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Elenchi dei Vescovi (e non solo) pro e contro Fiducia Supplicans #fiduciasupplicans #fernández

Pubblichiamo due importanti elenchi. QUI  un elenco coi vescovi contrari, quelli favorevoli e quelli con riserve. QUI  un elenco su  WIKIPED...

domenica 20 gennaio 2019

Spigolature sulla riorganizzazione della Cappella Sistina

Un'interessante commento fattoci pervenire da un amico
Luigi

I due provvedimenti odierni hanno in comune le sorti dello stesso Presule. Leggendo, infatti, il MP che sopprime l’Ecclesia Dei ci si chiede: e il Segretario, Mons. Pozzo, che fine fa? La risposta è nel secondo MP, quello che riorganizza la Sistina.

S.E. Monsignor Guido Pozzo, infatti, è stato nominato dal Santo Padre, col MP Fin dalla sua antica fondazione del 17 gennaio 2019, “Sovrintendente all’economia della Cappella Musicale Pontificia”.

«Prima sedes a nemine iudicatur» ci ricorda il can. 1404. Tuttavia desta perplessità il fatto che un Arcivescovo come Mons. Pozzo (Arcivescovo titolare di Bagnoregio), diventi di fatto un subalterno di un Prelato che, sebbene “superiore”, non è comunque insignito della dignità episcopale. Anche solo per un semplice ossequio alla tanto difesa dottrina del Vaticano II.

Il MP, infatti, dispone che il neo nominato sovrintendente dovrà avere «soltanto il compito della specifica cura dell’amministrazione economica della Cappella […] sotto la guida del Maestro delle Celebrazioni e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia».

Innanzitutto appare controverso il ruolo di “contabile” – e a quanto pare solo di questo – affidato ad un apprezzato teologo del calibro di Mons. Pozzo, che è stato per anni tra i più stretti collaboratori del Card. Ratzinger all’Ufficio Dottrinale della CDF, oltre ad esser stato Elemosiniere Apostolico sotto Papa Benedetto XVI, quindi richiamato alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei come Segretario.

Pur non entrando nel merito delle insindacabili scelte del Santo Padre in ordine alla Cappella Musicale Pontificia Sistina – oggetto di alcune recenti assai spiacevoli notizie “gestionali” – di certo sorgono degli interrogativi sulla sorte effettiva di questa plurisecolare istituzione, come questo assorbimento problematico all’interno dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, sottraendola quindi alla giurisdizione della Prefettura della Casa Pontificia, che esercitava tuttavia una mera superiorità gerarchica e non d’indirizzo – dettata di comune accordo con il Prefetto delle Cerimonie – né gestionale – avendo la Cappella Musicale un regime amministrativo autonomo.

Da questa operazione la Prefettura della Casa Pontificia – che manteneva la giurisdizione sulla Cappella in ragione dell’essere, appunto, la Cappella musicale palatina del Papa – esce ulteriormente depotenziata, forse in un ottica di speculare smantellamento (?).

Vien da chiedersi come potrà il Maestro delle Cerimonie Liturgiche del Sommo Pontefice occuparsi direttamente della gestione della Sistina e di quelle realtà che ad essa sono collegate – come la scuola dei Pueri e l’istituzione scolastica frequentata dai ragazzi componenti della Cappella – avendo come subalterno un Arcivescovo che svolgerà, di fatto, mansioni contabili, senza averne peraltro esperienza.

Non si comprende bene, infatti, cosa c’entri il «cammino ecclesiale» di cui si parla nel MP con la nomina di un Arcivescovo – quindi di un successore degli Apostoli (cfr. Decr. Christus Dominus, 2; can. 375, §1) – a economo della Cappella Sistina, sottoposto peraltro alla “guida” del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche.

Ma più ancora non si capisce: chi dirigerà la Cappella? Chi sceglierà il Maestro? Sarà lo stesso Maestro delle Cerimonie e non più il Santo Padre?

Perché dovrà essere il Maestro a redigere lo Statuto della Cappella? E soprattutto, perché la Cappella deve avere uno statuto proprio se non ha più autonomia amministrativa, ed è tutto cumulato nella persona del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche? È comprensibile che si stabilisca la modifica del regolamento, ma non si comprende la ragione per la quale si debba provvedere alla redazione di uno statuto.

Oltretutto, come si potranno mai raccordare le norme di un regolamento di un coro con quelle di un Ufficio delle Celebrazioni, visto che si tratta oggettivamente di materie diverse, sebbene complementari?

Ai posteri l’ardua sentenza… ma se la musica è questa…