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Elenchi dei Vescovi (e non solo) pro e contro Fiducia Supplicans #fiduciasupplicans #fernández

Pubblichiamo due importanti elenchi. QUI  un elenco coi vescovi contrari, quelli favorevoli e quelli con riserve. QUI  un elenco su  WIKIPED...

venerdì 7 luglio 2017

X anniversario del Motu Proprio "Summorum Pontificum". EVVIVA! Grazie,Benedetto XVI! A.M.D.G.

Oggi ricorre il X anniversario della promulgazione della Lettera Apostolica di S. S. Bendetto XVI "motu proprio data" SUMMORUM PONTIFICUM che è entrata in vigore il 14 settembre 2007 e rappresenta una legge della Chiesa Universale.
Il 13 Maggio 2011 la Pontificia Commissione Ecclesia Dei ha emanato l'Istruzione UNIVERSAE ECCLESIAE, per la corretta interpretazione del Motu Proprio.  

EVVIVA!
GRAZIE, BENEDETTO XVI! 
A.M.D.G.

Grazie a questi due documenti, le SS. Messe in rito antico

si sono moltiplicate a non finire sia in Italia, sia in Europa(qui ad es. in Inghilterra) sia nel Mondo (pure in India, Hong Kong, Filippine  e qui, per citare solo alcuni luoghi). 

Moltissimi sono i vescovi e i cardinali che hanno celebrato nel rito antico (si veda qui, http://www.andreatornielli.it/?p=488 dal blog di Tornielli quando era corifero del papa allora regnante e pareva essere "dei nostri"

Tra i prelati meritano un posto d'onore due vescovi diocesani: il Vescovo Mons. Mario Oliveri (che è stato il primo -perchè molto coraggioso e fedele alla Chiesa - e proprio per questo inviso alla Curia di S. Marta - a celebrare un pontificale al trono nella propria basilica concattedrale in Imperia-Porto Maurizio il 26.10.2008), il vescovo Mons. Luigi Negri. (impavido sostenitore, nella propria diocesi e fuori, delle istanze dei gruppi stabili, paladino della liturgia antica e fautore del vicendevole arricchimento tra le due forme, ordinaria e straordinaria, dello stesso Rito Romano); e un vescovo titolare, Mons. Atanasio Schneider (fecondo autore di numerosi interventi e testimone coraggioso della lealtà alla Tradizione e avversario del modernismo).
Tra i porporati, primo tra tutti è
il Card. Raymond Leo Burke (granitico principe della Chiesa che sin da quando era arcivescovo, ha sempre alzato la voce in difesa della dottrina Cattolica, della Liturgia antica e di Benedetto XVI).


Quali membri della Pontificia Commissione Ecclesia Dei non può essere taciuto il difficile ma prezioso e sempre risolutivo impegno di Mons. Camille Perl (segretario e poi vicepresidente nei tempi turbolenti immediatamente successivi all'entrata in vigore del motu Proprio, primo e amatissimo difensore dei neo gruppi stabili nati proprio grazie al Summorum Pontificum, per i quali ebbe molto a lottare contro i vescovi ostili all'applicazione alla nuova legge) e dell'arcivescovo Mons. Guido Pozzo (attuale segretario della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, difensore e attuatore del Motu Proprio)

Grazie a questi due ultimi, in questi dieci anni i gruppi stabili (art. 5 § 1 Sum. Pont) sono fioriti in ogni parte delle diocesi dell'Orbe cattolico garantendo le celebrazioni in rito antico settimanali; sono nati due importantissimi organizzazioni (il CNSP - Coordinamento Nazionale "Summorum Pontificum" - che raggruppa e coordina i gruppi stabili in italia - e il CISP - Coetus Internationalis "Summorum Pontificum" - che organizza i pellegrinaggi internazionali a Roma, e che quest'anno sono arrivati alla VI edizione e vedranno la partecipazione di Mons. Gänswein e del Card. Carlo Caffarra). 
Per desiderio di Mons. Oliveri a Villatalla (Im) nella diocesi di Albenga-Imperia è nato il monastero dei Monaci Benedettini dell'Immacolata, che dopo anni di "prova" è stato eretto canonicamente in istituto di vita consacrata di diritto diocesano dal successore, Mons. Borghetti.

Sono nati inoltre molti blog "conservatori" (La Nuova Bussola Quotidiana, ecc), e per la "gioia" di molti vesovi (vicini e lontani) , nel 2008 siamo nati anche noi di MiL - MessainLatino.it😏😎

Ma arrivare a questi traguardi non è stato facile.  Per nulla! 

Riproponiamo QUI l'iter che ha reso possibile questo grandissimo trionfo (Deus voluit!) nonostante le fortissime avversioni interne che dovette superare il papa Benedetto XVI e i fedeli interessati! 

Nella giornata odierna e nella domenica del 9 luglio, non si contano le celebrazioni eucaristiche per "rendere grazie" (appunto) a Dio per questo dono fatto dal Papa che, siamo certi, ha permesso di salvare il grande tesoro della tradizione liturgica della Chiesa Cattolica, che, a sua volta, salverà la Chiesa stessa dall'implosione a cui sta andando incontro, mal governata  qual è, (ahinoi) dal suo stesso supremo pastore. 

Vale la pena ricordare quindi i punti innovativi e fondamentali del Summorum Pontificum (SP) e della Universae Ecclesiae (UE) perchè, se fino ad oggi hanno dato una fortissima spallata all'ostruzionismo clericale (ed episcopale!), da ora in avanti possano essere consociuti meglio e da un sempre maggior numero di fedeli, per incrementare la diffusione delle celebrazioni in rito antico. 
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foto cooperatores veritatis
 - il Messale di San Giovanni XXIII non è mai stato abrogato e quindi ogni sacerdote o vescovo può utilizzarlo senza chiedere permessi, sia per le messe private sia per le messe con i fedeli (artt. 1, 2, 4 e 5 SM).
- "Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario" (art. 2 u.c. SM).
- ogni parroco, se richiesto, DEVE accogliere i fedeli che richiedano la celebrazione del Rito antico, costante o saltuario, e consentirla. (art. 5 § 1 SP). Li accolga e permetta loro la celebrazione in rito antico anche qualora fossero di "passaggio"(art. 16 UE). Lo stesso deve fare il rettore qualora i fedeli lo richiedano in una rettoria o in un santuario (art. 5 § 3 SP; art. 18 UE). 
- la richiesta della celebrazione in rito antico deve essere accolta dal sacerdote o dal vescovo anche se i fedeli provengono da diverse parrocchia della stessa diocesi o anche da diverse diocesi (art. 15 UE).
- è compito del Vescovo attuare il Motu Proprio (art. 7 SP; artt.  14  e 17 § 2 UE)
- se il vescovo non adempie al proprio dovere, i fedeli o il sacerdote può rivolgersi all'Ecclesia Dei (art. 7 SP). 

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NOTE: testo degli articoli del Summorum Pontificum e dell'Universae Ecclesiae citati: 
 
"Summorum Pontificum" Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito
latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della “lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa.

Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art. 2, possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà.


Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa.

Art. 5 § 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia Dei”.

(gli altri articoli riguardano altre questioni, ma puoi andare a leggerli tu per tua conoscenza - e per sapere rispondere ai preti quando ti prenderanno in giro se chiedi la Messa in latino). 






"Univserae Ecclesiae" 


14. È compito del Vescovo diocesano adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum.

15. Un coetus fidelium potrà dirsi stabiliter exsistens ai sensi dell’art. 5 § 1 del Motu Proprio Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia nell’Usus Antiquior, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale coetus può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella.

16. Nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma extraordinaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 del Motu Proprio Summorum Pontificum, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa.

17. § 2. Nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà all’Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa.

18. Anche nei santuari e luoghi di pellegrinaggio si offra la possibilità di celebrare nella forma extraordinaria ai gruppi di pellegrini che lo richiedano (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), se c’è un sacerdote idoneo.

19. I fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale.



Ecco. da quanto dicono queste due norme (che hanno vigenza di legge nella Chiesa, e quindi i sacerdoti e i vescovi DEVONO attenervsii) basta che un gruppo di fedeli - anche appartenenti a diverse parrocchie - che formino un gruppo stabile chieda ad un sacerdote l'inizio della celebrazione costante della S. Messa nella forma straordinaria del Rito Romano, il sacerdote E' OBBLIGATO a celebrarla o a farla celebrare da un sacerdote che glielo chieda. Il sacerdote è OBBLIGATO a celebrarne anche una sola se il gruppo la desideri solo per un'occasione (festa patronale, ecc).
Ogni sacerdote PUO', SENZA DOVER CHIEDERE IL PERMESSO AL VESCOVO celebrare secondo il rito antico. Se avete quindi un sacerdote ben disposto, lui la può celebrare senza dover rendere conto a nessuno. Se il Vescovo gli chiedesse qualcosa, il sacerdote basta che dica che la legge della Chiesa (il motu proprio "Summorum Pontificum") e un'istruzione della Commissione Ecclesia Dei ("Universae Ecclesiae") glielo permettono,e che non fa altro che rispettare la volontà della Chiesa.

Qualora nessun prete volesse, ci si deve rivolgere al Vescovo, il quale DEVE trovare una soluzione. Se il Vescovo temporeggiasse o non volesse accogliere la richiesta dei fedeli, questi possono rivolgersi alla Commissione Ecclesia Dei che, sentito il vescovo, può invitarlo caldamente a trovare una soluzione.

Ecco. Questo è l'iter per chiedere la Messa in rito antico.
Sappi però che i preti di solito dicono che "per motivi pastorali" non è possibile. Fatevi spiegare questi motivi pastorali per poterli risolverli.

E preparati perchè se dici al tuo parroco che ti piace la messa in latino ti prenderà in giro, dirà che sei una lefebvriana e altro.

Quindi fai la tua richiesta legittima ma preparati a resistere alle prese in giro.

Spero di esserti stato di aiuto e se hai ancora bisogno scrivi ancora!!!

A presto e in bocca al lupo.

2 commenti:

  1. Grazie anche per il dono delle campane che non si sentono quasi piu' , come ad es. nella mia Parrocchia .

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  2. Dieci anni di grazie infinite!!! Grazie Benedetto XVI!!! Avanti tutta!!!

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