dai loro Ordinari ne abbiano l’autorizzazione), in quanto distaccato tipograficamente dalle preghiere sugli ossessi.

Don Alfredo Maria Morselli

1 commento:

  1. Per cui si può leggere ad uso privato a beneficio personale il libro Rituale tradizionale degli esorcismi. De exorcizandis obsessis a daemonio. promosso da Fede e Cultura, credo riporti completamente la preghiera per l'esorcismo maggiore. E' corretta la mia interpretazione ?

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