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martedì 4 dicembre 2018

Ecclesia Dei: importanti chiarimenti su 29 dubia posti dal sacerdote polacco don Dawid Pietras

Lo scorso 24 settembre 2018 il sacerdote polacco don Dawid Pietras ha scritto alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei (PCED) ponendo 29 dubia in relazione ad alcune questioni controverse inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Motu Proprio.

Noi di MiL abbiamo appreso questa circostanza dal web (diversi siti ne hanno parlato, ad esempio QUI) e desideriamo darne il dovuto risalto.

In particolare intendiamo offrire ai lettori la nostra traduzione integrale in italiano delle due lettere, in un estratto che combina le domande del sacerdote con le relative risposte della PCED.

In calce si possono trovare le immagini relative ai documenti originali (in lingua inglese), ossia la lettera del sacerdote del 24.09.2018 e la risposta della PCED del 14.11.2018.


Come si legge nella lettera, don Pietras, sacerdote della Diocesi di Zielona Gora, è attualmente impegnato nella stesura della propria tesi di dottorato dal titolo "Una forma straordinaria del rito Romano. I riti liturgici e la posizione giuridica delle comunità dopo il Concilio Vaticano Secondo". Il Dottorato è svolto presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Cardinal Stefan Wyszynski di Varsavia e la discussione della tesi è prevista per l'autunno del 2019.
Nella redazione della tesi il sacerdote si è imbattutto in diversi dubia che ha ritenuto opportuno indirizzare direttamente al competente dicastero romano. Le risposte ricevute dalla PCED verranno inserite nella tesi di dottorato che verrà poi pubblicata in forma di libro e così potrà costituire un valido aiuto per i fedeli polacchi legati alla Tradizione. Si tratta, infatti, di questioni liturgiche molto frequenti e di effettiva rilevanza pratica.

AZ


Abbreviazioni:
CIC: Codice di diritto canonico (1983)
PCED: Pontificia Commissione Ecclesia Dei
SCR: Sacra Congregazione dei Riti



1. Nella celebrazione della Messa bassa (Missa lecta), nella liturgia della Parola, la lettura e il Vangelo possono essere letti anche in lingua volgare. A tal proposito è possibile utilizzare i testi tratti da quelli corrispondenti nel lezionario della forma ordinaria del Rito Romano?

R. Riferirsi all’art. 6 del MPSP, sufficientemente chiaro sul punto.
[Art. 6 MPSP: Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.]


2. E’ permesso recitare il terzo Confiteor prima della Comunione dei fedeli? E’ noto che è stato formalmente abolito (Rubriche del Messale e del Breviario Romano, num. 503),
tuttavia molti gruppi liturgici in Polonia continuano a recitarlo. Si domanda, pertanto, se sia lecito farlo.

R. Ad eccezione di particolari circostanze, i libri liturgici della forma extraordinaria non prevedono più la recita (o il canto) del Confiteor prima della distribuzione della Santa Comunione, qualora questa ha luogo durante la Messa. Tuttavia, nei luoghi dove questa pratica esiste, questa prassi può essere continuata.


3. Durante la distribuzione della Santa Comunione, è permesso benedire con l’ostia un bambino che ancora non ha fatto la prima comunione? Ci si imbatte spesso nella pratica della benedizione del bambino fatta con un segno della croce quando non gli viene data la Santa Comunione.

R. La PCED non è a conoscenza della prassi di benedire un bambino con l’ostia. Sarebbe più appropriato, piuttosto, fare un semplice segno della croce.


4. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Giovanni XXIII è possibile utilizzare il formulario di un Santo del Messale di Paolo VI? In una lettera privata datata 7 aprile 1993, al numero 4 (Prot. N. 24/92) la Commissione ha permesso l’uso dei formulari dei Santi canonizzati dopo il 1962 ed emanati dalla Congregazione per il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacramenti, integrando le parti mancanti con quelle tratte dal testo del relativo Comune. Voi come giustificate questa autorizzazione?

R. Riferirsi al Num. 25 dell’IUE.
[Num. 25 IUE: Nel Messale del 1962 potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazio, secondo la normativa che verrà indicata in seguito.]


5. Nella forma straordinaria del Rito Romano il sabato pomeriggio è possibile celebrare la Messa domenicale?

R. La Santa Messa secondo la forma extraordinaria celebrata il sabato sera consente di assolvere il precetto di cui al can. 1248, §1 CIC. Tuttavia si deve utilizzare il formulario della Messa propria del sabato. 
[Can. 1248, §1 CIC: Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno precedente.]


6. Può un accolito che non è seminarista o un seminarista che non è ancora accolito (ma che ha fatto la vestizione) servire come Suddiacono nella Messa Solenne? Una risposta affermativa sembra essere stata suggerita da precedenti risposte della PCED (7 giugno 1993 – Prot. N. 24/92; 6 novembre 2012 – Prot. N. 39/2011L; 8 maggio 2013 – Prot. N. 39/2011L).

R. La funzione del Suddiacono può essere esercitata, oltre che dai chierici ordinati, anche da seminaristi o da religiosi che abbiano ricevuto la prima tonsura, l’ordine del Suddiaconato, ovvero l’istituzione ad accolito, ovvero da laici che siano stati stabilmente istituti accoliti ai sensi del can. 230, §1 CIC.
[Can. 230, §1 CIC: I laici di sesso maschile, che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.]


7. Può un laico servire come Cerimoniere durante una Messa Pontificale celebrata nella forma extraordinaria del Rito Romano? Se così fosse, costui può indossare l’abito del Cerimoniere che a rigore spetterebbe ad un prete?

R. Questa Pontifica Commissione non vede impedimenti a che, durante una Messa Pontificale, in assenza di un Cerimoniere ordinato, un laico eserciti tale funzione.


8. E’ possibile usare il Rituale Romanum del 1952 durante la celebrazione di un funerale con le ceneri del fedele (urna) ossia dopo la cremazione del corpo? In questo caso come deve essere fatta la celebrazione?

R. In tal caso dovrebbe essere seguito il Cap. 5 del Titolo VII del Rituale Romanum che era in vigore nel 1962.
[Cap. 5 del Titolo VII del Rituale Romanum: De exequiis absente defuncti corpore, sive in tertio, septimo, trigesimo et anniversario, sive in alio die.]


9. E’ possibile utilizzare il Rituale Romanum del 1952 durante la sepoltura di un bambino deceduto prima di essere stato battezzato? In tali circostanze, non sarebbe piuttosto il caso di utilizzare il Rituale emanato dopo il Concilio Vaticano II in cui è previsto tale rito?

R. Affermativo alla seconda parte. 


10. E’ possibile utilizzare il Collectio Rituum per la Polonia, approvato il 23 ottobre 1959 (ND 2/957) dalla Sacra Congregazione dei Riti, ed entrato in vigore il 14 aprile 1963? Nel MPSP e nell’IUE si menzionano i libri liturgici in vigore nel 1962 tuttavia non c’è alcun accenno circa la possibilità di usare il Collectio Rituum.

R. Per ottenere una risposta dovrebbe essere inviata a questa Pontificia Commissione una copia completa dei documenti in questione.


11. Nella preparazione al battesimo di un adulto, utilizzando la forma extraordinaria del rito romano, si è tenuti ad utilizzare i testi introdotti nel Rituale Romanum con il decreto della Sacra Congregazione dei Riti del 7 novembre 1959 (rimossi i testi che devono essere pronunciati da un candidato al battesimo, convertito dal paganesimo, ebraismo, islam o protestantesimo – Ephemerides Liturgicae 74 [1960] 133) e dal decreto Ordo Baptismi adultorum del 16 aprile 1962 (che ha introdotto dei riti suddivisi in sette livelli di catecumeni con l’aggiunta dell’ Ordo Baptismi adultorum per gradus Catecumenatus dispositus – AAS 54 [1962] 310-338)?

R. Entrambi i decreti devono essere applicati facendo tuttavia presente che l’uso dell’ Ordo Baptismi adultorum per gradus è una mera possibilità così come stabilito dal numero 1 delle Normae pro usu dello stesso.


12. L’autorità di assolvere i peccati conferita ai preti del FSSPX da parte di Papa Francesco con la Lettera Apostolica Misericordia et misera, si estende anche ai preti delle comunità religiose che sono parte della Fraternità e ai preti delle comunità religiose che sono associati alla Fraternità ma non ne fanno formalmente parte?

R. Affermativo.


13. I riti non romani (Mozarabico e Ambrosiano) e i riti territoriali romani (diocesi di Lione e Braga) sono regolati dal MPSP? L’IUE menziona soltanto i libri liturgici del ’62 degli ordini religiosi (Num. 34).

R. Il MPSP si applica al Rito Romano e ai suoi usi, sia locali che propri degli ordini religiosi.


14. Quali sono i limiti giuridici stabiliti per la celebrazione della liturgia nei riti menzionati nella precedente domanda? Dovrebbero essere celebrati soltanto in un territorio specifico? E’ necessario il consenso dell’Ordinario del luogo (il Vescovo Diocesano) per la celebrazione della liturgia nella antica forma del Rito Ispanico, Ambrosiano, Braghense e Lionese?

R. Si veda la risposta alla domanda 13.


15. L’uso dei libri liturgici del 1962 degli ordini religiosi è consentito soltanto ai membri di questi istituti (IUE Num. 34)? Per esempio può un prete diocesano celebrare una Messa nella forma extraordinaria del Rito Domenicano? In questo caso, dovrebbe egli farlo solo nella cappella o nella chiesa della comunità religiosa? E gli serve il permesso dal superiore generale della comunità di questo rito o forse di un altro superiore?

R. Ci si riferisca al Num. 34 dell’IUE che sul punto è chiara.
[Num. 34 IUE: È permesso l’uso dei libri liturgici propri degli Ordini religiosi in vigore nel 1962.]


16. I Suddiaconi hanno l’obbligo canonico di recitare il Breviario? Nella normativa canonica del 1983 sono considerati chierici i diaconi, i preti e i vescovi (can. 1009, §1 CIC). Alla luce dell’IUE (Num. 27), si dovrebbe utilizzare la disciplina contemplata nel Codice di Diritto Canonico del 1983. Ci si chiede, pertanto, se tale normativa debba regolare anche le Costituzioni di quelle comunità che prevedono anche per i Suddiaconi l’obbligo di recitare il Breviarium Romanum.

R. Si deve applicare il can. 1174, §1 CIC.
[Can. 1174, §1 CIC: Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore, i chierici a norma del can. 276, §2, n. 3; a norma delle proprie costituzioni, invece, i membri degli istituti di vita consacrata nonché delle società di vita apostolica.
Can. 276, §2, n. 3i sacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato sono obbligati a recitare ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri liturgici propri e approvati; i diaconi permanenti nella misura definita dalla Conferenza Episcopale;]


17. Secondo le direttive di alcune Conferenze Episcopali e di alcuni vescovi diocesani, ad un vescovo diocesano viene riconosciuto il diritto di determinare sia la dimensione che il tipo del gruppo stabile dei fedeli (coetus fidelium) che può chiedere al parroco la celebrazione stabile della Messa nella forma extraordinaria. Queste direttive hanno valore legale? Infatti tali direttive sembrano contraddire il MPSP. Nella IUE si parla di “alcune persone” (aliquibus personis) che possono formare un gruppo stabile di fedeli. Inoltre i canonisti generalmente convengono che la dimensione del gruppo stabile, non specificatamente definita, si basa sul noto principio secondo il quale tres faciunt collegium (can. 115, §2 CIC [L'insieme di persone, che non può essere composto se non almeno di tre persone, è collegiale, se i membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni, con uguale diritto o meno, a norma del diritto e degli statuti; altrimenti è non collegiale.]), conseguentemente tre persone sono sufficienti per creare un coetus fidelium. Inoltre la richiesta, da parte dei vescovi, di un maggior numero di fedeli potrebbe ostacolare il MPSP e rendere la liturgia di più difficile accesso.

R. La domanda è troppo generica. Direttive particolari dovrebbero essere esaminate caso per caso.


18. Hanno valore giuridico le direttive delle Conferenze Episcopali o dei vescovi diocesani, secondo le quali in una situazione in cui i fedeli da varie parrocchie creano un gruppo stabile, la decisione di permettere una celebrazione permanente della Messa nella forma straordinaria è affidata non al parroco della parrocchia ma al Vescovo diocesano? Questa direttiva, infatti, sembra contraddire il MPSP. Nella IUE emanata tre anni dopo la pubblicazione delle linee guida delle conferenze episcopali, veniva specificato che il coetus fidelium può essere costituito da fedeli di varie parrocchie e addirittura diocesi (Num. 15).

R. Si devono seguire gli art. 5, 7 e 8 del MPSP.
[Art. 5 MPSP: §1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa.
§2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una celebrazione di tal genere.
Art. 7 MPSP: Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia Dei”.
Art. 8 MPSP: Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”, perché gli offra consiglio e aiuto.]


19. Hanno valore giuridico le direttive delle Conferenze Episcopali o dei Vescovi diocesani, secondo le quali la Messa nella forma straordinaria non può sostituire la Messa celebrata finora in forma ordinaria? Nel MPSP e nell’IUE, tale previsione non è contemplata e una tale direttiva sembra restringere il MP papale. Inoltre da altre fonti sembra che il pastore debba valutare la situazione e fissare un tempo determinato per le celebrazione della Messa nella forma straordinaria, dopo aver informato di questo i fedeli.

R. Vedi risposta alla domanda 17.


20. Nella IUE (Num. 27) è indicato che la disciplina del Codice di Diritto canonico del 1983 prevale sull’attuale disciplina del 1962, compresi i libri liturgici del 1962. Questa prevalenza è da riconoscersi soltanto alle norme disciplinari del Codice di diritto canonico del 1983 o anche alle altre norme disciplinari emanate dopo il 1962 quali, tra le altre, quelle della Curia Romana? E altre norme regolamentari fissate dopo il 1962 ma non incluse nel Codice di Giovanni Paolo II sostituiscono i parametri in vigori nel 1962? 

R. La disposizione di cui al Num. 27 dell’IUE è chiara. Altri dubia disciplinari dovrebbero essere valutati caso per caso.
[Num. 27 IUEPer quanto riguarda le norme disciplinari connesse alla celebrazione, si applica la disciplina ecclesiastica, contenuta nel vigente Codice di Diritto Canonico.]


21. I decreti dalla Sacra Congregazione dei Riti (Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum, ex actis eiusdem collecta… etc.), pubblicati incessantemente dal 1588 in poi, rimangono legalmente in vigore in relazione al nuovo messale? 

R. Tali decreti possono essere considerati strettamente vincolanti, hanno una natura precettiva e sono generali piuttosto che particolari.


22. Che valore giuridico assumono le risposte della PCED a questioni riguardanti la liturgia nella forma straordinaria del Rito Romano? Hanno un rango parificato ai decreti (Decreta Authentica …) della Sacra Congregazione dei Riti? 

R. Affermativo, sono soggetti ai criteri sopra riferiti.


23. In alcuni luoghi v’è la prassi di celebrare alla vigilia di Pentecoste la Messa Solenne nella forma straordinaria del Rito Romano, preceduta dalla devozione dell’acqua battesimale secondo i libri liturgici precedenti a quelli in vigore nel 1962. E’ ammissibile la celebrazione dei riti della vigilia secondo i libri antecedenti a quelli in vigore nel 1962? E, nel caso non fosse possibile, è lecito inserire nella messa i rituali della vigilia di Pentecoste, almeno in forma privata?

R. Dove sussiste, questa prassi può essere seguita.


24. Durante la Messa nella forma straordinaria del rito romano si accettano i canti gregoriani eseguiti utilizzando un metodo diverso da quello del metodo di Solesmes offerto dal Graduale Romanum del 1961? In particolare: 1. il metodo semiologico della casa Eugene Cardine (eng. Semiology, “Gregorian’s Semiology”); 2. il metodo di canto di Marcel Peres (tecnica vocale che si basa su pratiche orientali, soprattutto croate, utilizzate ampiamente da Marcel Peres e dai suoi studenti); 3. l'utilizzo del Graduale Romanum del 1908, omettendo le regole e le norme riguardanti la tecnica di canto del gregoriano prescritte nel Graduale Romanum del 1961.

R. Affermativamente.


25. In alcuni luoghi i canti gregoriani vengono occasionalmente eseguiti con una varietà di interpretazioni. Nella liturgia nella forma straordinaria del Rito Romano è permesso l’uso dei tropi nel canto gregoriano? Per esempio: Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laus tua Deus resonet coram te Rex. Laudamus te. Qui venisti propter nos. Rex angelorum Deus. Benedicamus te. In sede maiestatis tuae. Adoramus te. Veneranda Trinitas. Glorificamus te. etc. (Benevent. VI. 34. Mus. Pal., XV, 238).

R. La musica eseguita durante le funzioni in cantu deve corrispondere ai corretti testi liturgici. 


26. Che dire dell’esecuzione di canti moderni nelle Messe Cantate? Questo viene frequentemente fatto durante la processione di entrata o dopo aver eseguito una antifona in latino, ad esempio dopo l’ Ant. ad Offertorium oppure dopo l’ Ant. ad Comunionem. Sorgono dubbi in quanto nella Musicae sacrae disciplina del 1956 e nell’Istruzione De musica sacra del 1958 (Num. 14.a) veniva indicato che ciò dovrebbe essere fatto previo permesso dell’Ordinario del luogo, se si tratta di una consuetudine centenaria o immemorabile.

R. La domanda dovrebbe venire ulteriormente specificata.


27. In relazione all’Istruzione Musicam sacram del 1967, il canto femminile solista è permesso durante la liturgia nella forma straordinaria del rito romano? La SCR in risposta alla questione posta il 10 luglio 1959 inerenti dei dubia riguardanti l’istruzione De musica sacra del 1958 (le domande furono poste da Mons. Luigi Carli, Vescovo di Segni), ha stabilito che il canto solista non dovrebbe essere eseguito da una donna (Num. 3 e 4).

R. Questa Pontifica Commissione non si oppone a ciò qualora la prassi esista.


28. Il 20 giugno 1964 con un decreto della SCR (Prot. N. D. 17/963), sono state introdotte per le diocesi della Polonia nuovi formulari di messe polacche per il proprio della Polonia. Si devono utilizzare le formule introdotte nel 1964 o rimangono in vigore quelle del 1962.

R. Vedi risposta alla domanda 10. 


29. In modo analogo alle autorizzazioni emanate per la celebrazione della Settimana Santa secondo i libri liturgici in vigore prima dell’ Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus si prevede che in futuro si possa celebrare la Settimana Santa secondo l’ultima edizione del Caeremoniale Episcoporum al posto del Ritus Pontificalis Ordinis Hebdomadae Sanctae Instaurati emanato nel 1958?

R. In genere tali permessi sono stati accordati ad experimentum per un periodo di tre anni.